Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

  • Massimo Rosetti

    RIMINI
    20/12/2013 14:01

    OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

    Buongiorno,
    in caso di riparto parziale, il progetto di ripartizione va prima inviato al comitato dei creditori e poi depositato in cancelleria oppure va solamente depositato in cancelleria e avvisati tutti i creditori?Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/12/2013 17:50

      RE: OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

      L'art. 110 non prevede una preventiva autorizzazione o approvazione o altra forma di intervento del comitato dei creditori. Il progetto di riparto va presentato al giudice delegato, il quale, come dispone il secondo comma dell'art. 110, "ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata".
      Zucchetti Sg Srl
      • Fabrizio Tagliabracci

        Mestre (VE)
        30/06/2014 14:33

        RE: RE: OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

        Vale anche per i fallimenti vecchio rito ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/07/2014 16:43

          RE: RE: RE: OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

          Classificazione: RIPARTO / PROCEDIMENTO
          Per i fallimenti vecchio rito trova applicazione l'art. 110 ante riforma, che al secondo comma prevedeva che "il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria disponendo che tutti i creditori siano avvisati"
          Il meccanismo nel vecchio rito era completamente diverso perché il giudice poteva apportare le variazioni che riteneva convenienti al progetto di riparto e l'avviso ai creditori era finalizzato alla presentazione di osservazioni, sulle quali decideva il giudice e dichiarava esecutivo il progetto, e il provvedimento era reclamabile avanti al collegio ai sensi dell'art. 26. Oggi il progetto di riparto è atto esclusivo del curatore, contro il quale i creditori possono reclamare ai sensi dell'art. 36, e il termine è finalizzato a questo scopo e non più alla presentazione di osservazioni.
          Zucchetti SG Srl

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          • Luisa Ceretti Venerucci

            Rimini
            12/12/2014 19:04

            RE: RE: RE: RE: OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

            Questa risposta come si coordina con l'articolo 253 (RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO) che prevede "Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" ?
            Grazie e cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/12/2014 12:47

              RE: RE: RE: RE: RE: OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

              L'art. 253 l.f. contiene una disposizione transitoria che regola, o meglio regolava, l'introduzione del R.D. 16.3.1942, n. 267, ossia della legge fallimentare del 1942, tesa a regolamentare, quindi, l'applicazione di detta legge rispetto alle procedure pendenti all'epoca della sua entrata in vigore nel 1942. Pertanto, quando tale norma dice che alla ripartizione dell'attivo si applicano le nuove disposizione intende dire che si applicano le disposizioni della legge del 1942 e non quelle precedenti, anche se la procedura fallimentare era stata aperta nel vigore della legge precedente.
              E' evidente che tale norma non è più attuale perchè problemi transitori del genere non possono sussistere negli anni duemila, nei quali è invece intervenuta una riforma della legge fallimentare del 1942, iniziata (ad esclusione delle revocatorie e del concordato) con il Dls 9 gennaio 2006 n. 5, entrato in vigore il 16.7.2006 e tuttora in corso, per cui quando si parla di fallimento vecchio rito ci si riferisce ai fallimenti pendenti al momento della entrata in vigore della riforma. Questi aspetti sono regolamentati dalle norme transitorie dei vari testi normativi che introducono le riforme e l'art. 150 del citato D.lgs. n. 5 del 2006 stabilisce "le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data (quella della entrata in vigore del decreto) sono definiti secondo la legge anteriore"; ossia quelle della legge del 1942, come noi abbiamo fatto; ed eguale principio è ripreso dall'art. 22 del D.lgs. 12 settembre 2007, n. 269 (c.d. decreto correttivo).
              Zucchetti SG srl
    • Elio Sticco

      CURTI (CE)
      09/10/2018 17:08

      RE: OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

      L'art.116 l.f.richiede che il rendiconto prima del riparto finale sia inviato anche al Comitato dei creditori.
      La precedente norma nemmeno prevedeva tale comunicazione.

      mia email: sticcoelio@virgilio.it
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/10/2018 17:58

        RE: RE: OBBLIGO COMUNICAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI riparto parziale

        Negli interventi precedenti si parlato della comunicazione dei riparti parziali al comitato dei creditori ed abbiamo iniziato dicendo che l'art. 110 non prevede una preventiva autorizzazione o approvazione o altra forma di intervento del comitato dei creditori in quanto il progetto di riparto va presentato al giudice delegato, il quale, come dispone il secondo comma dell'art. 110, "ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copi a a mezzo posta elettronica certificata". Poi si è discusso di vecchio e nuovo rito.
        Ora lei introduce il discorso sul conto gestione affermando che l'attuale art. 116 "richiede che il rendiconto prima del riparto finale sia inviato anche al Comitato dei creditori" nel mentre la corrispondente norma precedente (ossia ante riforma 2006/2007 "nemmeno prevedeva tale comunicazione".
        Non capiamo bene cosa inteda dire, comunque ci permettiamo di rilevare, per chiarezza, che neanche l'art. 116 (né nella versione attuale né in quella precedente) prevedono una tale comunicazione al comitato. In vero, secondo tale norma, dopo che il curatore ha presentato al giudice delegatoil conto della sua gestione, "il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori (comma 2). Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento" (comma 3).
        Il vecchio testo dell'art. 116 si limitava a dire, più semplicemente, che "dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori".
        Zucchetti SG srl