Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto finale s.a.s con fallimento socio accomandatario fallito in altra procedura

  • Juri Scardigli

    Livorno
    31/05/2021 19:20

    riparto finale s.a.s con fallimento socio accomandatario fallito in altra procedura

    Devo effettuare il riparto finale di fallimento di una s.a.s e del socio accomandatario. Lo stesso socio accomandatario è fallito in altra procedura fallimentare sempre in qualità di socio accomandatario di cui sono ancora io il Curatore Fallimentare. Abbiamo pertanto la massa attiva della società sas A sulla quale concorrono i creditori sociali, quella della società B sulla quale concorrono i creditori sociali e quella del socio nella procedura della sas A sulla quale concorrono i creditori particolari del socio e quelli non soddisfatti delle due società.
    La procedura di cui devo effettuare il riparto è quella della società A mentre quella della società B vede ancora crediti da incassare e quindi non é dato sapere quante risorse sono disponibili per il riparto finale ed in particolare quanto potrà essere pagato a favore dei creditori sociali e , quindi, quanto resta da soddisfare e concorre sula massa attiva del patrimonio del socio.
    Il primo problema che mi pongo è come far gravare le spese di procedura sulle masse attive atteso che , come credo, se anche quelle della procedura B devono gravare in quota parte sulla massa attiva del socio non sono note in via definitiva e non possono essere imputate .
    Il secondo problema è relativo alla soddisfazione di spese ammesse in prededuzione relative a prestazioni professionali rese a favore della società A per piano di concordato poi ritirato : a mio parere gravano sul riparto della massa attiva della società A: chiedo conferma
    Il terzo problema riguarda , una volta risolti i primi 2 , il riparto delle somme provenienti dalla massa attiva del socio: retratto di vendita di terreno non gravato da ipoteche né privilegi speciali. I creditori particolari del socio sono di natura chirografaria. Se i creditori non soddisfatti della società concorrono sulla massa attiva del socio mantenendo lo stesso privilegio generale ( e ve ne sono ) é possibile procedere con il riparto finale della procedura delle sas A atteso che non é noto chi saranno e per quanto concorreranno sulla massa attiva del socio i creditori della società B non soddisfatti? Ciò posto che i creditori assistiti da privilegio generale ammessi godano della possibilità di soddisfarsi in via sussidiaria sul retratto di bene immobile ( l'ammissione lo prevede) altrimenti sarebbero tutti chirografari ed il riparto sarebbe condizionato dallo stessa incognita su chi saranno e per quanto concorreranno i creditori sociali chirografari non soddisfatti.
    Come devo procedere ?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/06/2021 18:09

      RE: riparto finale s.a.s con fallimento socio accomandatario fallito in altra procedura

      La contemporanea presenza del socio illimitatamente responsabile, che chiamiamo Tizio, nella sas A e nella sas B, entrambe dichiarate fallite, avrebbe dovuto essere posto al momento stesso della dichiarazione di fallimento della sas B. Ossia, a quel punto constatato che Tizio, socio accomandatario della sas B, era stato già dichiarato fallito quale socio della sas A, non avrebbe dovuto essere dichiarato nuovamente fallito 8come pare sia accaduto, da quanto capiamo), e si sarebbe avuto un unico fallimento di Tizio, nel quale sarebbero confluiti i debiti suoi personali e quelli della sas A e della sas B. Se è stato dichiarato il doppio fallimento di Tizio, è augurabile che le due procedure siano state in qualche modo riunite, nel senso che del fallimento di Tizio si sia occupato un solo giudice un solo curatore, recependo nel passivo dello stesso i debiti come sopra indicati. Il fatto che lei sia il curatore di tutte le procedure in discussione, avrebbe agevolato la riunione.
      Questo per dire che, se eventualmente non si è seguita alcuna delle vie indicate, ora, al momento del riparto si deve comportare come se fosse stato mantenuto un unico fallimento di Tizio, per cui nell'unico riparto che riguarda l'unico suo patrimonio, debbo confluire, come detto i crediti verso le due società e quelli personali verso Tizio; seguendo questa via, il fatto che il fallimento della sas A sia più avanti di quello della sas B, crea indubbiamente qualche problema per le spese prededucibili, ma non sono difficoltà insormontabili perché, per intanto, lei distribuisce l'attivo di Tizio ai creditori ammessi al suo passivo e a quelli prededucibili al momento esistenti, a meno che non ricorra 8ma pare di capire che non ricorre nel caso) l'ipotesi della insufficienza di tale attivo a soddisfare integralmente le prededuzioni di cui risponde.
      A questo punto possiamo pasare alle sue domande specifiche:
      1-Come far gravare le spese di procedura sulle masse attive? Come farebbe normalmente se gestisse il fallimento di una sas e del socio accomandatrio. Individua le spese che gravano sulle due società e queste vanno pagate dai fallimenti delle societ, e in mancanza di attivo, dal fallimento del socio. Non avendo il fallimento della sas B completato la liquidazione dell'attivo e il recupero crediti, è probabile che Tizio nel riparto paghi debiti di competenza della sas B, ma poi, dopo il completamento della liquidazione si faranno i conti definitivi del dare e avere tra società e socio, posto che la chiusura del fallimento della sas A non comporta la chiusura anche del fallimento di Tizio, perché egli continua ad essere socio fallito anche della sas B.
      2-Delle spese ammesse in prededuzione relative a prestazioni professionali rese a favore della società A per piano di concordato poi ritirato, risponde anche Tizio? A nostro avviso si perché la spese è stata effettuata anche nell'interesse di Tizio in quanto, a norma del primo comma dell'art. 153, "Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento"..
      3- Le somme provenienti dalla massa attiva del socio, tutte di natura immobiliare non gravate da ipoteche né privilegi speciali come vanno distribuite?. In qualkche modo abbiamo già risposto a questo quesito, quando abbiamo detto che Tizio risponde dei debiti suoi personali e di quelli della sas A e sas B, in base alle risultanze dello stato passivo. E' da precisare che il fallimento Tizio ne risponde in una unica graduatoria che vede mescolati i vari creditori, ciascuno con la sua collocazione. Trattandosi della distribuzione di ricavato immobiliare e mancando creditori ipotecari sul bene o privilegiati speciali, vi saranno solo privilegiato generali e chirografari. I primo degradano al chirografo, a meno che non godano di una collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., giacchè i privilegiati generali verso le due società passano, a norma del terzo comma dell'art. 148 l. fall., con la stessa collocazione al passivo del socio, sicchè anche nei riparti dell'attivo del socio godono della stessa possibilità sussidiaria. Pertanto con l'attivo immobilare dei Tizio vanno pagate le spese prededucibili personali del suo fallimento e quelle relative ai fallimenti delle due società che non siano state soddisfatte con il ricavato societario, poi vanno soddisfatti i creditori (verso le due società e personali) privilegiati generali con collocazione sussidiaria sugli immobili, e infine i chirografari.
      Non sarà facile, ma non ci sono altre vie.
      Zucchetti Sg srl