Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto - ripartizione da privilegio generale e privilegio spieciale ex art. 2764 cc

  • Silvia Pavanello

    Milano
    23/09/2019 14:35

    riparto - ripartizione da privilegio generale e privilegio spieciale ex art. 2764 cc

    Buongiorno.
    Un fallimento ha realizzato la quasi totalità dell'attivo, attraverso la vendita dei soli beni mobili, aventi privilegio speciale mobiliare ex art. 2764 cc.
    Vi sono molti creditori con privilegio generale ( tra i quali i dipendenti), con grado antecedente .
    Quali saranno i creditori maggiormente e percentualmente soddisfatti ?
    I privilegiati mobiliari o il privilegiato speciale ?
    con quale criterio e In quale presumibile proporzione?
    Grazie.
    Silvia Pavanello
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/09/2019 19:39

      RE: riparto - ripartizione da privilegio generale e privilegio spieciale ex art. 2764 cc

      L'art. 111quater l.f., stabilisce che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul ricavato "dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge" e che i crediti garantiti da ipoteca e pegno e assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione "sul ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia e concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo".
      Sarebbe stato opportuno un miglior coordinamento di questa norma con l'art. 54, comunque le nuove disposizioni regolatrici delle modalità della realizzazione dei crediti sono chiare e inequivoche nell'affermare la duplicità delle masse- una mobiliare ed una immobiliare- nonchè la tassatività delle cause di prelazione e, quindi, la unicità della graduatoria tra le prelazioni- sia tra loro eterogenee che all'interno di una di esse- che su ciascuna massa possono esercitarsi. Il che si può riassumere dicendo che tanto i crediti assistiti da privilegio generale, quanto quelli assistiti da privilegio speciale o pegno sui mobili, ovvero da ipoteca o privilegio speciale sugli immobili, concorrono sul patrimonio, rispettivamente mobiliare e immobiliare, del debitore in un'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado previsti dalla legge per ciascuna massa.
      Ne deriva, pertanto, venendo al suo caso specifico, che con la massa mobiliare- comprensiva del ricavato di tutti i beni mobili, anche di quelli oggetto di privilegio speciale- vanno soddisfatti prima i creditori di grado anteriore, ossia nel caso i dipendenti, e poi gli altri che seguono secondo l'ordine dei privilegi, fino ad arrivare al sedicesimo grado, che è quello attribuito ai crediti di cui all'art. 2764 c.c.. Ovviamente i beni oggetto di questo privilegio hanno contribuito a pagare anche i dipendenti facendo parte di una unica massa, per cui nel momento in cui si arriva a pagare il sedicesimo grado il ricavato dei beni gravati dal privilegio speciale non è più quello originario ma va quello decurtato di quanto utilizzato per il pagamento fatto ai creditori di grado anteriore.
      I calcoli, specie se sono numerosi i privilegi generali antecedenti quello speciale potrebbero essere complessi, ma di ciò non deve preoccuparsi perché se utilizza il programma Fallco è questo che provvede a tutto seguendo le linee direttive sopra esposte.
      Zucchetti Sg srl
      • Roberta Gazzinelli

        Lierna (LC)
        13/05/2021 15:18

        RE: RE: riparto - ripartizione da privilegio generale e privilegio spieciale ex art. 2764 cc

        Buongiorno,

        per quanto riguarda invece CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 4 (crediti dello Stato per tributi indiretti, per IVA sugli immobili in caso di responsabilita' solidale del cessionario e per IVA di rivalsa verso il cessionario o il committente ex art. 2772 c.c), gli stessi vengono pagati con il ricavato degli immobili, è corretto? come si rapporta l'ordine di pagamento con i privilegi generali e con i creditori ipotecari?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/05/2021 20:02

          RE: RE: RE: riparto - ripartizione da privilegio generale e privilegio spieciale ex art. 2764 cc

          Il privilegio da lei indicato è, come lei stesso sottolinea, un privilegio immobiliare e i privilegi immobiliari sono tutti speciali in quanto solo quelli mobiliari possono essere anche generali. Questo dato comporta due immediate conseguenze.
          La prima che il privilegio da lei indicato come tutti i privilegi speciali, siano essi mobiliari che immobiliari, possono essere soddisfatti in via prelatizia soltanto con il ricavato dalla liquidazione del (o dei) bene oggetto del privilegio stesso, e, come precisa il primo comma dell'art. 54 l. fall "se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo".
          La seconda conseguenza è che non vi è interferenza dei privilegi speciali immobiliari con i privile generali mobiliari perché i primi gravano sl bene immobile oggetto del privilegio, nel mentre i secondi sull'intero patrimonio mobiliare del debitore (per questo nella risposta precedente abbiamo parlato di due masse, una mobiliare ed una immobiliare). La legge prevede la possibilità che alcuni privilegi generali mobiliari possano soddisfarsi sugli immobili in via sussidiaria, ma si tratta di fattispecie ben determinata- quelle elencate nell'art. 2776 c.c.-, che comunque non interferiscono con i privilegi immobiliari, nel senso che i privilegi mobiliari di cui all'art. 2776 c.c., ove non trovino capienza sui beni mobili, possono essere collocati in via sussidia sul ricavato immobiliare, ma dopo la soddisfazione dei privilegiati immobiliari e degli ipotecari, in danno, cioè soltanto dei chirografari.
          I rapporti tra privilegi immobiliari e ipoteca sono regolati dal secondo comma dell'art. 2748 c.c., per il quale i privilegiati immobiliari sono preferiti ai creditori ipotecari sugli stessi beni, salva diversa disposizione di legge. Una di queste eccezione è individuata da risalente giurisprudenza proprio nel privilegio di cui all'art. 2772 c.c. (cass. 03/04/1979, n.1878) e, di conseguenza, se si segue questa linea, il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non può essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca.
          Zucchetti SG srl