Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Prededuzione credito per spese processuali

  • Ettore Trippitelli

    Rimini
    12/02/2019 09:10

    Prededuzione credito per spese processuali

    Al termine di un giudizio di opposizione al passivo promosso dall'I.N.P.S. il Tribunale, nell'accogliere la domanda, ha condannato la curatela al pagamento delle spese di lite.
    Premesso che, ovviamente, trattasi di credito prededucibile mi (vi) chiedo se debba concorrere con altri crediti prededucibili senza prelazione (maturati durante la procedura e come tali anche ammessi al passivo) ovvero gode di prededuzione con prelazione, dovendo seguire la natura privilegiata (art. 2778 n. 1 c.c. grado I privilegi generali) che assiste il credito per contributi, oggetto della domanda di ammissione e del relativo giudizio.
    Grazie in anticipo ai colleghi che vorranno intervenire
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/02/2019 20:10

      RE: Prededuzione credito per spese processuali

      Certamente la spese in questione va soddisfatta in prededuzione, ma quanto alla collocazione nell'ambito delle prededuzioni- da valutarsi ove l'attivo non sia sufficiente a pagare tutte le prededuzioni- non esiste , a nostro parere, una linea sicura.
      Noi saremmo portati ad escludere la collocazione al primo grado in quanto non riteniamo che si tratti di un accessorio del credito principale dell'Inps oggetto della opposizione. O meglio, questo discorso della accessorietà potrebbe valere per le spese concorsuali sostenute, ad esempio, per la domanda di ammissione al passivo ritenendole quali spese necessarie per l'intervento del creditore nel giudizio esecutivo fallimentare, per cui si potrebbe estendere alle stesse il principio di cui all'art. 2749, per il quale "il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione"; nel caso, invece si tratta delle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo che come detto godono della prededuzione, per cui, se si seguisse il criterio dell'accessorietà e del pari trattamento col credito principale, anche quello per spese dovrebbe essere collocato tra i crediti concorsuali di primo grado ex art. 2753 c.c., come il restante credito dell'Inps e non quale credito prededucibile.
      A nostro avviso, il credito per spese in questione non dovrebbe godere neanche del privilegio di cui all'art. 2755 e 2770 c.c. in quanto le relative spese sono estranee ad ogni funzione conservativa od espropriativa nell'interesse dei creditori, ossia non riguardano un procedimento esecutivo o cautelare, bensì un giudizio di cognizione, quale è quello di opposizione allo stato passivo.
      Nella graduatoria dei crediti prededucibili, pertanto, collocheremmo il credito per spese in questione tra i chirografari.
      Zucchetti Sg srl