Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto parziale - conti speciale

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    03/02/2021 17:14

    Riparto parziale - conti speciale

    Buonasera,

    devo redigere un riparto parziale (è la prima volta con liquidità consistente).
    Prima di usare FALLCO ho bisogno di verificare se ho compreso la normativa fallimentare (in particolare gli articoli da 111 a 111 ter).

    Il fallimento in questione è costituito da una massa attiva quasi esclusivamente immobiliare e da una (risibile) massa mobiliare.
    Per adesso ho realizzato solo una parte della massa immobiliare. Restano da realizzare il residuo della massa immobiliare e tutta la massa mobiliare.

    Ho proceduto così:
    1) ho creato un conto speciale per OGNI immobile (identificato catastalmente) venduto, indipendentemente dal fatto che l'immobile stesso sia gravato da ipoteca/ privilegio speciale immobiliare o sia "libero"(nella fattispecie 7 immobili venduti, 7 conti speciali). 6 immobili sono gravati da ipoteca, 1 (una microbica cantina) no;
    2) ad ogni immobile venduto ho attribuito le proprie entrate specifiche;
    3) ad ogni immobile venduto ho attribuito le proprie uscite specifiche per conservazione, amministrazione e liquidazione del bene;
    4) ad ogni immobile venduto ho attribuito una quota parte delle uscite complessive immobiliari (venduto + invenduto) per conservazione, amministrazione e liquidazione del bene; sulla base di un criterio proporzionale. Per esempio se un costo di natura esclusivamente immobiliare si riferisce all'intero complesso dei beni immobili (venduti + invenduti) ho applicato la seguente formula: costo da ripartire x valore di perizia dell'immobile venduto/valore complessivo di perizia di tutti gli immobili (venduti + invenduti);
    5) ad ogni immobile venduto devo (credo) attribuire anche una quota di uscite generali (mobiliari ed immobiliari, per esempio il compenso del curatore)per conservazione, amministrazione e liquidazione del bene.
    Le domande sono:
    a) Come faccio ad imputare ad ogni immobile venduto le spese generali di cui al punto 5) in assenza (al momento) di attivo mobiliare realizzato e in presenza di un residuo immobiliare ancora da vendere?
    Secondo me, non posso imputare tutte le spese generali alla componente immobiliare venduta. Se lo facessi "caricherei" di un eccesso di costi questa parte, "alleggerendo" troppo la parte immobiliare e mobiliare ancora da realizzare.
    b) La somma che residua dopo le operazioni da 1) a 5) è quella disponibile per il piano di riparto (fermo restando il limite della distribuibilità dell'80% della somma sul conto)?
    c) i crediti prededucibili di cui all'art. 111 bis comma 2 L.F. che soccombono ai crediti garantiti da pegno ed ipoteca sono altri rispetto a quelli evidenziate tra le uscite nei conti speciali per conservazione, amministrazione e liquidazione del bene (che invece, di fatto, prevalgono rispetto ai creditori pignoratizi ed ipotecari?).

    Come al solito mi viene il dubbio di non aver capito nulla.
    Vi ringrazio molto.
    Un caro saluto
    Paolo Angelo Alloisio

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/02/2021 19:33

      RE: Riparto parziale - conti speciale

      Al contrario di quanto dice ha capito tutto perché il modo di procedere descritto è corretto. Il fatto, che non sia ancora arrivato al riparto finale ma ad un riparto parziale in corso di procedura, prima che sia liquidato l'intero attivo, non cambia nulla in quanto al successivo riparto rifarà i conteggi delle entrate e delle uscite, rimodulando le incidenze delle varie spese generali sui singoli beni. Se, facendo un esempio esemplificativo, lei dispone di due beni immobili e deposita un progetto di riparto parziale dopo che ha venduto solo il primo ricavandone 100, è chiaro che tutte le spese generali, ammettiamo 50, incidono sul ricavato di tale bene, per cui al creditore che ha iscritto ipoteca su quel bene lei al massimo può attribuire 50, anche se è stato ammesso al passivo per 200 (non teniamo conto, sempre per semplificare, dell'accantonamento generale del 20% minimo); quando vende il secondo bene, ricavandone altre 100 ed esegue un secondo riparto, lei deve ridistribuire (lo fa Fallco, visto che ha attivato i conti speciali) tutte le spese- quelle anteriori al primo riparto e quelle successive- sul ricavato dei due immobili; sicchè se alle 50 originarie di spese generali se no sono aggiunte altre 30, lei distribuisce 80 su 200, per cui l'incidenza delle spese su ciascun bene diventa 40 (e non 50 come nel primo riparto), liberando così altre 10 da attribuire al creditore ipotecario sul primo bene, con il secondo riparto.
      L'imputazione delle spese specifiche e della quota di quelle generali a ciascun bene serve a determinare il netto disponibile, che non è ancora la liquidità distribuibile in quanto, come lei dice, deve provvedere, trattandosi di riparti parziali, all'accantonamento minimo del 20% (art. 113 l. fall.). Questa somma ricavata dagli immobili ipotecati, depurata delle spese, va attribuita ai crediti concorsuali ipotecari sui beni liquidati, e non ai prededucibili, in quanto, a norma del secondo comma dell'art. 111bis, il ricavato di tali beni non contribuisce al pagamento delle prededuzioni.
      Diventa, quindi, chiara la differenza tra il terzo comma dell'art. 111ter, che regola la imputazione delle spese, specifiche e generali, sui singoli beni, eil secondo comma dell'art. 111 bis che tratta del pagamento dei debiti prededucibili diversi dalle spese della procedura, come ad esempio quelli derivanti da un esercizio provvisorio o dalle conseguenze del subentro o scioglimento dei rapporti contrattuali, ecc.
      Zucchetti SG srl