Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

procedura concordataria di tipo liquidatorio, circa la destinazione della somma ricavata con la cessione unitaria di un ...

  • Andrea Mancini

    Livorno
    30/07/2021 12:00

    procedura concordataria di tipo liquidatorio, circa la destinazione della somma ricavata con la cessione unitaria di un complesso aziendale composto da un complesso immobiliare, beni mobili, partecipazioni e crediti. Il tutto, ripeto, ad un corrispettivo

    Buongiorno, avrei la necessità del Vostro cortese autorevole parere, nell'ambito di una procedura concordataria di tipo liquidatorio, circa la destinazione della somma ricavata con la cessione unitaria di un complesso aziendale composto da un complesso immobiliare, beni mobili, partecipazioni e crediti. Il tutto, ripeto, ad un corrispettivo unitario e non suddiviso. Aggiungo, che nelle more della vendita si prevede l'incasso di somme a titolo di canoni di affitto di questa stessa azienda.
    La domanda di concordato espone un debito verso un creditore ipotecario, debiti assistiti da cause di prelazione di vario ordine e grado (fino all'art. 2752, ex quarto comma, c.c.), oltre a debiti chirografari.
    E' opportuno precisare che il valore di presumibile realizzo del rilevante complesso immobiliare (facente parte del compendio aziendale) è ampiamente superiore, in tesi, al debito ipotecario che sullo stesso grava che, quindi, trova in esso ampia capienza.
    La proposta concordataria – facendo leva, sia sulla teoria che considera l'azienda come una universalità indissolubile di beni, sia sulla circostanza di fatto dell'ampia capienza che assiste il creditore ipotecario – considera il presumibile valore di realizzo dell'azienda unitariamente considerata, come un'unica massa attiva da destinare al soddisfacimento delle varie categorie di creditori (ipotecari, privilegiati immobiliari/mobiliari e chirografari). In quella stessa massa attiva sono fatti confluire anche i canoni di affitto d'azienda maturati e maturandi. La simulazione del possibile riparto dell'attivo concordatario ai creditori non prevede l'esistenza di conti speciali, sicché l'intera massa attiva derivante dalla vendita del compendio aziendale (e dei canoni di affitto d'azienda), al netto (delle varie categorie) dei costi della procedura, è destinata alla soddisfazione, in primis del creditore ipotecario e poi, a seguire, di tutte le altre categorie di creditori privilegiati (che trovano pure capienza integrale in questo ricavato) e dei creditori chirografari, riuniti in un'unica classe, sulla base di una determinata percentuale. La simulazione del riparto, che appunto non prevede la logica dei conti speciali, è strutturata pertanto sulla base di un'unica "graduatoria" (mista, per così dire) dei creditori.
    Il presente quesito riguarda la correttezza di questo operato. Il sottoscritto ritiene infatti che si sarebbe dovuto procedere, avendo ciò rilievo anche ai fini della corretta individuazione dei creditori chirografari legittimati all'espressione del voto, con il seguente diverso approccio giuridico-metodologico:
    1. Ripartizione del presumibile valore di realizzo derivante dalla vendita dell'azienda e dei canoni di affitto tra massa immobiliare e massa mobiliare, secondo un idoneo criterio proporzionale (da considerare che la quota parte imputabile alla massa immobiliare è pari a circa il 99%);
    2. Creazione di un conto speciale in rapporto al credito ipotecario che insiste sul complesso immobiliare che costituisce parte integrante dell'azienda di cui si prevede la cessione su basi unitarie;
    3. Determinazione delle masse nette, immobiliari e mobiliari, sulla base dei prevedibili costi specifici e generali (questi ultimi da imputare su base proporzionale);
    4. Simulazione del riparto ipotizzando:
    a. la previa destinazione della massa netta immobiliare al soddisfacimento del creditore ipotecario;
    b. la destinazione della rilevante eccedenza della massa attiva netta immobiliare al soddisfacimento dei creditori prededuttivi, in concorso con la massa netta mobiliare;
    c. la destinazione della massa attiva immobiliare netta eccedente rispetto al credito ipotecario e alla quota parte dei crediti preduduttivi con essa soddisfatti, ai crediti con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c.c. e, per la ulteriore parte restante, ai creditori chirografari (e non quindi ai crediti privilegiati diversi da quelli enunciati nell'art. 2776 c.c.);
    d. la degradazione a rango chirografario di tutti i crediti privilegiati diversi da quelli di cui all'art. 2776 c.c. che non trovano soddisfazione nella massa attiva mobiliare netta.
    Si chiede se l'approccio sopra ipotizzato è a Vostro avviso corretto (il dubbio emerge anche in rapporto al fatto che trattasi nel caso di specie, non del riparto da eseguire in ambito fallimentare, bensì di valutare come corretta o meno l'impostazione di una proposta concordataria).
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/08/2021 09:55

      RE: procedura concordataria di tipo liquidatorio, circa la destinazione della somma ricavata con la cessione unitaria di un complesso aziendale composto da un complesso immobiliare, beni mobili, partecipazioni e crediti. Il tutto, ripeto, ad un corrispett

      Il suo dubbio espresso nell'ultima riga è fondato nel senso che lei ha applicato i criteri del riparto fallimentare, che si svolge dopo la liquidazione dei beni quando, cioè si conoscono i valori di realizzo, nel mentre nel concordato preventivo, al momento della proposizione, quando ancora non si sono liquidati i beni, i creditori prelatizi (ipotecari, privilegiati e pignoratizi) vanno pagati per intero, salvo che non venga effettuata la stima di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall., che individua il limite di soddisfazione possibile; pertanto se non si vogliono soddisfare i creditori prelatizi per intero, bisogna allegare alla proposta la stima indicata.
      Nel suo caso il probabile ricavato concordatario sarà frutto della vendita dell'azienda, che comunque si consideri sotto il profilo istituzionale (peraltro nel caso lei dice che l'azienda ha una prevalenza di immobili e le universalità sono solo di beni mobili) ai fini della ripartizione e rapporti con garanzie ciascun bene mantiene la sua caratteristica di mobile, immobile o mobile registrato. Questo comporta che, se è esatto che il creditore ipotecario ha ampia capienza sul bene immobile gravato, non è necessaria la stima dello stesso in quanto il creditore viene ipotecario viene soddisfatto per intero, così come non è necessaria alcuna stima per i creditori prededucibili, per cui è corretto quanto lei propone sub a) e b). Proposta la soddisfazione integrale dell'unico creditore ipotecario e delle prededuzioni, deve valutare i creditori privilegiati immobiliari e mobiliari. Tralasciando i primi, vista la capienza, per quanto riguarda i creditori privilegiati mobiliare deve fare la stima dei beni mobili in base al quale valutare il grado di soddisfazione degli stessi dal momento che i beni mobili sono insufficienti a soddisfarli tutti. Ammettiamo che i beni mobili abbiano un tale valore da soddisfare i creditori privilegiati al 10%, può valutare se alcuni di questi abbiano uun privilegio sussidiario sugli immobili da poter soddisfare dopo il pagamento dell'ipotecario e dei prededucibili; ed anche qui se l'attivo immobiliare sembra tale da poter soddisfare per intero i creditori con privilegio sussidiario, non è necessaria la stima, altrimenti vanno stimati anche i beni immobili per capire il grado ulteriore di soddisfazione che si può attribuire a questa categoria di creditori. Ammettiamo che alla luce della stima i creditori con collocazione sussidiaria possono essere soddisfatti fino al 70%, più il 10% derivante dalla stima dei mobili, il concordato potrà prevedere la soddisfazione integrale delle prededuzioni e del creditore ipotecario, dell'80% dei creditori con collocazione sussidiaria e del 10% degli altri creditori privilegiati o comuqnue di quelli pdi più alto grado. A questo punto i beni sono esauriti e, o vi è finanza esterna per consentire il pagamento di almeno il 20% dei chirografari (cfr. ult. comma art. 160 l. fall.) oppure il concordato non è ammissibile.
      Per essere ammissibile, quindi, il concordato liquidatorio senza finanza esterna (che può essere liberamente disposta), è necessario che il residuo attivo immobiliare, dopo la soddisfazione delle prededuzioni e del creditore ipotecario sia tale da consentire il pagamento integrale dei creditori sussidiari e degli altri privilegiati ed di assicurare almeno il 20% ai creditori chirografari.
      Queste sono le linee lungo le quali deve muoversi, salvo conteggi più concreti.
      Zucchetti Sg Srl