Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto a professionisti-Fatturazione

  • Roberta Carnevale

    Roma
    06/11/2022 12:01

    Riparto a professionisti-Fatturazione

    Buongiorno,
    leggendo nel Forum ed apprestandomi ad eseguire un riparto con soddisfazione dei professionisti in privilegio per prestazioni ante procedura (ammessione di Iva e CP in chirografo) mi pare di capire che dovrei:
    - provvedere a liquidare l'importo in privilegio con ritenuta d'acconto calcolata sull'intero importo erogato;
    - successivamente il professionista emetterà la fattura con indicazione dell'Iva (seguendo o meno la risoluzione dell'Agenzia);
    - l'Iva in questo caso dovrebbe essere considerata "ante procedura" quindi potrei, in presenza di crediti dell'Agenzia Entrate non soddisfatti, indicare nel riparto la rinuncia al credito perchè "compensata" con questi crediti (anche se formalmente l'Agenzia non presenta istanza di compensazione);
    - nel caso invece di mancanza di crediti non soddisfatti dell'Agenzia potrei utilizzare l'Iva per pagare la ritenuta dei professionisti stessi (quindi relativa allo stesso compenso)?
    Grazie per la cortese collaborazione

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/11/2022 21:23

      RE: Riparto a professionisti-Fatturazione

      Tutto corretto quanto esposto nel quesito, con un'unica precisazione: è vero che in assenza di crediti non soddisfatti dell'Agenzia ante procedura il credito IVA, ancorché da considerare ante fallimento, è utilizzabile in compensazione perché, appunto, non già compensato ex art. 56 l.fall. con debiti erariali.

      Ma i debiti erariali compensabili ex art. 56 l.fall. non sono solo quelli già ammessi al passivo o comunque emersi, ma sono anche quelli, sempre relativi al periodo ante procedura, che potrebbero emergere in futuro, in virtù, p.es., di accertamenti fiscali.

      Per questo motivo, finché non sono spirati i termini per possibili accertamenti su periodi ante procedura, l'utilizzo in compensazione dal parte del Curatore deve essere valutato con estrema prudenza.

      Per precisione, nel caso di debiti ante procedura compensabili non si tratta di rinuncia, ma di accertamento della non esigibilità per legittima compensazione.