Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

concordato

  • Fiorella Palmieri

    Crotone
    17/03/2011 15:05

    concordato

    Nel caso di omologazione di un concordato fallimentare, ai sensi dell'art.129 4° comma l.f., il Curatore, dopo l'esecuzione del concordato, deve procedere al rendiconto ex art.116 l.f.e solo dopo presentare istanza di chiusura oppure non è necessario la rendicontazione. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/03/2011 18:54

      RE: concordato

      Il conto gestione deve essere presentato dal curatore al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 130, perché in quel momento il tribunale dispone la chiusura del fallimento. Sembrerebbe, da come è scritta la norma, che l'attività del curatore e quella del tribunale siano tra loro indipendenti e contestuali, ma, in realtà, deve ritenersi che non basti la presentazione del conto dovendosi attendere la sua approvazione per procedere alla chiusura del fallimento con decreto motivato, giusto il disposto del primo comma dell'art. 119.
      Con la chiusura del fallimento, cessano gli effetti dello stesso, sia di ordine personale che patrimoniale, e decadono gli organi fallimentari, che, tuttavia, rimangono in carica per svolgere funzioni di vigilanza e controllo sulla esecuzione del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Di conseguenza, a meno che in tale decreto non si affidi l'esecuzione direttamente all'ex curatore e di conseguenza preveda un'altra resa del conto al momento del completamento dell'esecuzione, il curatore non deve rendere un secondo conto della gestione che, appunto, è cessata con la chiusra del fallimento.
      Zucchetti Sg Srl
      • Massimo Mancinelli

        Martinsicuro (TE)
        12/06/2020 17:11

        RE: RE: concordato

        Buonasera, come curatore di un fallimento nel quale è stata omologata una procedura di concordato fallimentare, ho presentato il rendiconto - che è stato approvato - ed ho quindi chiesto la chiusura del fallimento ai sensi del 130, comma 2. Il Tribunale ha provveduto. La società proponente si è poi resa inadempiente e come curatore ho relazionato al GD chiedendo di poter notiziare tutti i creditori per metterli in condizione di chiedere eventualmente la risoluzione del concordato e la riapertura del fallimento. Nei termini previsti nessun creditore ha fatto istanza di risoluzione del concordato e riapertura del fallimento (in realtà un creditore l'ha proposta fuori termine ed un altro, che l'aveva proposta nei termini ha poi desistito probabilmente trovando un accordo con il debitore). Cosa succede ora? La fallita si può considerare tornata in bonis? E la proponente? di cosa risponde? Considerando poi che la fallita possiede due beni immobili che avrebbero dovuto essere trasferiti alla proponente al buon esito del concordato, vorrei sapere se il curatore deve compiere ulteriori attività (c'è ancora un conto corrente con somme residue dopo il pagamento del compenso al curatore) ovvero se deve attendere e cosa.
        Vi ringrazio anticipatamente.
        Massimo Mancinelli
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/06/2020 19:18

          RE: RE: RE: concordato

          La fallita, con la chiusura del fallimento dichiarata a seguito della omologa del concordato fallimentare è tornata in bonis, ma fin quando il concordato non viene risolto, rimangono gli obblighi assunti con il concordato, e i creditori p9ossono agire nei confronti del debitore tornato in bonis, se la proposta omologata non prevedeva la sua liberazione, e nei confronti della proponente che aveva presumibilmente assunto gli obblighi di adempiere alle obbligazioni fallimentari nei limiti convenuti dalla proposta omologata.
          Gli organi fallimentari che sono tenuti a sorvegliare l'adempimento del concordato omologato, hanno già fatto quanto potevano ai fini della risoluzione e, constatato che il concordato non è stato adempiuto, non provvederanno al trasferimento degli immobili in capo alla proponente, se tale compito era loro riservato, o comunque si opporranno al trasferimento.
          Questi sono quei casi di stallo determinati dalla attribuzione esclusiva ai creditori della legittimazione ad agire in risoluzione e, una volta scaduto il termine annuale di cui al sesto comma dell'art. 137, si corre il rischio di rimanere in questa situazione per un tempo indeterminato. Nel concordato preventivo la giurisprudenza ha cercato di ovviare a questa situazione ammettendo la dichiarazione di fallimento c.d.omisso medio, ossia senza passare attraverso la risoluzione del concordato, ma nel caso in esame si tratta di concordato fallimentare e si dovrebbe procedere alla riapertura del fallimento per cui è più difficile concepire la riapertura di un fallimento chiuso per intervenuto concordato senza "eliminare" il concordato; però potrebbe essere una via da tentare, eventualmente sollecitando un creditore o il P.M a fare una domanda del genere e vedere il tribunale cosa decide.
          Zucchetti Sg srl