Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Art. 213 L.F. chiusura della liquidazione

  • Andrea Barbera

    Padova
    02/10/2018 19:05

    Art. 213 L.F. chiusura della liquidazione

    Sono stato nominato commissario liquidatore di una cooperativa posta in LCA ex art. 2545 terdecies C.c., premetto che non è stato nominato alcun comitato di sorveglianza.
    Ad oggi ho provveduto a liquidare tutto l'attivo, pertanto devo procedere alla chiusura della procedura.
    Come noto l'art. 213 L.f. stabilisce: "Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario."
    Ciò posto Vi chiedo:
    1) cosa si intende per bilancio finale di liquidazione? Quello delle società ordinarie e pertanto riclassificato secondo la IV Dir. CEE e corredato di nota integrativa ovvero solamente prospetto delle attività e passività, costi e ricavi relativi al periodo della liquidazione. Inoltre in tale bilancio devo comprendere anche il debito relativo al mio compenso (evidentemente non ancora liquidato) e la relativo credito IVA?
    2) nel piano di riparto da sottoporre all'autorità, per calcolare la somma distribuibile, devo comprendere anche il mio compenso (non ancora liquidato) e tutte le spese già sostenute e quelle che dovrò sostenere a seguito dell'autorizzazione ex art. 213 LF.?
    3) nel presupposto che non vi siano debiti erariali compensabili, come devo comportarmi con il credito IVA scaturito a seguito della mia fattura? Lo chiedo a rimborso e solo una volta ottenuto il rimborso provvederò a distribuirlo ai creditori rimasti insoddisfatti con un ulteriore riparto?
    4) il conto della gestione di cui all'art. 213 L.F. secondo Voi è deve essere redatto secondo lo schema per la relazione ex art. 205 LF. predisposto dal MISE? Oppure tale schema deve essere utilizzato in sede di chiusura per la redazione del bilancio finale di liquidazione?
    Vi ringrazio anticipatamente



    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/10/2018 10:39

      RE: Art. 213 L.F. chiusura della liquidazione

      Rispondiamo seguendo la numerazione delle domande.

      1) Prima di procedere alla predisposizione di bilancio finale di liquidazione e piano di riparto deve essere chiesta la liquidazione del compenso (compenso che verrà solo liquidato e verrà corrisposto solo in sede di riparto finale).
      Il bilancio non è quello ex IV Direttiva bensì a sezioni contrapposte, nel quale dovranno essere indicate entrate e uscite sia avvenute sia future attese (spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecc.).

      2) Certamente; in sostanza l'importo da distribuire con il progetto di riparto non sarà altro che il saldo delle entrate dalla liquidazione dell'attivo, meno le spese sostenute e da sostenere

      3) Per le modalità di "monetizzazione" e distribuzione del credito IVA a fine procedura, risultante dalla fattura del Commissario Liquidatore e/o da altre fatture di acquisto, di norma:
      - se è di importo modesto, se ne chiede l'autorizzazione all'abbandono
      - se è di importo consistente, se ne potrà "organizzare" la cessione (sempre con procedura competitiva) prima di chiudere la procedura, nella forma di cessione di credito futuro.

      4) No, il prospetto del MISE è obbligatorio per le relazioni semestrali; per il bilancio finale si veda il punto 1.
      • Gianluca Sgaravato

        Verona
        15/07/2020 13:48

        RE: RE: Art. 213 L.F. chiusura della liquidazione

        In ordine al punto 1), a me pare che se il bilancio finale di liquidazione si sostanzi in un prospetto delle entrate e uscite della procedura (seppure anche future), ne "replichi" il contenuto del conto della gestione che, invece, è altro e diverso documento la cui predisposizione è richiesta al Commissario liquidatore.

        Vi chiedo pertanto un vostro cortese parere sul punto.

        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          25/07/2020 19:39

          RE: RE: RE: Art. 213 L.F. chiusura della liquidazione

          Non siamo sicuri di aver ben compreso la domanda, rispondiamo quindi cercando di chiarire meglio quello che a nostro avviso dispone la norma.

          Il "bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione" è un documento unico, che comprende la situazione patrimoniale, e quindi il dettaglio delle disponibilità della procedura e l'indicazione delle eventuali attività e passività residue (fra queste ultime il compenso al Commissario liquidatore), e il dettaglio delle entrate e uscite della stessa.

          In sostanza uno stato patrimoniale e conto economico dell'intero procedimento, che oltre ai dati numerici deve contenere anche una parte descrittiva, non essendo prevista, per mantenere il parallelo con il bilancio di esercizio delle società commerciali, né una nota integrativa né una relazione sulla gestione.