Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

definitività del decreto di chiusura del fallimento

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    06/03/2018 20:31

    definitività del decreto di chiusura del fallimento

    Ai fini del ricorso per equa riparazione per l'eccessiva durata del fallimento è necessario produrre il certificato attestante la definitività della procedura concorsuale.
    Finora alcuni Tribunali rilasciavano un certificato attestante il passaggio in giudicato del decreto di chiusura del fallimento mentre alcune Corti di Appello ne attestavano la mancata opposizione o l'assenza del reclamo ma almeno il ricorso veniva dichiarato ricevibile.
    Invece , da qualche tempo la Corte di Appello di Campobasso e qualche C.I. della Corte di Appello di Ancona e Bologna dichiarano irricevibile il ricorso per l'assenza di prova della definitività del decreto di chiusura in difetto di notifica(nessuno lo notifica mai ai falliti nè ai creditori)nonostante l'allegazione della certificazione e nonostante la Corte di Cassazione con la sentenza n° 1091/15 abbia statuito che il decreto è definitivo una volta decorso il termine breve di giorni 15 dalla notifica e/o comunque il termine lungo di giorni 90 dalla pubblicazione.
    Peraltro trattasi di falso problema in quanto mai nessuno oppone il decreto di chiusura .
    Cosa ne pensate , ne avete sentito parlare o vi è mai capitato qualcosa in proposito ?
    Ringrazio anticipatamente .
    Avv. Antonio Sgattoni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/03/2018 20:53

      RE: definitività del decreto di chiusura del fallimento

      Il terzo e quarto comma dell'art. 119 stabiliscono che "Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art. 26. Contro il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto…….... Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato"
      In tema di irragionevole durata della procedura fallimentare- ha statuito la S.Corte (Cass. 09/01/2017, n. 221) "il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello - ovvero, per le procedure soggette alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da quello del definitivo rigetto del reclamo, ove esperito - quale momento in cui detto decreto acquista carattere di definitività".. oppure- dice Cass. 27/10/2016, n. 21777, "dalla data di definitività del decreto che dispone la loro chiusura, da individuarsi in quella dello spirare del termine per la proposizione del reclamo avverso tale provvedimento, senza che questo sia stato esperito, ovvero del suo definitivo rigetto". Ne consegue-precisa Cass. 21/01/2015), n. 1091- che "allorchè la decisione che conclude il processo presupposto sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica con il decorso del c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e del periodo di sospensione feriale dei termini (Cass. n. 1775 del 2012) e, nella procedura fallimentare, come detto, con il decorso del termine di cui alla L. Fall., art. 26 (nel testo vigente)".
      Se quindi vi è l'attestazione che nei novanta giorni- prorogabili per la sospensione feriale- dal deposito del provvedimento di chiusura del fallimento non risultano proposti reclami, non capiamo perché si richieda, a pena di inammissibilità la notifica.
      Zucchetti Sg srl
      • Francesca Lanfredi

        MANTOVA
        25/06/2018 17:20

        RE: RE: definitività del decreto di chiusura del fallimento

        buonasera, intervengo unicamente per precisare che il termine per il reclamo del decreto di chiusura del fallimento, in realtà non è soggetto alla sospensione feriale, in quanto lo stesso art. 119 L.F. rimanda alle disposizioni dell'art. 26 L.F. , da combinrsi con la lettera dell'art. 36-bis L.F. che recita: "tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale".
        Cordiali saluti.
        Avv. Francesca Lanfredi

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/06/2018 19:52

          RE: RE: RE: definitività del decreto di chiusura del fallimento

          Esatto, per cui si rafforza ancor più l'dea che il decorso dei novanta giorni segna la definitività del provvedimento di chiusura.
          Zucchetti SG srl