Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura del fallimento senza accontamento in pendenza di giudizi

  • Mario Tappino

    genova
    19/09/2022 12:10

    chiusura del fallimento senza accontamento in pendenza di giudizi

    Buongiorno
    mi si presenta questo caso:
    dopo aver fatto opposizione allo stato passivo di un fallimento e ricorso in cassazione contro l'ammissione solo parziale del credito, il Fallimento viene chiuso nel 2019, dandosi atto nel rendiconto della pendenza del giudizio in cassazione.
    Ora la cassazione accoglie il ricorso, rinviando al Tribunale per la decisione sul merito, ma - esaminando il riparto finale - mi sembra di evincere che non siano state accantonate somme per eventuali sopravvenienze passive del giudizio pendente (il riparto a mio avviso è poco chiaro).
    Se così fosse, mi chiedo: se il credito viene riconosciuto, con condanna alle spese legali, ma non può essere soddisfatto nel fallimento, posso agire contro il Curatore per una sua responsabilità personale e diretta?
    Mi sembrerebbe logico, ma chiedo conferma e, se possibile, l'indicazione di giurisprudenza su casi analoghi.
    Grazie mille
    MT
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/09/2022 19:21

      RE: chiusura del fallimento senza accontamento in pendenza di giudizi

      Ci sembra difficile ipotizzare una responsabilità del curatore nel caso di specie in quanto per affermarla sarebbe necessario dimostrare che non ha agito con la dovuta diligenza, secondo una valutazione rapportabile al comportamento che avrebbe dovuto tenere un professionista medio nelle sue condizioni e in relazione alla normativa che era tenuto a rispettare.
      Orbene nel suo caso quale violazione normativa può essere imputata al curatore? Non la chiusura del fallimento in pendenza del giudizio di opposizione in quanto seconfo la giurisprudenza "che "in presenza di un delle ipotesi previste dall'art. 118 l. fall., nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura. La chiusura del fallimento, pertanto, può essere dichiarata nei casi previsti dall'art. 118 citato nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domanda tardiva di ammissione di crediti al passivo. La cognizione, pertanto, rimessa al giudice, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l. fall., è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura prevista dai nn. da 1 a 4 del precedente art. 118 e il reclamo contro il decreto di chiusura è dato per porre in discussione, appunto, la ricorrenza in concreto dello specifico caso rispetto al quale deve, altresì, valutarsi la legittimazione e l'interesse alla speciale impugnazione" (in termini Cass. 13 gennaio 2010, n. 395, ma principio ripreso più volte con riferimento alle domande tardive, Cass. 2 Settembre 2014, n. 18550; Cass. n. 5304/2009; Cass. n.13895/2003; Cass. n. 3819/2001, ecc.).
      Non gli si può imputare di non aver fatto accantonamenti in quanto questi sono previsti in via tassativa solo per le ipotesi di cui all'art. 113 ll. fall. e, quindi, non a favore di ciascun creditore opponente ma solo a favore dei creditori opponenti beneficiari di misure cautelari o la cui domanda sia stata accolta ma la sentenza non è passata ancora in giudicato; ne gli opponenti hanno diritto al deposito di cui all'art. 117 in occasione del riparto finale a meno che non si tratti di creditori ammessi con riserva condizionale e la condizione non si è ancora verificata o ammesso con riserva di decisione di altro giudice e questa non sia passata in giudicato. Né, infine si può contestare al curatore di non averla avvisata (ammesso che non l'abbia fatto) del deposito del progetto di riparto in quanto anche qui si ritiene che la comunicazione va fatta ai creditori opponenti che abbiano ottenuto misure cautelari o "sentenza" favorevole non passata in giudicato, in quanto costoro, giusto il disposto dell'art. 113, hanno diritto a partecipare ai riparti, seppur a mezzo di accantonamenti.
      Una certa cautela impone al curatore di non chiudere un fallimento in presenza di opposizioni, specie sedi una certa consistenza, in modo da non pregiudicare i creditori che, a volte per i ritardi della giustizia, non riescono a conseguire un titolo certo di partecipare al giudizio in tempo utile, ma si tratta di regole di prudenza e non di violazione di legge, per cui diventa possibile ma difficile intravedere un esito positivo di una azione risarcitoria nei confronti del curatore.
      Zucchetti Sg srl
      • Mario Tappino

        genova
        22/09/2022 09:51

        RE: RE: chiusura del fallimento senza accontamento in pendenza di giudizi

        Grazie per la risposta,
        però a me sembra che vi sia un'espressa previsione normativa che regola esattamente questo caso e che è stata violata:
        art. 118 LF ultimo comma "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo".
        In particolare, l'ampio riferimento alle "somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti", mi pare che sia sostanzialmente omnicomprensivo di tutto quanto eventuale dovuto dal Fallimento all'esito del giudizio pendente (e comunque sicuramente per le spese legali dovute in prededuzione).
        Nel mio caso, la chiusura è stata eseguita dandosi atto espressamente che vi era il giudizio pendente, mentre a quanto pare nessuna somma è stata accantonata.
        Vi ringrazio per le ulteriore precisioni.
        MT
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/09/2022 19:40

          RE: RE: RE: chiusura del fallimento senza accontamento in pendenza di giudizi

          L'art. 118, co. 2 l. fall. da lei richiamato riguarda la chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizi, ma di giudizi attivi per la procedura e non di quelli riguardanti l'accertamento del passivo, come si desume dallo stesso art. 118, che fa chiaramente riferimento ai soli casi di potenziale incremento dell'attivo e non a quelli di modifica del passivo.
          Inoltre, nell'accertamento del passivo non è configurabile una vicenda successoria tra fallito e curatore, come richiede l'art. 118 con il richiamo all'art. 43, dato che il curatore nel procedimento di accertamento dei crediti deriva la sua posizione processuale non dal fallito, ma dalla funzione istituzionale che gli è demandata di assicurare, a tutela di un interesse pubblico di legalità, che lo stato passivo raffiguri, in conformità al principio dettato dall'art. 44 l.fall., esattamente la partecipazione dei soli creditori concorsuali.
          Ed ancora, l'art. 117, prevede, al secondo comma, i casi in cui il fallimento può essere chiuso benchè non sia ancora passata in giudicato il provvedimento ammissivo del credito o non si sia ancora verificata la condizione che aveva determinato l'ammissione al passivo con riserva, disponendo, in attesa, che "la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori". Da tanto la giurisprudenza ha sempre dedotto la possibilità di procedere al riparto finale e, pertanto, alla chiusura del fallimento, senza dover effettuare alcun accantonamento in favore del creditore opponente al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 117, per cui, come abbiamo detto nella precedente risposta, la pendenza di impugnazioni ex art. 98 l. fall. avverso i provvedimenti di accertamento del passivo non impedisce la ripartizione finale dell'attivo e, quindi, la chiusura della procedura, neanche nelle ipotesi in cui dette impugnazioni danno titolo ad accantonamenti nei riparti parziali a norma dell'art. 113, dato che tali accantonamenti, con il riparto finale, vanno distribuiti, come espressamente dispone l'art. 117; nei soli casi previsti dall'art. 117, legati alla necessità di dover attendere il verificarsi o meno di un evento o alla esistenza di un titolo favorevole al creditore ma non ancora passato in giudicato, il riparto finale e, quindi la chiusura del fallimento, richiede l'accantonamento attraverso il deposito di cui parla l'art. 117.
          Questo significa che la chiusura del fallimento era principio già acquisito prima ancora che con la riforma del 2015 fosse integrato il secondo comma dell'art. 118 con l'introduzione della chiusura anticipata, che è fattispecie completamente diversa da quella della chiusura definitiva, in pendenza di una causa passiva; mentre, infatti, le cause attive interessano il fallimento, tanto che queste continuano senza interruzione con parte il curatore e le liquidità derivate dai giudizi pendenti vanno distribuite tra i creditori, l'accertamento del passivo, una volta chiusa la procedura, diventa un rapporto diretto tra creditore e debitore ex fallito, che ha riacquistato la sua piena capacità processuale che il curatore, con la chiusura del fallimento ha perso, tanto che questi giudizi vanno interrotti.
          Questo spiega perché il nuovo art. 118 tralasci completamente questo aspetto facendo inequivoco ed esclusivo riferimento alle sole azioni attive, e perchè l'art. 120 lasci in carica, dopo la chiusura anticipata prevista dall'art. 118, soltanto il curatore e il giudice delegato e non anche il tribunale, che è l'organo fallimentare competente a decidere sulle impugnazioni dello stato passivo.
          Nel suo caso, quindi, a nostro avviso, non vi è stata una chiusura anticipata del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l. fall., ma una chiusura definitiva in pendenza di opposizione allo stato passivo, per cui rimangono valide le considerazioni svolte nella risposta che precede, come ulteriormente chiarite nella presente.
          Zucchetti SG srl