Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura della procedura con giudizi in corso.

  • Giovanna Iovene

    PORTICI (NA)
    20/01/2021 21:04

    Chiusura della procedura con giudizi in corso.

    Nel 2019 ho chiuso il fallimento con giudizi in corso. Questo fallimento fu dichiarato nel 2008 ma io fui nominata in surroga nel 2011 . Successivamente alla nomina proposi l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e dei sindaci. Nel 2013 proposi la revocatoria degli atti di disposizione dei sindaci perchè poco dopo la dichiarazione di fallimento si erano spogliati di tutti i beni.
    All'epoca feci anche le schede persona complete e notai che avevano diversi incarichi, oggi ho scoperto che uno dei sindaci nei cui confronti è ancora in corso il giudizio, nel 2015 ha ceduto le quote della sua società immobiliare a favore del figlio.
    Il quesito è il seguente:
    Posso iniziare il giudizio di simulazione per rendere inefficace questo cessione di quota nei confronti del figlio pur essendo chiuso il fallimento?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/01/2021 20:26

      RE: Chiusura della procedura con giudizi in corso.

      Crediamo proprio di no. Lei ha chiuso il fallimento in via anticipata perché all'epoca della chiusura erano pendenti un giudizio di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci e un giudizio di revocatoria ordinaria nei confronti dei sindaci per ottenere la dichiarazione di inefficacia di alcuni atti di disposizione da essi compiuti.
      Orbene, a norma dell'art. 118 co 2 l. fall., lei quale curatore mantiene, solo rispetto a questi giudizi, la legittimazione processuale, anche nei successivi stati (ad esem. l'esecuzione per il pagamento del danno a seguito di sentenza favorevole sulla responsabilità) e gradi del giudizio; a sua volta, l'art. 120 ult. comma, stabilisce che "nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto".
      Al di fuori, quindi, di questo ambito, la chiusura del fallimento ha comportato il ritorno in bonis del fallito e il ripristino degli ordinari diritti dei creditori, per cui il curatore, o meglio l'ex curatore è privo della legittimazione ad agire per ulteriormente incrementare il patrimonio dell'ex fallito.
      Zucchetti SG srl