Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Bancarotta fraudolenta

  • Manuela Marino

    Pesaro (PU)
    23/10/2019 14:14

    Bancarotta fraudolenta

    Buongiorno,
    Sono curatore di una procedura fallimentare.
    Dalla contabilità risulta che il legale rappresentante, un mese prima della messa in liquidazione volontaria, abbia fatto periziare i beni che sono stati venduti nel periodo anteliquidazione ( perzia eseguita in data 16.06.2018 e messa in liquidazione in data 2.08.2018).
    Sebbene vi siano fatture di vendita, non é ben chiaro come liquidatore abbia impiegato le somme riscosse.
    Mi chiedo, dovendo rendere l'interrogatorio avanti la GDF , se è possibile ravvisare una distrazione o diminuzione del patrimonio della società fallita ai sensi dell'art 216 L.F.
    Resto in attesa di cortese risposta.
    Cordialità
    Avv. Manuela Marino
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2019 17:49

      RE: Bancarotta fraudolenta

      L'ipotesi da lei prospettata di bancarotta fraudolenta impropria di cui al combinato disposto degli artt. 216 e 223 l.fall., dovrebbe riguardare la fattispecie di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 216 l.f., che riguarda chi "ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti". Orbene, allo stato dei fatti, lei non sapendo quale sia stata la destinazione del ricavato della liquidazione, quasi certamente eseguita dopo la messa in liquidazione, anche se la perizia è di data anteriore, non può configurare un reato di bancarotta. Lei è meglio che si limiti ad esporre i fatti e ciò che ha riscontrato e sarà poi il PM ha valutare se e come formulare un capo di imputazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Manuela Marino

        Pesaro (PU)
        24/10/2019 00:24

        RE: RE: Bancarotta fraudolenta

        Si rappresenta che molte delle fatture di vendita, aventi ad oggetto i beni periziati, sono ad importo 0.00 in quanto riguardano cessioni a titolo gratuito effettuate in favore di onlus sempre nel periodo ante liquidazione.
        Anche in questo caso non si configura il reato di bancarotta fraudolenta?
        Cordialità
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/10/2019 20:04

          RE: RE: RE: Bancarotta fraudolenta

          Come abbiamo detto nella precedente risposta, il reato di bancarotta per distrazione è configurabile quando il liquidatore (nel suo caso) "ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti". Diventa poi una indagine di fatto vedere se, in base agli elementi concreti disponibili, il comportamento del soggetto da incriminare integri questa fattispecie; ed infatti, ora lei aggiunge un elemento nuovo, quale la gratuità della trasmissione dei beni ad onlus. Questo dato, tuttavia, potrebbe essere rilevante ove, ad esempio, la stima fatta eseguire avesse dato a quei beni un valore tale da far presumere un ricavo dalla vendita superiore ai costi per custodia e liquidazione, nel mentre sarebbe insignificante ove la stima fosse stata negativa per cui l'unico modo per liberare i locali dai beni poteva essere quello di "regalare" gli stessi che occupavano detti locali, e così via.
          Intendiamo dire che quando si tratta di reati, si possono in linea generale definire i contorni della figura giuridica, e la distrazione o occultamento consiste nella sottrazione dei beni della società fallita a vantaggio proprio o di soggetti collegati, per cui non vi è dubbio, ad esempio, che ricorre il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando l'amministratore attua un ingiustificato trasferimento di beni aziendali della società fallita a vantaggio di altre imprese gestite dal medesimo amministratore o a lui collegate, ma nel caso si sta parlando di un liquidatore, il quale come funzione ha il compito di liquidare i beni sociali, per cui una sottrazione potrebbe essere configurabile solo ove si scopra che i beni societari sono spariti senza documentazione e giustificazione della loro destinazione e senza trovare nella cassa il corrispondente ricavato dalla liquidazione; anzi, secondo la Cassazione, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (da ult. Cass. pen. 11/03/2019, n.15280). Tuttavia nel suo caso non ci sembra, alla luce delle conoscenze che abbiamo della situazione, che possa operare questa inversione dell'onere della prova perché , al momento, lei sa che il liquidatore ha liquidato i beni, alcuni dei quali trasferendoli gratuitamente, e di tutto ha fornito documentazione, sicchè prima di tutto bisognerebbe dimostrare la non veridicità dei dati esposti dal liquidatore (i beni ceduti gratuitamente avevano valore, questi beni sono stati ceduti in cambio di danaro e si fa risultare che la vendita sia avvenuta senza corrispettivo, ecc.); a questo punto scatta l'onere in capo al liquidatore di fornire la prova del contrario.
          Per questi motivi, avevamo consigliato di limitarsi alla esposizione dei fatti, lasciando agli organi a ciò preposti di indagare sull'accaduto e configurare eventualmente iuna ipotesi di reato.
          Zucchetti Sg srl