Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

fallimento: somme dovute ai creditori irreperibili.

  • Flavio Falconieri

    BRINDISI
    24/11/2020 19:38

    fallimento: somme dovute ai creditori irreperibili.

    Il 4 comma dell'art. 117 della L.F. prevede che le somme dovute ai creditori irreperibili sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'art. 34. Pertanto, la disciplina dettata dalla L. n. 181 del 2008, art. 2, comma 2, intitolata Fondo unico di giustizia, "ha comportato il venir meno del diritto dei creditori irreperibili alla corresponsione delle somme loro destinate e la conseguente automatica apprensione delle stesse al bilancio dello Stato, configurandosi un regime decadenziale dal diritto degli stessi (creditori irreperibili) a ottenere il pagamento del tutto speciale rispetto all'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto"; iv) ciò di conseguenza comporta l' "automatica apprensione" delle somme rimaste "al Fondo Unico Giustizia".
    Orbene, l'istituto di credito, pur essendo passati 5 anni dal deposito, non ha stornato le somme all'entrata del bilancio dello Stato. In tal caso occorre inviare una avviso certificato ricordandogli che il fallimento è stato chiuso e che tali somme devono essere ristornate al capitolo speciale?
    Sempre in caso di chiusura le somme accantonate nel conto corrente per i procuratori legali per giudizi ancora pendenti si stanno riducendo per effetto delle spese bancarie. Come comportarsi in tale occasione ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/11/2020 19:52

      RE: fallimento: somme dovute ai creditori irreperibili.

      L'art. 117, co. 4, l. fall. specifica che le somme destinate ai creditori non presentatisi o irreperibili "sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34" e poi aggiunge che le somme non riscosse dopo cinque anni dal deposito e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
      Secondo tale norma, quindi, decorsi i cinque anni dal deposito, i beneficiari principali delle somme non riscosse diventano gli altri creditori che ne facciano richiesta, tra i quali soltanto questa residua liquidità va distribuita, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nel rispetto delle cause di prelazione (comma 5); ossia non tutti i creditori rimasti insoddisfatti partecipano a questa distribuzione suppletiva ma soltanto coloro che ne abbiano fatto richiesta. Ed a questo scopo nel nuovo codice della crisi, a seguito della recente modifica apportata dal d.lgs n. 147 del 2020 è stata previsto che il curatore, con la iniziale comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 200 CCI, debba avvertirli anche della possibilità di chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4 (corrispondente al pari comma dell'art. 117 l. fall).
      Ad ogni modo, in mancanza di presentazione di istanze di assegnazione (nella domanda di insinuazione o successivamente fino alla scadenza dei cinque anni dal deposito) da parte di altri creditori ammessi al passivo, le somme residue non riscosse vanno allo Stato per essere riassegnate, come dice l'art. 117 l.fall., ad una apposita "unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia", ossia al bilancio di previsione del Ministero della giustizia. E qui entra in ballo la lett. c-bis del comma 2 dell'art. 2 del d.l. 16/09/2008, n.143, convertito nella l. 13 novembre 2008 n. 181, che stabilisce che rientrano, tra gli altri, nel Fondo unico giustizia, con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi "depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia".
      Pertanto, è vero che, decorsi cinque anni dal deposito senza che l'assegnazione delle somme sia stata reclamata dagli aventi diritto irreperibili, costoro perdono il diritto all'attribuzione perché la somma depositata o viene distribuita tra gli altri richiedenti o assegnata allo Stato.
      La norma presenta varie carenze, ma non vediamo alcuna lesione dei diritti degli irreperibili in quanto il legislatore ha attribuito un lasso di tempo abbastanza lungo (cinque anni) per l'esercizio del loro diritto; la stabilità dei rapporti e la necessità di non tenere pendenti situazioni dopo la chiusura del fallimento per un termine molto lungo spiegano la fissazione di un termine, che, peraltro, a noi sembra più di decadenza che di prescrizione in quanto viene in rilievo il solo fatto del decorso del tempo entro il quale esercitare il diritto a chiedere l'assegnazione della somma depositata. Ad ogni modo, anche se si trattasse di prescrizione (la differenza tra i due istituti non sempre è agevole) rimarrebbe il fatto che il legislatore avrebbe fissato un termine di prescrizione più breve di quello ordinario, come accade in altri casi (cfr. art. 2947 e segg. c.c.) ritenendo che l'inerzia ultra quinquennale non possa trovare tutela dovendo essere privilegiati coloro che vigilano sull'andamento della procedura rispetto a quelli che se ne disinteressano.
      Tra le carenze della norma dell'art. 117 vi è, invece, quella di non prevedere chi debba tenere nota delle domande dei creditori per l'attribuzione supplementare e, quindi chi debba poi, alla scadenza dei cinque anni dal deposito e chiuso il fallimento, prendere l'iniziativa per attuare il riparto tra coloro che, eventualmente anni prima, con la domanda di insinuazione o con altra dichiarazione resa nel corso della procedura, hanno chiesto di voler partecipare alla distribuzione delle somme non riscosse dai creditori irreperibili. pensiamo che debba essere il curatore, quale attività ultronea alla chiusura, ma ci sembra anche che questa sia l'unica attività da svolgere; nel senso che se, alla scadenza dei cinque anni dal deposito, il curatore non chiede alla banca il prelievo per distribuire la somma depositata agli altri creditori richiedenti, sia la banca, di sua iniziativa a dover provvedere al trasferimento delle somme al bilancio dello Stato. Quando, infatti, l'art. 117 dispone che le somme destinati agli irreperibili "sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34", fa capire che le somme in questione vanno depositate non sul preesistente conto corrente delle procedura, ma su un nuovo ("sono nuovamente depositate") conto corrente formalmente intestato alla procedura, anche se chiusa, destinato esclusivamente ai creditori irreperibili, sicchè il depositario conosce la destinazione delle somme.
      Per quanto riguarda il problema della riduzione delle somme accantonate nel conto corrente per i procuratori legali per giudizi ancora pendenti (in caso, quindi di chiusura anticipata), crediamo che non ci sia nulla da fare.
      Il secondo comma dell'art. 118 prevede che, al momento della chiusura provvisoria, si accantonino, tra le altre, le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, somme che poi, unitamente a quelle ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi, "sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119". Questa norma, per un verso costituisce un a conferma di quanto detto in precedenza in quanto evidenzia che il deposito a questo fine è diverso da quello per gli irreperibili ed ha diversa finalità, tant'è che non viene nel comma quarto dell'art. 117 utilizzata la stessa formula del deposito ai sensi del secondo comma dell'art. 117; dall'altro, fa come capire che il curatore, chiuso provvisoriamente il fallimento, nulla possa fare per incrementare quel fondo e deve solo sperare che dai processi in corso arrivino liquidità sufficienti a far fronte alle spese.
      Zucchetti SG srl