Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA FALLIMENTO PROVVISIONALE PENALE ASSEGNATA IN RIPARTO

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    19/04/2018 19:13

    CHIUSURA FALLIMENTO PROVVISIONALE PENALE ASSEGNATA IN RIPARTO

    IN UN FALLIMENTO
    AVRO' CREDITO RECATO DA PROVVISIONALE PER EURO 400.000 
    IN PROCESSO PENALE
    QUALE PARTE CIVILE NEI CONFRONTI IMPUTATI BANCAROTTA.

    TRATTASI DI INSOLVENTI.

    ALLORA CHIUDO IL FALLIMENTO MA 
    PIUTTOSTO CHE PERDERE IL CREDITO
    POSSO ATTRIBUIRLO CON RIPARTO FINALE
    A CREDITORI (AVENTI PRIVILEGIO MOBILIARE, INSOLUTI, SECONDO GRADUAZIONE ) ?


    CI SONO COSTI E CONSEGUENZE FISCALI CON TALE RIPARTO
    CHE ASSEGNI 400.000 euro di credito ? 

    GRAZIE 
    AVV. F. ANGELI
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/04/2018 10:56

      RE: CHIUSURA FALLIMENTO PROVVISIONALE PENALE ASSEGNATA IN RIPARTO

      La provvisionale è l'importo che il giudice penale, in caso di condanna dell'imputato, attribuisce alla parte offesa, costituitasi parte civile, qualora ritenga raggiunta la prova del danno da reato solo con riferimento all'an ma non anche al quantum, per cui il giudice, pronunciata condanna generica per la responsabilità civile, rimette le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dello stesso, assegnando per intanto una provvisionale, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. La condanna provvisionale è immediatamente esecutiva, ma non definitiva, sicchè , nel suo caso lei potrebbe chiederne il pagamento ai responsabili condannati, ma, quand'anche costoro pagassero la somma della provvisionale, lei non potrebbe distribuire tale liquidità per il divieto posto dal terzo comma dell'art. 113 e del secondo comma dell'art. 117.
      Lei dice che il responsabili sono nulla tenenti, per cui, anche ammesso che già abbia chiesto l'adempimento dell'obbligazione del pagamento della provvisionale, non ha recuperato nulla, tant'è che propone di attribuire il credito da provvisionale ai creditori. Questa strada non ci sembra percorribile perché l'unico caso di assegnazione di crediti in pagamento ai creditori è quello previsto dal terzo comma dell'art. 117, per il quale "il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati". Come vede l'assegnazione dei crediti in pagamento è prevista soltanto per i crediti tributari e col consenso dei destinatari, nel rispetto delle causa di prelazione. Nel suo caso, lei assegnerebbe ai creditori un credito non di natura tributaria, peraltro neanche definitivo, e non sappiamo se abbia il consenso dei creditori interessati.
      A scanso di equivoci, ricordiamo che la a legge fallimentare tratta anche della cessione dei crediti in generale nell'art. 106 l.f., ma quale mezzo di liquidazione dell'attivo, non quale mezzo di soddisfazione dei creditori, per cui è irrilevante nella fattispecie.
      A questo punto, o rinuncia al credito perché irrecuperabile, oppure inizia un giudizio per la quantificazione, nel qual caso può anticipatamente chiudere il fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 118, oppure attende la fine del recupero con il fallimento aperto.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        23/04/2018 11:43

        RE: RE: CHIUSURA FALLIMENTO PROVVISIONALE PENALE ASSEGNATA IN RIPARTO

        GRAZIE PER LE SOLUZIONI.


        ALLORA DIREI CHE IL GIUSTO È' :


        - INTANTO CHIUDERE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL' ART. 118 L.f.

        - E CONTINUARE AD AGIRE PER IL RECUPERO A FALLIMENTO CHIUSO
        ( della serie : " aspetta ..e spera.." )

        MA ALMENO SI ATTUA ECONOMIA PROCESSUALE EVITANDO LA PENDENZA
        INUTILE DELLA PROCEDURA.


        GRAZIE

        AVV. F. ANGELI
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        23/04/2018 11:50

        RE: RE: CHIUSURA FALLIMENTO PROVVISIONALE PENALE ASSEGNATA IN RIPARTO

        GRAZIE PER LE SOLUZIONI.


        ALLORA DIREI CHE IL GIUSTO È' :


        - INTANTO CHIUDERE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL' ART. 118 L.f.

        - E CONTINUARE AD AGIRE PER IL RECUPERO A FALLIMENTO CHIUSO
        ( della serie : " aspetta ..e spera.." )

        MA ALMENO SI ATTUA ECONOMIA PROCESSUALE EVITANDO LA PENDENZA
        INUTILE DELLA PROCEDURA.


        GRAZIE

        AVV. F. ANGELI