Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura Procedura ex art.102 comma 1 L.F.

  • Celeste Maltese

    Reggio Calabria (RC)
    10/11/2020 09:40

    Chiusura Procedura ex art.102 comma 1 L.F.

    Buongiorno, con motivata istanza ed allegata relazione sulle prospettive della liquidazione - in dettaglio, previsione di insufficiente realizzo - ho chiesto che, il Collegio, sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, disponesse in merito al non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.
    Ora, trattandosi di una particolare situazione in cui, per mancanza assoluta di documenti contabili e fiscali, non si è reso possibile:
    - reperire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività che competono al curatore fallimentare, prima fra tutte la comunicazione ex art.92 L.F. ;
    - individuare i creditori;
    il comitato dei creditori non si è costituito.

    Ho provveduto dunque, anteriormente al deposito dell'istanza ex art.102, ad informare il GD circa la necessaria surroga ex art. 41 comma 4 L.F.
    Ma, al fine di poter procedere ex art. 102 comma 1, il GD ha demandato al curatore la richiesta di un parere del comitato dei creditori.

    Potrebbe trattarsi di una svista o mi sfugge qualche ulteriore adempimento?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/11/2020 19:42

      RE: Chiusura Procedura ex art.102 comma 1 L.F.

      Ai fini della regolare instaurazione dell'azione revocatoria è sufficiente l'autorizzazione del giudice delegato in quanto così prescritto dall'art. 25, co. 1, n. 6. Poi è preferibile integrare il programma di liquidazione chiarendo meglio le azioni che intende esercitare e i presumibili esiti.
      Se il fallimento non dispone di mezzi il curatore deve chiedere il gratuito patrocinio prospettando la situazione economica al giudice delegato perché possa emettere l'attestazione di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002, per il quale, "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Ossia è sufficiente l'attestazione in questione perché il fallimento sia ammesso al gratuito patrocinio, per cui le spese di causa e anche le competenze del legale, ove a carico del fallimento, sia messe acarico dell'Erario.
      Zucchetti Sg srl
      • Celeste Maltese

        Reggio Calabria (RC)
        12/11/2020 10:49

        RE: RE: Chiusura Procedura ex art.102 comma 1 L.F.

        Il mio quesito verte sul caso della "Previsione di insufficiente realizzo" dell'attivo, non sull'istanza di revocazione contro i crediti ammessi, disciplinata dall'art 102 LF in epoca anteriore alla modifica apportata dall'art. 87 del D.lgs 9 gennaio 2006 n.5.

        Riformulo la domanda: il GD mi ha invitato a sentire il Comitato dei Creditori in merito al non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali. Ma, come posso chiedere un parere se il Comitato non si è costituito? Ed ancora, essendosi il GD surrogato al Comitato ex art. 41 comma 4, LF , non dovrebbe egli stesso esprimere il parere nq del Comitato?
        Forse il GD suggerisce il deposito di un'apposita istanza di richiesta di parere indipendentemente dal fatto che il Comitato si sia regolarmente costituito?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/11/2020 20:09

          RE: RE: RE: Chiusura Procedura ex art.102 comma 1 L.F.

          E' chiaro che la risposta apposta alla sua originaria domanda è frutto di un errore in quanto essa si riferiva alla domanda di altro utente (il dott. Gloria Filippo) dove appunto è stata allocata e dove si parlava di revocatoria. Ci scusiamo dell'errore; evidentemente quel giorno l'addetto all'inserimento nel Forum delle risposte trasmesse dall'Ufficio Studi doveva essere un po' distratto perchè ha fatto, purtroppo, altri errori simili.
          Venendo al suo quesito ci sorge un dubbio preliminare per il fatto che lei, nel precisare correttamente, nella odierna domanda, che il suo quesito verte sul caso della "Previsione di insufficiente realizzo" dell'attivo e non sull'istanza di revocazione contro i crediti ammessi, aggiunge " disciplinata dall'art 102 LF in epoca anteriore alla modifica apportata dall'art. 87 del D.lgs 9 gennaio 2006 n.5". Presumiamo che lei volesse dire in epoca posteriore alla modifica… giacchè in epoca anteriore a questa l'art. 102 era dedicato alla revocazione dei crediti ammessi e la fattispecie della non celebrazione dell'udienza di verifica per insufficiente realizzo non era contemplata dalla legge fallimentare. Di conseguenza, se si tratta di fallimento vecchio rito, il nuovo art. 102 è inapplicabile e tutto il discorso diventa superfluo. Ma riteniamo che si sia trattato di un lapsus calami.
          Quanto al merito della sua domanda, a nostro avviso la richiesta del Giudice è frutto di un errore (tanto per restare in tema), dovuto probabilmente alle condizioni di emergenza costante in cui i giudici delegati sono costretti ad operare per l'enorme mole di lavoro che su essi grava, per cui avendo visto il contenuto dell'istanza, in automatico il giudice ha chiesto il parare del comitato dei creditori. E' evidente che, in mancanza del comitato e nell'impossibilità di costituirlo, non può essere raccolto il parere del comitato dei creditori; né opera in tal caso il potere sostitutivo del giudice di cui all'art. 41 l. fall. perché questo ha senso in caso di concessione di autorizzazioni che, nell'inerzia dell'organo a ciò deputato, devono essere date da qualche altro organo per impedire che la procedura si blocchi, e non nel caso di pareri, peraltro neanche vincolanti, la cui mancanza quindi non impedisce che si proceda egualmente.
          Zucchetti Sg srl
          • Celeste Maltese

            Reggio Calabria (RC)
            13/11/2020 20:32

            RE: RE: RE: RE: Chiusura Procedura ex art.102 comma 1 L.F.

            Si, in epoca anteriore alla modifica l'articolo disciplinava la revocazione dei crediti ammessi. Ho ipotizzato che potesse essersi generata confusione.
            Ad ogni modo grazie per la risposta esaustiva. Farò presente al GD quanto suggerito.