Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Rendiconto della gestione - comunicazione ai crediori

  • Domenica Cristina Tripaldi

    Potenza
    23/03/2022 10:11

    Rendiconto della gestione - comunicazione ai crediori

    Mi accingo a chiudere un fallimento senza attivo.
    Il rendiconto della gestione è stato preceduto dalla relazione ex art. 102 L.F. sicché non è stato accertato il passivo.
    Dal momento che non ci sono "creditori ammessi al passivo", a chi va comunicato il rendiconto della gestione con relativo decreto di fissazione dell'udienza?
    Va comunicato al solo amministratore della fallita, oppure, come riterrei di fare, ai creditori ricorrenti ed a quelli che hanno fatto domanda di insinuazione? Oppure, infine, a tutti i creditori inseriti nella sezione "anagrafiche"?.
    Attendo il vostro autorevole parere e ringrazio sin da ora
    Domenica Cristina Tripaldi

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/03/2022 19:44

      RE: Rendiconto della gestione - comunicazione ai crediori

      A norma del terzo comma dell'art. 116 l. fall., dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza "il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti" e al fallito, per cui se non vi sono creditori ammessi al passivo, o perché non sono pervenute insinuazioni o perché, come nel caso, non si è fatto luogo all'accertamento del passivo ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 102 l. fall., il conto e la documentazione di cui parla l'art. 116 va comunicata e trasmessa al solo fallito o al legale rappresentante della società fallita e ai creditori prededucibili non soddisfatti.
      Né ci sembra che in tal modo i creditori concorsuali subiscano una lesione dei loro diritti in quanto, non partecipando al concorso, non hanno alcun interesse a conoscere come è stata condotta la gestione del patrimonio fallimentare e, comunque, agli stessi il curatore, a norma del terzo comma dell'art. 102 l. fall. ha già comunicato il decreto di non farsi luogo all'accertamento del passivo trasmettendone copia "ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello".
      Zucchetti Sg Srl