Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento ex art. 118, comma 1 , n. 2 L.F.

  • Mario Doni

    MILANO
    30/07/2022 11:48

    Chiusura fallimento ex art. 118, comma 1 , n. 2 L.F.

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente di fornire il quadro degli adempimenti fiscali a carico del curatore in caso di chiusura del fallimento ex art. 118, comma 1, n. 2 L.F., avuto particolare riguardo alla necessità di procedere alla cessazione della partita IVA.
    Grazie e cordiali saluti.
    Mario Doni
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/08/2022 22:59

      RE: Chiusura fallimento ex art. 118, comma 1 , n. 2 L.F.

      Poiché nel caso in esame l'impresa fallita torna in bonis, certamente non dovrà essere chiusa la partita IVA, come pure, non vertendosi nelle ipotesi di cui ai punti 3 e 4 della disposizione richiamata, non dovrà essere chiesta la cancellazione dal Registro delle imprese.
      Rimanendo nel campo dell'IVA, dalla chiusura del fallimento tutti gli ordinari adempimenti faranno carico all'impresa tornata in bonis; per quanto riguarda quelli in qualche modo "a cavallo" di tale data a nostro avviso:
      - la LiPe relativa al periodo antecedente la chiusura, se ancora pendono i termini per la trasmissione, o viene inviata dal Curatore quand'è ancora in carica oppure fa carico all'impresa, alla quale il Curatore dovrà trasmettere, in modo tracciabile con data certa, i dati necessari; non riteniamo che egli possa essere ritenuto responsabile dell'eventuale omessa trasmissione, anche se è ovviamente opportuno che faccia quanto (in realtà ben poco ...) è in suo potere per far sì che la trasmissione sia effettuata
      - per quanto riguarda la LiPe relativa al periodo nel quale si chiude il fallimento, egli dovrà trasmettere all'impresa i dati relativi alla frazione di esso ancora in corso di procedura, senza dover fare altre verifiche
      - analogo discorso vale per la dichiarazione annuale IVA ed ogni eventuale altro adempimento dichiarativo (Intrastat, esterometro, ecc.).
      Passando alle imposte dirette, egli dovrà presentare la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. "maxiperiodo fallimentare", nei termini e seguendo le disposizioni di cui all'art. 183, commi 2 e 3 del T.U.I.R.
      Per quanto riguarda gli obblighi quale sostituto d'imposta, oltre ovviamente al versamento delle ritenute eventualmente operate per le quali penda ancora il termine, vale quanto detto per l'IVA: la certificazione unica e Mod. 770 i cui termini di presentazione/invio scadono successivamente alla sua nomina non sono di sua competenza e non avrà responsabilità in caso di omessa o incompleta presentazione, se potrà dimostrare di aver messo in condizione l'impresa di adempiere correttamente.