Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA FALLIMENTO EX ART. 118 COMMA 2 L.F. CON RATE DA INCASSARE

  • Michele Quarto

    Noventa Vicentina (VI)
    18/12/2020 09:41

    CHIUSURA FALLIMENTO EX ART. 118 COMMA 2 L.F. CON RATE DA INCASSARE

    Sono il curatore fallimentare di una procedura aperata nel 2010. Alla data attuale tutto l'attivo è stato realizzato ad eccezione di un credito nei confronti di un soggetto privato che si sta incassando a rate mensili, con ultima rata prevista ad ottobre 2021.
    E' possibile chiudere la procedura ai sensi del novellato art. 118 comma 2 lf. o se, viceversa, è apportuno attendere l'incasso di tutte le rate. Si chiede, in altre parole, se si possa incorrere nel rischio che, nel caso in cui il debitore non onorasse gli obblighi assunti, sorga un problema di legittimazione del curatore ad agire giudizialmente nei confronti del debitore nel caso di fallimento chiuso anticipatamente ai sensi dell'art. 118 comma 2 l.f. .
    Ringrazio e saluto cordiamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/12/2020 19:41

      RE: CHIUSURA FALLIMENTO EX ART. 118 COMMA 2 L.F. CON RATE DA INCASSARE

      Il novellato secondo comma dell'art. 118 l.fall. dispone che la chiusura anticipata della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) "non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43", sicchè, ove non sia pendente un giudizio, tale normativa non può trovare applicazione. A quanto capiamo, nel caso prospettato non vi è una causa in corso per il recupero di un credito, né di cognizione né esecutiva, ma vi è un accordo in forza del quale il debitore si è impegnato a pagare ratealmente il proprio debito.
      In un caso del genere, o si rinuncia al credito (trovando una giustificazione per farlo) che libererebbe il debitore, o si dismette ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter l.fall., se non è conveniente mantenerlo, nel qual caso il credito passerebbe al fallito, o si attende la scadenza fissata per il pagamento dell'ultima. Chiudere il fallimento, allo stato, senza dire nulla del credito da riscuotere, comporta che, al ritorno in bonis, il fallito, ripresa la disponibilità dei propri beni, riprende anche la titolarità del credito e sarà lui legittimato a riscuotere il residuo.
      Zucchetti SG srl