Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Concordato Preventivo in continuità pagamento FORNITORI IRREPERIBILI

  • Riccardo Gaibisso

    VELLETRI (RM)
    04/02/2020 15:31

    Concordato Preventivo in continuità pagamento FORNITORI IRREPERIBILI

    Sto chiudendo un Concordato Preventivo in continuità, dove sono stati pagati tutti i vari creditori secondo quanto previsto dal piano concordatario.
    L'unico problema è costituito dai FORNITORI IRREPERIBILI.
    La problematica è la seguente:
    1) gli importi in alcuni casi sono molto bassi ed è probabile che nessun Istituto di Credito mi farà aprire un libretto o conto corrente intestato a quel FORNITORE IRREPERIBILE SPECIFICO;
    2) in molti casi non è più possibile reperire i codici fiscali dei vari FORNITORI e quindi sarà impossibile aprire qualsiasi tipo di conto o di libretto;
    3) è possibile aprire un libretto per l'importo complessivo dei FORNITORI IRREPERIBILI quale garanzia nel caso dovessero un giorno richiedere tali importi e tenuto presso il Tribunale??
    4) per quanto tempo dovrà essere tenuto aperto il libretto o il conto..5 anni come nel caso del fallimento o 10 per la prescrizione??;
    5) una volta trascorso il tempo della prescrizione a chi andrebbero i soldi non richiesti?? nel fallimento allo STATO ma secondo me in questo caso alla SOCIETA' TORNATA IN BONIS
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2020 20:07

      RE: Concordato Preventivo in continuità pagamento FORNITORI IRREPERIBILI

      Premesso che nel concordato non sono riprese le disposizioni di cui all'art. 117 l.fall. dettate per il fallimento, si deve ricostruire il meccanismo secondo le regole generali, a meno che il decreto di omologa non abbia dettato disposizioni particolari (per la verità, non abbiamo mai visto un decreto che disponga sui creditori irreperibili).
      E' nchiaro che le somme dovute ai crediori irreperibili debbano essere depositate su un libretto e, essendo diventato difficile creare libretti nominativi senza censire il titolare (nel caso impossibile prchè questi è irreperibile), la soluzione da lei proposta di un libretto unico da depositare in cancelleria sembra la più congrua. il termine del deposito dovrebbe essere commisurato a quello della prescrizione, e, quindi decennale, e alla scadenza le somme non riscosse riteniamo anche noi che vadano restituite al debitore.
      Zucchetti SG srl