Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura del fallimento

  • Ester Favretto

    roma
    16/12/2020 16:55

    chiusura del fallimento

    Salve
    ho depositato istanza 102 L.F per insufficiente realizzo, in pratica il fallito a seguito della convocazione ha rappresentato che la società non ha nulla.
    Il G D ha disposto il non luogo alla verifica dello stato passivo ed ha disposto di avviare la chiusura della procedura.
    Ora la mia domanda è se posso nell'istanza di chiusura ex art. 118 n. 4 LF inserisco un piccolo rendiconto di gestione che sono le spese vive da me anticipate come curatore sia per la raccomandata al fallito che per la comunicazione comunica camera di commercio e poi la spesa successiva.
    Il mio dubbio è che in tale sede devo richiedere anche il mio compenso a carico dell'erario?? invece per le spese ex campione civile il c.d foglio notizie ex art. 280 che non mi è pervenuto dalla cancelleria lo prenoto a debito?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/12/2020 20:00

      RE: chiusura del fallimento

      Deve comunque seguire le varie fasi. Presentare il conto della gestione, chiedere il suo compenso, da porre a carico dell'Erario, e poi, omesso il riparto per mancanza di attivo disponibile, chiedere la chiusura ex art. 118, co. 1, n. 4 l. fall. Nel frattempo le spese di cui all'art. 146 DPR n. 115 del 2002 vanno anticipate dall'Erario o prenotate adebito.
      Zucchetti SG srl
      • Cesira Di Noi

        Brindisi
        30/04/2021 10:17

        RE: RE: chiusura del fallimento

        Buongiorno,
        mi inserisco in questa discussione per chiedere un chiarimento alla luce della Sua risposta.
        Ho presentato istanza ai sensi dell'art.102 comma 1 con la relazione sulle prospettive di liquidazione, nella quale ho rappresentato l'esistenza di crediti e di azioni esperibili, evidenziando tuttavia la loro prognosi negativa, aleatorietà ed antieconomicità.
        Rispetto ai crediti astrattamente recuperabili ho rilevato anche la loro insufficienza a soddisfare i creditori insinuati al passivo, ma solo in tutto o in parte le spese della procedura.
        in caso di accoglimento di questa istanza mi chiedo se devo farmi autorizzare dal GD a non proporre le azioni di cui alla relazione sulle prospettive di liquidazione, per poi procedere ai sensi dell'art. 118 comma 4.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/04/2021 19:52

          RE: RE: RE: chiusura del fallimento

          L'istanza ex art. 102 l.fall. ha lo scopo di evitare l'esame delle domande di insinuazione, tempestive o tardive, quando "risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesta l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura".
          Fatto questo, è chiaro che i crediti il cui recupero si presenta negativo, aleatorio e antieconomico possono essere rinunciati o abbandonati, previa autorizzazione del comitato dei creditori o, se questo non esiste, del giudice delegato.
          Lei dice che vi sono anche dei crediti astrattamente ricuperabili e per questi deve fare una verifica se vale la pena agire; se, come sembra di capire, il loro recupero è possibile ma servirebbe il ricavato solo a soddisfare in parte le spese in prededuzione, potrebbe anche valere la pena non abbandonarli, ma ripetiamo queste sono valutazioni di fatto, che possono essere effettuate solo conoscendo i dati di ciascuna posizione.
          Se ritiene di non agire e chiudere la procedura, deve procedere alla presentazione del conto gestione e richiesta del compenso, e poi chiudere o ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 118 se riesce a soddisfare, almeno in parte, i creditori, anche se solo quelli in prededuzione; nel mentre, se l'attivo non è idoneo a soddisfare, neanche in minima parte, i creditori prededucibili (e, quindi, a maggior ragione quelli concorsuali) può chiudere ai sensi del n. 4 dello stesso articolo.
          Zucchetti SG srl