Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Cancellazione gravami post sentenza di fallimento

  • Pietro Tuppini

    VERONA
    03/07/2019 18:19

    Cancellazione gravami post sentenza di fallimento

    In seguito della vendita competitiva di alcuni beni mobili registrati è emerso che in data successiva alla trascrizione della sentenza di fallimento che avevo provveduto ad effettuare, siano stati annotati alcuni provvedimenti di fermo amministrativo su tali beni (auto).
    Tali iscrizioni non consentono il passaggio di proprietà.
    Mi chiedo, debbo provvedere io come curatore a richiederne la cancellazione con istanza ex art. 108, c. 2, LF (che però ritengo rigaurdi le iscrizioni che precedono la trascrizione della sentenza di fallimento) oppure è un adempimento spettante all'aggiudicatario o alla società che ha curato la vendita competitiva?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/07/2019 20:44

      RE: Cancellazione gravami post sentenza di fallimento

      Il fermo amministrativo iscritto dopo la trascrizione della sentenza di fallimento è inefficace e, quindi, opponibile alla massa perché viola il principio di cui all'art. 51 l.fall., (Cass.13/01/2011, n. 711; Cass. 3/09/1996, n. 8053; App. Napoli, 21/10/1992; T.A.R. Lazio Roma, 11/10/2004, n. 10683), a meno che, come ha detto la S. Corte con la sentenza n. 19335 del 29 settembre 2016, il fermo amministrativo non sia finalizzato a permettere all'Agenzia delle Entrate di riprendersi, esclusivamente attraverso la compensazione, tutto il debito erariale ammesso al passivo fallimentare..
      Chi debba disporre la cancellazione del fermo dipende dalla pubblicità dello stesso; nel caso sembra che dell'esistenza del fermo non sia stato dato atto nel bando di gara, visto che lei ne ha scoperto l'esistenza dopo la vendita, per cui dovrebbe essere il fallimento a provvedere visto che ha ceduto beni con un vincolo non indicato.. La via è quella del decreto del giudice delegato ex art. 108, co. 2 l.fall.; è vero quanto lei scrive in proposito, ma in realtà l'ordine di cancellazione riguarda tutti i gravami pregiudizievoli per chi acquista e, quindi le trascrizioni della sentenza di fallimento, le iscrizioni ipotecarie, i privilegi speciali, i pignoramenti e i sequestri conservativi; orbene, il fermo amministrativo è un provvedimento di autotutela cautelare intrinsecamente provvisoria, attuato in garanzia dell'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, per cui riteniamo che di esso ne possa essere disposta la cancellazione; tant'è che, proprio perché misura amministrativa cautelare (secondo alcuni esecutiva), è comune opinione che essa, come detto, sia inefficace o perda effetto per il disposto dell'art. 51 l.f., che colpisce anche le misure cautelari, preparatorie all'espropriazione di iniziativa individuale
      Zucchetti SG srl