Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura procedura in pendenza di giudizi

  • GIOVANNI PIANCA

    TREVISO
    12/02/2016 11:24

    chiusura procedura in pendenza di giudizi

    Buongiorno,

    nella novità della formulazione del nuovo art. 118 l.f., 3° comma, mi mancano riferimenti operativi o di prassi.
    Il caso è questo: chiusura per ripartizione finale in pendenza di esecuzione immobiliare, alla quale si è stati autorizzati e della quale si è data evidenza nel rendiconto finale
    In sede di progetto di riparto finale devo accantonare una cospicua somma per le spese. Tuttavia in sede di esecuzione finale dovrò pure provvedere alla estinzione del deposito a risparmio. Come operarare?
    L'apertura della successiva procedura è automatica? Come tiene conto il Tribunale della esistenza di esecuzione pendente ? E' sufficiente indicarlo nella istanza di chiusura? La nomina del curatore è automatica? Il legale nominato nell'attuale procedura resta in carica ? Il soggetto fallito giuridicamente è il medesimo; la procedura è la medesima ? Il Tribunale con il decreto di chiusura dispone la riapertura?
    Dal punto di vista fiscale quale è la sorte della note di variazione i.v.a. in considerazione della riapertura della procedura e considerando che il credito i.v.a. maturato dalla procedura è stato ceduto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/02/2016 19:15

      RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

      La fattispecie della chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizi è stata introdotta con il d.l. n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015, introducendo due nuovi periodi nel secondo comma dell'art. 118 l.f., per cui i precedenti in tema sono ancora pochi ed è difficile trovare una prassi già consolidata. Peraltro la nuova norma è scritta male, in modo confuso e senza alcun coordinamento con il restante tessuto normativo, il che acuisce le difficoltà interpretative e giustifica alcuni dei suoi dubbi; altri invece trovano una risposta abbastanza sicura già nella norma.
      Il primo punto critico attiene, per quanto riguarda la fattispecie da lei rappresentata, l'applicazione della nuova norma anche in pendenza di giudizi esecutivi, ossia se è possibile chiudere il fallimento anche se pende non solo una causa di cognizione ma anche una causa di espropriazione, come nel suo caso. Noi riteniamo di si per ragioni che sarebbe troppo lungo esporre, ma non tutti i primi commentatori condividono tale soluzione. Inoltre deve trattarsi di esecuzione per il recupero di un credito del fallimento, altrimenti si è fuori della portata della norma.
      Ammesso che questo sia il suo caso, il punto di partenza è che il legislatore ha voluto accelerare la chiusura dei fallimenti (anche e principalmente per evitare le sanzioni per i ritardi procedurali interni in applicazione della legge Pinto ed esteri a livello europeo) anche se l'attivo costituito dal possibile ricavo da cause attive per il fallimento (la norma non riguarda quindi le cause passive in cui il fallimento sia convenuto, come ad es. una opposizione allo stato passivo) non sia stato ancora acquisito; poiché le cause durano molto, una volta che il ricavato dalla liquidazione degli altri beni è stato distribuito senza l'integrale soddisfazione dei creditori, invece di attendere la definizione dei giudizi in corso (come in passato) da cui potrebbe derivare altra liquidità, ora la norma consente di chiudere il fallimento nonostante la pendenza di detti giudizi. Ovviamente queste cause possono essere vinte o perdute, per cui bisognava prendere delle cautele; una di queste è quella di accantonare una somma pari alle probabili spese dei giudizi in corso sia per pagare l'avvocato della procedura sia per pagare, in caso di soccombenza, le spese legali della controparte vittoriosa. Inoltre bisognava stabilire cosa si fa della liquidità che il fallimento riceve in caso di vittoria e sul punto la norma è stata chiara: non si riapre il fallimento, ma il curatore procede a distribuire questa nuova somma ai creditori con un riparto supplementare, senza la presenza del comitato dei creditori, giacchè gli organi che sopravvivono alla chiusura sono soltanto il curatore e il giudice delegato. In occasione di questo riparto supplementare si pagano le eventuali spese legali e si utilizza l'intera somma accantonata, se le spese sono tutte a carco della controparte, o la parte residua, per distribuirla ai creditori, estinguendo il deposito.
      In questo quadro vanno inserite le sue domande:
      1. L'apertura della successiva procedura è automatica? Non vi è una successiva procedura. Come abbiamo già detto non vi è riapertura del fallimento e, dopo il decreto di chiusura vi è una ultrattività dei due citati organi del fallimento per seguire le cause, distribuire il ricavato e far fronte alle spese.
      2. Come tiene conto il Tribunale della esistenza di esecuzione pendente? Il tribuanle ha cessato le sue funzioni, rimanendo in carica soltanto il curatore eil giudice dlegato, il quale ultimo non deve fare niente in ordine alle cause in corso, dovendosi solo aspettare l'esito delle stesse e valutare eventuali impugnazioni (ovviamente non nel caso di esecuzioni) o transazioni o rinunce.
      3. E' sufficiente indicarlo nella istanza di chiusura? E' chiaro nella richiesta di chiusura del fallimento (ma già prima al momento del riparto finale), il curatore deve indicare l'esistenza di giudizi in corso e che la chiusura avviene nonostante tale pendenza.
      4. La nomina del curatore è automatica? Non vi è alcuna nuova nomina del curatore, nel senso che questi, alla chiusyura del fallimento, continua le sue funzioni di curatore allo scopo già detto di seguire le cause pendenti, ecc.
      5. Il legale nominato nell'attuale procedura resta in carica? Ovviamente si in quanto la causa continua e, poiché continua sempre con il curatore quale parte non vi è bisogno di un nuovo mandato al legale né la chiusura del fallimento produce interruzione dei giudizi in corso.
      6. Il soggetto fallito giuridicamente è il medesimo; la procedura è la medesima? Il soggetto fallito, con la chiusura del fallimento ritorna in bonis e, quindi, non vi è più una procedura pendente. Vi sono solo due organi del vecchio fallimento che sopravvivono agli scopi già detti.
      7. Il Tribunale con il decreto di chiusura dispone la riapertura? No, il tribunale dispone la chiusura del fallimento e non vi è altra riapertura.
      Per quanto riguarda i quesiti di carattere fiscale, trasmettiamo la sua domanda alla sezione fiscale.
      Zucchetti SG Srl
      • Stefano Selleri

        BOLOGNA
        23/02/2016 12:04

        RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

        Buongiorno
        Mi ricollego alla vostra risposta precedente per sottoporvi il caso seguente:
        Un fallimento è giunto alla fase finale e può essere chiuso con riparto finale con soddisfazione parziale dei soli creditori privilegiati. Rimarranno in essere alcune cause di recupero crediti promosse dalla fallita prima dell'apertura del fallimento e di cui si è in attesa di sentenza; nel caso si tratta di una srl. E' probabile che alcune di queste cause si chiuderanno con successo (e incassi). E' anche vero che potrebbe accadere l'opposto ovvero che alcune vengano perse e la fallita sia condannata al pagamento di spese legali (meno probabile, ma possibile, ragion per cui sono previsti accantonamenti).
        Mi pare che sia possibile chiudere il fallimento, ma non chiudere il conto corrente in cui mantenere gli accantonamenti e tantomeno cancellare la società dal Registro Imprese, visto quanto previsto dall'art.120 punto 1 e il punto 6 della vs risposta. Il Tribunale nel decreto di chiusura dovrà pronunciarsi in merito dietro richiesta del curatore. Vi risultano già procedure chiuse in modo analogo o vi sono orientamenti diversi
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/02/2016 20:35

          RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

          Siamo d'accordo a non chiudere il conto, visto che sullo stesso sono effettuati gli accantonamenti e su questo verranno riversati eventuali introiti. Non abbiamo, invece, detto che non bisogna cancellare la società dal registro delle imprese, che invece segue alla chiusura del fallimento; del resto è abbastanza irrilevante la esistenza della società perché l'attivo che eventualmente perverrà dovrà essere distribuito ai creditori rimasti insoddisfatti.
          La chiusura del fallimento la chiede il curatore, che nell'occasione deve far presente la presenza di cause pendenti . Sappiamo che alcuni tribunali hanno chiuso fallimenti applicando il nuovo secondo comma dell'art. 118, ma non ci risultano pubblicati.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Sentieri

            Campiglia Marittima (LI)
            24/02/2016 08:21

            RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

            Buongiorno,
            mi inserisco nel dibattito per un ulteriore chiarimento.
            Nel caso di chiusura in presenza di giudizi pendenti, oltre ad adottare le cautele già esposte, nel caso di vittoria delle cause in corso, con conseguente ingresso di liquidità, come verrebbe trattato l'ulteriore compenso del curatore?
            Grazie anticipate.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/02/2016 19:56

              RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

              La norma nulla dice in proposito, visto che ha completamente ignorato il problema del compenso al curatore. A nostro avviso anche sull'attivo recuperato dopo la chiusura del fallimento dovrebbe essere dato un compenso, nel senso che questo attivo si somma al precednete già liquidato andando a costituire il monte dell'attivo realizzato su cui calcolare le percentuali; la liquidazione dovrebbe essere fatta dal giudice delegato, posto che è l'unico organo giudiziario che sopravvive. Ovviamente tutto ciò sempre che il tribunale non abbia già tenuto conto, al momento della liquidazione finale del compenso, anche del probabile attivo recuperabile in futuro.
              Zucchetti Sg srl
              • GIOVANNI PIANCA

                TREVISO
                25/02/2016 12:11

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                Buongiorno,

                sempre in tema di chiusura e di novellato art. 118 l.f.:
                1) gli accantonamenti a fronte delle spese di lite dei giudizi pendenti: mi pare che per essi non operi più la "tutela" di cui all'art. 51 l.f.; essi pertanto sarebbero aggredibili , eventualmente pure da creditori non soddisfatti in tutto o in parte in sede concorsuale o addirittura esclusi dal passivo ?
                2) nel caso del quesito si tratta di una s.n.c. dichiarata fallita ante 16/07/2006 e pertanto ad essa non si applica l'art. 118 l.f. come novellato dal d.lgs. n. 169/2007, ma, fosse stato questo il caso: la chiusura per ripartizione finale non determina la chiusura delle procedure estese ai soci ex art. 147 l.f.. Come comportarsi allora in caso di cessionaria di credito bancario (cartolizzato) verso la società fallita, ammesso al passivo e in toto o in parte non soddisfatto in sede concorsuale, la quale intima il pagamento al socio fidejussore a fallimento della società già dichiarato chiuso, appunto per ripartizione finale ?
                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  26/02/2016 20:22

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi


                  Quanto alla domanda sub 1, le somme accantonate all'atto della chiusura del fallimento per far fronte alle spese dei giudizi pendenti, sebbene il fallimento sia stato chiuso, rimangono nella disponibilità del curatore per il fine specifico indicato, per cui non crediamo proprio che possano essere apprese dai creditori, come sarebbe se ritornassero nella disponibilità della società o dei soci ex falliti.
                  Quanto alla seconda domanda, chiarito quanto sopra, nulla cambia rispetto a prima per i soci. Una volta chiuso il fallimento i soci falliti, come tutti gli ex falliti, rimangono responsabili dei debiti non pagati fino alla esdebitazione, per cui la banca può, così come poteva anche prima della riforma del 2015, rivolgersi ai soci come a qualsiasi altro fideiussore tornati in bonis, a meno che e fin quando essi non ottengano l'esdebitazione.
                  Zucchetti Sg srl
                • GIOVANNI PIANCA

                  TREVISO
                  05/04/2016 17:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Buonasera,

                  sempre in materia di chiusura della procedura in pendenza di giudizi, vorrei la Vs. opinione in merito ai seguenti punti:

                  1) il giudizio pendente è dato da procedura esecutiva immobiliare avviata dalla curatela previa autorizzazione del G.D. (la procedura è "vecchio rito"); della stessa è stata data contezza in sede di rendiconto di gestione e cenno pure in sede di progetto di riparto finale; lo stesso verrà ovviamente indicato nell'istanza di chiusura; ritenete che il curatore debba chiedere al Tribunale di "attestare" la sussistenza del giudizio in sede di chiusura indicandone gli estremi? Diversamente la controparte nel giudizio, qualora soccombente, non potrebbe ritenere di pagare il dovuto nelle mani del fallito tornato in bonis?

                  2) una volta dichiarata chiusa la procedura a fronte di giudizio pendente, che ne è delle eventuali somme che dovessero pervenire al curatore a fronte di poste attive in precedenza abbandonate (ad es. crediti verso clienti dichiarati falliti)? Devono le stesse essere rimesse nelle mani del fallito tornato in bonis?

                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  05/04/2016 20:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Nessuna norma prevede l'attestazione di cui lei parla, per cui non ci sembra necessaria. Il fatto che il fallimento sia chiuso e lei, ciò nonostante continua il giudizio in corso, attesta che quel giudizio rientra nella previsione di cui all'art. 118 l.f., per cui la controparte, ove condannata, deve pagare al curatore, altrimenti paga male. Ad ogni modo per maggiore sicurezza il legale della procedura potrebbe rendere una dichiarazione a verbale di causa in cui dice che il fallimento è stato chiuso ma che il giudizio continua con la partecipazione del curatore a norma del nuovo secondo comma dell'art. 118 l.f., o fare una comunicazione del genere all'avvocato di controparte.
                  La seconda domanda pone un problema di non poco conto su cui bisognerà ancora riflettere. A nostro avviso la nuova normativa appare chiara nel disporre che il fallimento viene chiuso e che eccezionalmente viene consentita la continuazione dei giudizi pendenti da parte del curatore, per cui sarebbero acquisibili all'attivo e distribuibile ai creditori soltanto il ricavato dalle causa in corso al momento della chiusura del fallimento, sicchè altri proventi di natura diversa dovrebbero essere attribuiti al fallito. Non ci nascondiamo, tuttavia, che questa soluzione offre il fianco a qualche critica, più che di natura giuridica di carattere equitativo, per cui essendo ancora in funzione un curatore a questi dovrebbe essere assegnata ogni provenienza, da distribuire in favore dei creditori.
                  Zucchetti Sg srl
                • Mattia Callegari

                  Venezia
                  16/09/2016 16:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Buongiorno, mi ricollego al quesito già fatto per un altro dubbio che mi è sorto inerente la chiusura del fallimento in pendenza di giudizi.
                  In qualità di curatore ho avanzato un'azione di responsabilità contro gli amministratori della fallita. Ho fatto già un riparto parziale e ora sono in procinto di riscuotere gli ultimi crediti e vendere gli ultimi beni della procedura. A seguito di queste ultime operazioni vorrei accantonare quanto incassato e chiudere il fallimento in corso di azione di responsabilità. Un dubbio: i dipendenti devono ancora essere in parte pagati, quindi prima di chiudere dovrò sottoscrivere il modello SR52 con indicati gli importi residui a loro credito. Come farà l'inps a surrogarsi nella posizione dei dipendenti considerato che il fallimento sarà chiuso e lo stato passivo definitivo? Io penso che la procedura si chiude, ma comunque rimanga in un certo senso aperta per le ultime ripartizioni a processo (azione di responsabilità) terminato, quindi quando riceverò la surroga dell'inps, potrò comunque modificare lo stato passivo (senza l'intervento del Giudice come da vostre precedenti risposte a quesiti), depositarlo e fare il riparto finale a processo ultimato. Giusto?
                  Grazie della delucidazione.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/09/2016 13:28

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Pensiamo proprio di si, anche se si sta parlando di materia ancora in via di sistemazione. Tuttavia proprio la considerazione che l'Inps si surroga di diritto nella posizione dei lavoratori soddisfatti e che per l'accertamento di tale surroga non è necessario un intervento del giudice ma solo una verifica del curatore dell'avventa anticipazione, inducono a ritenere che tale operazione- che più che allo stato passivo, attiene al riparto in quanto non si aggiunge un nuovo credito ma si sostituisce in tutto o in parte un creditore con un altro- possa essere effettuata anche dopo la chiusura ex secondo comma art. 118, che prevede solo un riparto suppletivo delle eventuali nuove entrate in conseguenza della vittoria nella causa pendente e della conseguente distribuzione anche delle somme accantonate per spese.
                  .Zucchetti SG srl
                • Mattia Callegari

                  Venezia
                  15/12/2016 10:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Grazie della risposta. Considerato che la causa contro gli amministratori porterà la procedura ormai chiusa a ricevere ulteriori fatture (ad esempio quelle dell'avvocato nominato) e a fare un riparto supplementare in caso di vittoria:
                  1) quali sono gli accorgimenti corretti da prendere in sede di chiusura in pendenza di giudizio per non sbagliare? Sto parlando della cancellazione della società dal registro delle imprese e della cessazione della partita iva all'Agenzia delle Entrate (anche in caso di vittoria si riuscirà a pagare solo una parte dei creditori privilegiati). Vanno fatti ora questi adempimenti o successivamente al termine del processo? A mio avviso vanno fatti al termine del processo entrambi;
                  2) oggi l'Agenzia delle Entrate mi ha comunicato che ci sarebbe un credito IRAP di euro 7.000,00 chiesto a rimborso dalla fallita (incassabile), ma che questo verrà erogato probabilmente nella seconda metà del 2017 e forse anche oltre. Considerato i tempi di incasso indicati dall'Agenzia e che questo è l'unico credito residuo da riscuotere, secondo voi posso comunque chiudere il fallimento in pendenza di giudizio considerato che la procedura verrà chiusa formalmente, ma sostanzialmente rimarrà ancora aperta (anche il c/c di procedura con un fondo spese future) per accogliere eventuali risarcimenti dei danni ricevuti appunto dagli amministratori nel caso di una loro soccombenza e per ripartire le somme incassate, per ricevere le fatture dei legali e per erogare l'eventuale ulteriore compenso del curatore. Nel rendiconto finale che sto redigendo potrei indicare questo fatto. Mi pare illogico tenere aperta una procedura a causa dei tempi biblici dell'Agenzia se è possibile comunque riscuotere il credito senza pregiudizio per i creditori.
                  Ringrazio per la risposta.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  16/12/2016 20:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Alla luce del dato che ora espone della esistenza di un credito da riscuotere, riteniamo che lei non possa utilizzare nella fattispecie il nuovo secondo comma dell'art. 118 per chiudere il fallimento. Questa norma, invero, permette la chiusura anticipata del fallimento pur in pendenza di giudizi attivi per il fallimento, tant'è che, una volta chiuso il fallimento, la norma dice che sono oggetto di riparto "le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti", per cui secondo la norma l'attività futura degli organi fallimentari sopravvissuti alla chiusura può riguardare soltanto la distribuzione del ricavato dalle controversie pendenti e dai residui relativi accantonamenti. la formulazione della norma ci induce a ritenere che, quindi, il fallimento, se ha un credito da riscuotere, non oggetto di contestazione giudiziaria- nel senso che si sta asolo attendendo che il debitore provveda al pagamento (come nel caso del credito verso l'Erario o comunque ad un credito rateale)- debba definire tale posizione prima della chiusura oppure debba mantenere aperto il fallimento.
                  Ci rendiamo conto che dovendo comunque attendere l'esito del giudizio pendente per responsabilità si potrebbe approfittare per chiudere il fallimento e riscuotere il credito non contestato nel frattempo, ma, come detto, il nuovo secondo comma dell'art. 118 prende in considerazione soltanto la fattispecie delle entrate pervenute dopo la chiusura del fallimento a seguito delle cause pendenti. per capire che non si tratta di un mero formalismo, basta ipotizzare una situazione in cui la causa pendente si chiuda nel giro di poco tempo, eventualmente con una transazione, il credito ancora da riscuotere passerebbe al fallito, visto che, a quel punto, il curatore dovrebbe distribuire il ricavato e cessare definitivamente dalle sue funzioni.
                  Zucchetti SG srl
                • Mattia Callegari

                  Venezia
                  17/12/2016 07:57

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Ringrazio per la risposta. Quindi non è possibile la chiusura come prospettata. Supponendo che non ci fosse il problema del credito erariale da riscuotere e quindi di effettuare regolarmente una chiusura del fallimento in pendenza di giudizio:
                  1) si dovrebbe procedere subito alla cancellazione della società dal registro imprese? Secondo me solo alla fine del processo in quanto la causa potrebbe essere vinta dalla procedura con l'entrata di una cospicua somma di denaro utile a pagare tutti i creditori al 100% e in questo caso il curatore non dovrebbe cancellare la società dal registro imprese;
                  2) si dovrebbe procedere subito alla chiusura della partita iva? Secondo me no in quanto la procedura deve ancora ricevere fatture passive (es. quelle dell'avvocato nominato e quella del curatore nel caso di vittoria nella causa in corso e quindi di un'integrazione del compenso);
                  3) la dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare dovrà essere inviata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura in pendenza di giudizio o alla definizione della causa? Secondo me entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla definizione della causa in quanto bisognerà tener conto dell'eventuale introito derivante da una vittoria;
                  4) bisognerà quindi continuare ad inviare ogni anno la dichiarazione iva del fallimento? Secondo me sì.
                  Se le mie affermazioni sono corrette, considerato anche che il conto corrente bancario rimarrà aperto e che in caso di vittoria ci sarà un altro riparto, è possibile affermare che il fallimento viene chiuso in pendenza di giudizio solo formalmente, ma in realtà è come se fosse ancora aperto.
                • Lorenzo Zotta

                  Nove (VI)
                  17/12/2016 10:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Buongiorno, mi inserisco nella problematica in esame in merito ad un caso analogo.
                  L'unico attivo ancora da acquisire al fallimento è subordinato ai prossimi esperimenti d'asta di beni non facenti parte del compendio fallimentare, conseguenti alla sentenza favorevole per azione di danno contro amministratori e terzi (non appellabile). Il G.E. ha disposto di procedere alla vendita forzata con delega a professionista.IL GE ha disposto il versamento in favore degli esecutanti e quindi anche della procedura dell'indennità di occupazione posta a carico del debitore.
                  In questo caso il curatore dovrebbe procedere alla chiusura ovvero attendere l'esito della vendita posto che l'unico contenzioso aperto è quello della fase esecutiva?
                  Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/12/2016 10:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Il nuovo secondo comma dell'art. 118 è applicabile nelle ipotesi in cui pendano giudizi attivi per il fallimento tesi alla condanna di una somma di danaro e, quindi, anche se di natura esecutiva, essendo illogico pensare che la curatela possa chiudere il fallimento pendente un giudizio di cognizione e non invece ove questo sia stato già definito e si porti ad esecuzione la sentenza o altro titolo.
                  Zucchetti SG srl

                • Mattia Callegari

                  Venezia
                  20/12/2016 10:08

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Buongiorno, forse a seguito del quesito posto successivamente dal collega il mio non è stato più visto. Lo ripropongo: Supponendo che non ci fosse il problema del credito erariale da riscuotere e quindi di effettuare regolarmente una chiusura del fallimento in pendenza di giudizio:
                  1) si dovrebbe procedere subito alla cancellazione della società dal registro imprese? Secondo me solo alla fine del processo in quanto la causa potrebbe essere vinta dalla procedura con l'entrata di una cospicua somma di denaro utile a pagare tutti i creditori al 100% e in questo caso il curatore non dovrebbe cancellare la società dal registro imprese;
                  2) si dovrebbe procedere subito alla chiusura della partita iva? Secondo me no in quanto la procedura deve ancora ricevere fatture passive (es. quelle dell'avvocato nominato e quella del curatore nel caso di vittoria nella causa in corso e quindi di un'integrazione del compenso);
                  3) la dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare dovrà essere inviata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura in pendenza di giudizio o alla definizione della causa? Secondo me entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla definizione della causa in quanto bisognerà tener conto dell'eventuale introito derivante da una vittoria;
                  4) bisognerà quindi continuare ad inviare ogni anno la dichiarazione iva del fallimento? Secondo me sì.
                  Se le mie affermazioni sono corrette, considerato anche che il conto corrente bancario rimarrà aperto e che in caso di vittoria ci sarà un altro riparto, è possibile affermare che il fallimento viene chiuso in pendenza di giudizio solo formalmente, ma in realtà è come se fosse ancora aperto.
                  Grazie e scusate per la ripetizione.
                • Mattia Callegari

                  Venezia
                  12/01/2017 18:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  (Riposto il quesito in quanto probabilmente è stato saltato. Se così non fosse scusate)
                  Buongiorno, forse a seguito del quesito posto successivamente dal collega il mio non è stato più visto. Lo ripropongo: Supponendo che non ci fosse il problema del credito erariale da riscuotere e quindi di effettuare regolarmente una chiusura del fallimento in pendenza di giudizio:
                  1) si dovrebbe procedere subito alla cancellazione della società dal registro imprese? Secondo me solo alla fine del processo in quanto la causa potrebbe essere vinta dalla procedura con l'entrata di una cospicua somma di denaro utile a pagare tutti i creditori al 100% e in questo caso il curatore non dovrebbe cancellare la società dal registro imprese;
                  2) si dovrebbe procedere subito alla chiusura della partita iva? Secondo me no in quanto la procedura deve ancora ricevere fatture passive (es. quelle dell'avvocato nominato e quella del curatore nel caso di vittoria nella causa in corso e quindi di un'integrazione del compenso);
                  3) la dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare dovrà essere inviata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura in pendenza di giudizio o alla definizione della causa? Secondo me entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla definizione della causa in quanto bisognerà tener conto dell'eventuale introito derivante da una vittoria;
                  4) bisognerà quindi continuare ad inviare ogni anno la dichiarazione iva del fallimento? Secondo me sì.
                  Se le mie affermazioni sono corrette, considerato anche che il conto corrente bancario rimarrà aperto e che in caso di vittoria ci sarà un altro riparto, è possibile affermare che il fallimento viene chiuso in pendenza di giudizio solo formalmente, ma in realtà è come se fosse ancora aperto.
                  Grazie e scusate per la ripetizione.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  13/01/2017 19:53

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Non abbiamo dimenticato la sua domanda, anzi vi è stato un eccesso di attenzione che ha portato ad un disguido. La sua domanda, infatti, è stata oggetto di uno scambio di opinioni tra la sezione tributaria e quella fallimentare e alla fine ognuna pensava che avrebbe completato e inserita la risposta l'altra,ed invece per qualche equivoco nessuna delle due ha provveduto.
                  Abbiamo ritrasmesso la domanda alla sezione tributaria che provvederà quanto prima.
                  Zucchetti SG Srl
                • Gabriele Palazzotto

                  palermo
                  14/01/2017 19:46

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Vi riporto il testo di un intervento reso qualche giorno fa durante un incontro di studio.

                  1.Premessa
                  Per delineare quali siano gli adempimenti fiscali connessi alla cd chiusura anticipata del fallimento occorre distinguere il caso in cui si proceda alla cancellazione della società dal registro delle imprese, da quello in cui tale cancellazione non sia richiesta dal curatore.

                  Taluni Tribunali, infatti, dispongono che il curatore non debba procedere alla cancellazione , altri ne prevedono espressamente l'obbligo , mentre la maggior parte non affronta l'argomento .

                  Sul punto si osserva, pur non essendo oggetto del presente intervento, che il legislatore, diversamente da tutti gli altri adempimenti processuali o meno posti a carico del curatore , non ha imposto alcun termine alla domanda di cancellazione, nemmeno il <senza indugio> dell'art. 92 o l'<immediatamente dopo> dell'art. 97 lf.

                  L'auspicabile mantenimento dell'iscrizione al registro delle imprese sino al termine dei giudizi pendenti, quindi, non provoca una violazione di legge (non sanabile nemmeno da un provvedimento del Tribunale) essendo una declinazione dell'adempimento nei tempi ritenuti opportuni.

                  2. Gli adempimenti nel caso di chiusura del fallimento dell'imprenditore individuale e della società senza cancellazione

                  Partita iva
                  Essendosi compiuta la liquidazione dell'attivo – altrimenti non si verterebbe nell'ipotesi di chiusura – il curatore procede alla chiusura della partita iva. Si è pronunciata in questo senso l'Agenzia delle Entrate nei tre documenti oggi noti (si tratta della risposta all'interpello della DR Veneto del 25/3/2016, della Direzione Centrale Normativa del 2016 - di cui non è stata data ampia diffusione in quanto non emessa nella forma di risoluzione - e della DR Sicilia del 25/11/2016) .

                  La chiusura della partita iva consente alla curatela di chiedere il rimborso dell'eventuale credito iva .

                  La possibilità di riapertura della partita iva -ovvero di mantenimento della posizione iva originaria - soltanto al fine di beneficiare del credito iva addebitato nelle fatture che perverranno dopo la chiusura, appare dubbia.
                  La Dr Sicilia e Veneto incidentalmente contemplano tale eventualità soltanto nel caso di "ulteriori operazioni rilevanti ai fini iva", facendo riferimento ad operazioni attive (inesistenti nel caso in argomento appunto perché è stata già compiuta la liquidazione del patrimonio).

                  La Direzione Centrale invece, interpellata proprio sulla necessità di (ri)aprire la partita iva in conseguenza della <liquidazione delle spese legali>, premettendo che <la problematica sollevata … non è di immediata soluzione, in quanto le regole ordinarie appaiono di difficile applicazione, conclude nel <ritenere plausibile> la apertura della partita iva (chiusa all'atto della cancellazione della società in conseguenza della chiusura anticipata della procedura).

                  Si ritiene, pertanto, che entrambi i comportamenti siano praticabili con il suggerimento, nel caso di mantenimento della posizione iva, di avvisare l'Agenzia delle Entrate dell'intervenuta chiusura del fallimento e della decisione di non chiudere la partita iva, citando e magari allegando il parere reso dalla Direzione centrale.

                  La soluzione che preveda la chiusura della partita iva appare ad ogni modo preferibile quando si possa stimare di importo non ingente l'iva che verrà addebitata nelle fatture passive. Ciò anche tenuto conto che:
                  -il caso di esito positivo dei giudizi con condanna alle spese, l'iva del legale della curatela costituisce un costo per quest'ultima – in quanto non detraibile poiché non più soggetta iva – che dovrà essere rimborsato da parte soccombente ;
                  -i tempi di rimborso dell'iva possono essere incompatibili con la durata della procedura e, inoltre, gli importi modesti non trovano soggetto disposti ad acquistare il credito;
                  - la chiusura della partita iva evita la presentazione delle dichiarazioni annuali e periodiche con il conseguente risparmio di costi.

                  Sostituto di imposta
                  Il curatore è sostituto di imposta ex art. 23 dpr 600/72 e pertanto in dovrà ogni caso operare le ritenute e rilasciare le certificazioni di legge, attività che non necessita di partita iva ma solo del codice fiscale.

                  Dichiarazione dei redditi finale
                  Le direzioni regionali interpellate hanno confermato l'obbligo in caso di chiusura anticipata di presentazione della dichiarazione dei redditi finale nei termini di legge .

                  Nel caso di residuo attivo, la Dr Veneto prevede la presentazione di <un nuovo modello Unico> ove <andrà rideterminato l'imponibile tenendo conto dell'esito dei contenziosi>.

                  La Dr Sicilia, in modo più puntuale, prevede <l'obbligo di presentare un'ulteriore dichiarazione, entro i termini stabiliti dall'art. 5, decorrenti dalla data di definizione dei giudizi pendenti, nella quale dovrà essere rideterminato l'imponibile o la perdita relativi al maxi periodo fallimentare (che va dall'apertura del fallimento fino al riparto finale supplementare), tenendo conto dell'esito dei giudizi resisi definitivi dopo la chiusura del fallimento>.

                  Si noti che secondo l'interpretazione della Dr Sicilia non vi è coincidenza tra la decorrenza del termine per la presentazione (data di definizione dei giudizi) e la fine del periodo di imposta da comprendere nella dichiarazione (riparto finale supplementare), con la conseguenza che il termine di presentazione potrebbe essere già decorso allorquando il riparto supplementare non sia stato eseguito.
                  Ad ogni modo, un riparto tempestivo che non avvenga dopo nove mesi dalla definizione dei giudizi, permette la presentazione della dichiarazione nella tempistica di cui alla nota della Dr Sicilia.


                  3.Gli adempimenti nel caso di chiusura anticipato di fallimenti di società con (immediata) cancellazione

                  La cancellazione dal Registro delle imprese, come è noto, determina l'estinzione della società con la sopravvivenza di una comunione indivisa tra i soci, in forza del fenomeno successorio di cui alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione 6070/2013.

                  La DR Sicilia, appositamente interpellata sul punto, e la Direzione Centrale cui è sottoposto un caso di chiusura con cancellazione, risolvono (?) il problema affermando che ai fini fiscali è necessario fare ancora riferimento al soggetto giuridico(ormai estinto).
                  In altri termini, per il fisco la società esiste a nulla rilevando la sua definitiva estinzione, introducendosi così quella che è stata definita <una sorta di ultrattività tributaria della persona giuridica estinta> .

                  Nulla chiarisce l'agenzia delle entrate sulla declinazione pratica di tale assunto non supportato, peraltro, da alcuna fonte normativa .

                  Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, quindi, il curatore deve riattivare la società <ai fini fiscali> chiedendo l'attribuzione di un nuovo codice fiscale e, ricorrendone i presupposti (v. sopra), di una partita iva, adempiendo poi agli obblighi di cui si è riferito nell'ipotesi di non cancellazione.

                  Per quanto attiene la dichiarazione dei redditi da presentare nel caso di residuo attivo, la DR Sicilia ha implicitamente non accolto la soluzione che vedeva la tassazione di tale sopravvenienza in capo alla comunione indivisa tra i soci sorta in conseguenza della cancellazione.



                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  23/01/2017 00:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Nella perdurante assenza di chiarimenti ufficiali, la dottrina sta confermando quanto era emerso già da una prima lettura dell'introduzione della c.d. "chiusura anticipata" dei fallimenti: si tratta di una operazione decisamente anomala e questa anomalia crea una serie di problemi in sede di applicazione della normativa tributaria, molti dei quali possono però essere agevolmente risolti "anticipandoli", cioè ponendoseli proprio al momento della chiusura.

                  Sappiamo che i pareri sul punto non sono tutti concordi, ma non vediamo alternativa al non cancellare la società dal Registro delle Imprese, per evitare di trovarsi con una serie di rapporti giuridici senza il soggetto a cui imputarli.
                  Fra quelli rilevanti sotto il profilo fiscale ricordiamo p.es. tutti quelli quale sostituto d'imposta, non apparendo ragionevole che chiusura anticipata significhi che al momento dell'eventuale (e probabile) ulteriore riparto il Curatore non sia più sostituto d'imposta, o che debba esserlo utilizzando il suo codice fiscale personale; e non sarà certo facile, a quel punto, far "rivivere" un soggetto estinto, del quale fra l'altro il Curatore non è nè socio nè legale rappresentante.


                  Sulla chiusura della partita IVA la questione è più delicata e anch'essa non ci risulta essere stata presa nella dovuta considerazione.

                  Al di là del fatto che sia possibile chiudere la partita IVA anche in corso di procedura e quindi a maggior ragione quando essa viene chiusa, ancorchè "con strascichi futuri", personalmente riteniamo che nel momento in cui si effettui tale operazione la cessazione della posizione IVA oltre a una possibilità divenga un obbligo: la procedura è chiusa, come si può sostenere che l'attività di impresa prosegua?

                  Comprendiamo che così facendo non si può recuperare l'IVA sulle eventuali fatture di acquisto ricevute per le prestazioni successive alla chiusura, ma come si può ritenere tale IVA detraibile perchè le prestazioni a cui si riferisce sono inerenti all'attività di impresa, quando la stessa è ufficialmente cessata da anni?

                  Pur consapevoli dell'esistenza di opinioni diverse, riteniamo quindi che al momento della chiusura del fallimento, ancorchè "anticipata", la partita IVA debba essere chiusa, salvo che i giudizi in corso non riguardino proprio l'attività di impresa; se poi alla chiusura dei giudizi dovesse emergere la necessità di effettuare azioni rilevanti dai fini IVA, p.es. perchè si è rientrati in possesso di un bene che deve essere venduto, la si potrà senza problemi riaprire.

                  Se invece si deciderà di mantenere aperta la partita IVA, opzione che come detto non ci convince, è inevitabile la presentazione delle dichiarazioni annuali.


                  La dichiarazione dei redditi dovrà indubbiamente essere inviata entro la fine del nono mese successivo alla chiusura, ancorchè "anticipata", della procedura: la lettera delle Legge è chiara sul punto; essa sarà quasi certamente a zero: se vi è un residuo attivo, è ben difficile che sia il Curatore a portare aventi eventuali giudizi.

                  Se poi gli eventi successivi alla chiusura dovessero portare effettivamente all'emersione di un residuo attivo (come potrebbe verificarsi nel caso prospettato nel quesito), pur non esistendo una specifica disposizione riteniamo che non si possa che presentare una dichiarazione integrativa, nei nove mesi successivi alla "chiusura definitiva".


                • Eleonora Di Vona

                  FIRENZE
                  15/03/2017 18:29

                  chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Buonasera,
                  nel mio caso il fallimento ha disponibilità liquide addirittura insufficienti a pagare il residuo compenso liquidato al commissario giudiziale nella precedente procedura di concordato preventivo (il quale ha percepito solo un acconto sul compenso liquidato). L'unico attivo disponibile è quello potenzialmente derivante da un giudizio di revocatoria di atto di cessione di un immobile che era stato pignorato dalla società fallita ante fallimento per il recupero di un credito (giudizio riassunto dalla curatela). In qualità di curatore ho presentato il rendiconto finale indicando l'esistenza del giudizio pendente.
                  In attesa della fissazione dell'udienza di rendiconto, il giudizio si è concluso con sentenza favorevole alla curatela e, quindi, è stato dichiarato inefficace l'atto di cessione dell'immobile. A questo punto chiedo:
                  1) il residuo compenso del commissario giudiziale concorre con il compenso del curatore oppure deve essere soddisfatto prima?
                  2) l'avvocato della curatela intende eseguire il titolo. Occorre interrompere le operazioni di chiusura della procedura oppure continuare perché il giudizio non può dirsi concluso?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  16/03/2017 17:25

                  RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  A questo punto, bisogna interrompere le operazioni di chiusura anticipata e vedere se la sentenza viene impugnata o passa in giudicato.
                  In questo secondo caso, deve cercare di recuperare il bene oggetto della vendita dichiarata inefficace e distribuire il ricavato. Tra i creditori prededucibili il commissario del precedente concordato e il curatore fallimentare sono sullo stesso piano.
                  Se la sentenza di primo grado viene impugnata, si ripropone il problema della chiusura anticipata in attesa della definizione dell'appello, con tutte le relative problematiche, essendo ancora incerto se la fattispecie prevista dalla nuova parte dell'art. 118 sia applicabile anche alle azioni revocatorie stante la dizione della legge che parla del curatore che "può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43".
                  Zucchetti SG srl
                • Vanessa Fedeli

                  FERMO
                  19/05/2017 17:37

                  Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Ringraziandovi per tutto quanto sin qui esposto, volevo chiedere (sempre in merito all'argomento in oggetto) se è possibile procedere alla chiusura del fallimento nei seguenti casi:

                  1) crediti del Fallimento ammessi in via privilegiata in altre procedure concorsuali che non si è riusciti a cedere e non è certo vi siano prospettive di recupero;

                  2) pendenza di azione di responsabilità verso gli amministratori e di azione di accertamento della simulazione e condanna al recupero di un credito (trattasi di un fallimento con pochissima liquidità tanto che è stato ammesso per tali procedimento al patrocinio a spese dello stato);

                  3) Fallimento (anche questo con pochissimi euro) che è intervenuto in esecuzioni immobiliari già pendenti (una intentata da fondiario) e dove si è solo in attesa della vendita dei due beni immobili. Non vi sono altri beni da liquidare né azioni da compiere.

                  Spero di essermi spiegata bene.
                  Grazie anticipatamente per la risposta.
                  V.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/05/2017 19:34

                  RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Non ci è chiara la fattispecie sub 3; pensiamo si riferisca al fallimento di un debitore del fallimento da lei curato intervenuto in pendenza di esecuzioni cui partecipa anche il "suo" fallimento. Se è così le tre fattispecie rappresentate rientrano nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 118 di chiusura anticipata.
                  Vi è però un problema a monte dovuto al fatto che la norma citata richiede per la chiusura anticipata che si versi in caso di chiusura di cui al n. 3 del primo comma, ovvero per intervenuta ripartizione dell'attivo e, dunque, quando i beni del fallito sono stati tutti venduti e si è proceduto alla ripartizione finale, anche se i creditori non vengono soddisfatti integralmente. Nel caso suo non sappiamo se questa è l'ipotesi, ma ci sembra di capire che il fallimento non abbia attivo, non abbia fatto alcuna ripartizione e che l'unica prospettiva è che dalle cause in corso, comprese quelle esecutive collettive di fallimento, arrivi qualcosa. Se è così, la chiusura anticipata diventa problematica, in quanto ammessa da parte (minoritaria, per la verità) della dottrina e esclusa da altra. Dovrebbe informarsi quale è l'orientamento seguito dal tribunale ove opera, sempre che, ovviamente, sia vero il presupposto che abbiamo ipotizzato.
                  Zucchetti SG srl
                • Elisa Rossi

                  FORLI' (FC)
                  09/10/2017 15:22

                  RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Mi inserisco nella discussione con riferimento all'ultimo quesito, relativo alla possibilità di procedere alla chiusura di procedura fallimentare in pendenza di giudizi quando le posizioni pendenti consistono in crediti che la procedura vanta verso altre procedure concorsuali, ammessi in privilegio e/o in chirografo, dei quali allo stato attuale la Curatela non ha sufficienti elementi per stabilirne il soddisfacimento totale/parziale in sede di riparto.
                  Grazie
                  Cordiali saluti
                • Elisa Rossi

                  FORLI' (FC)
                  09/10/2017 15:23

                  RE: RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Mi inserisco nella discussione con riferimento all'ultimo quesito, relativo alla possibilità di procedere alla chiusura di procedura fallimentare in pendenza di giudizi quando le posizioni pendenti consistono in crediti che la procedura vanta verso altre procedure concorsuali, ammessi in privilegio e/o in chirografo, dei quali allo stato attuale la Curatela non ha sufficienti elementi per stabilirne il soddisfacimento totale/parziale in sede di riparto.
                  Grazie
                  Cordiali saluti
                • Vanessa Fedeli

                  FERMO
                  09/10/2017 15:36

                  RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  La fattispecie sub 3 è riferita a beni ereditati dal fallito e sui quali pendeva già alla data del fallimento esecuzione da parte di creditore fondiario. Il fallimento non ha attivo.
                  Quanto alla fattispecie sub 1 si è deciso di abbandonare il credito insinuato.
                  Quanto alla fattispecie sub 2, trattandosi di fallimento privo di attivo, il Tribunale di Fermo sembra orientato a non ritenere applicabile la nuova norma. Tale orientamento non rende dunque possibile la chiusura in nessuno dei casi da me indicati.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/10/2017 20:18

                  RE: RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  I nostri dubbi erano giustificati, perché ora capiamo che la fattispecie di cui al punto 3 è estranea all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 118 in quanto si tratta dell'esecuzione di un creditore fondiario su beni del fallimento, pervenuti al fallito in via ereditaria. Non si tratta quindi di una causa attiva promossa dalla curatela o da questa continuata, ma di una esecuzione passiva su beni del fallimento. In questa esecuzione, che può essere inizata e continuata dal creditore fondiario in deroga al divieto di cui alla'rt. 51 l.f., il fallimento potrebbe intervenire per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca, quali, principalmente quelli prededucibili. In ogni caso, il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo fallimentare perché è in questa sede che si fanno i conti definitivi tra ciò che quel creditore ha ricevuto nell'esecuzione e ciò che potrebbe ricevere nel fallimento.
                  Quanto alla fattispecie sub 1, una delle alternative possibili è la rinuncia al credito, come spieghiamo nella risposta alla dott.ssa Rossi che precede.
                  Come abbiamo accennato nella risposta precedente alla sua domanda esistono due indirizzi in ordine al richiamo nell'art. 118 del n. 3 del primo comma dell'art. 118, e evidentemente il Trib. di Fermo ha scelto quello più conforme alla legge, che peraltro noi condividiamo.
                  Zucchetti SG srl
                • Elisa Rossi

                  FORLI' (FC)
                  09/10/2017 17:28

                  RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Mi inserisco nella discussione con riferimento alla possibilità di procedere alla chiusura di procedura fallimentare in pendenza di giudizi quando le posizioni pendenti consistono in crediti che la procedura vanta verso altre procedure concorsuali, ammessi in privilegio e/o in chirografo, dei quali allo stato attuale la Curatela non ha sufficienti elementi per stabilirne il soddisfacimento totale/parziale in sede di riparto.
                  Chiedo a Zucchetti se ha già affrontato posizioni in merito
                  Grazie
                  Cordiali saluti
                • Mattia Callegari

                  Venezia
                  09/10/2017 18:46

                  RE: RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Secondo me: per chiudere il fallimento in pendenza di giudizi la legge fallimentare chiede che sia terminata la liquidazione dell'attivo. Se ci sono ancora crediti da incassare allora l'attivo non è stato completamente liquidato e la procedura non può essere chiusa. Ma ancor prima di questa cosa: non capisco il nesso fra il caso prospettato (procedura con crediti ammessi in altri fallimenti ma ancora da incassare) con la chiusura in pendenza di giudizi. Qui non ci sono giudizi pendenti, ma solo crediti da incassare.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/10/2017 20:16

                  RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Rispondiamo alle due domande della dott.ssa Rossi e a quella del dott. Callegari in quanto vertenti sullo stesso tema.
                  Va premesso che l'insinuazione al passivo fallimentare configura un giudizio di cognizione che si inserisce in un provedimento esecutivo collettivo, che è il fallimento, sicchè, una volta che il creito è stato ammesso al passivo bisogna si attendere che sia pagato, ma questo secondo le regole del giudizio di esecuzione fallimentare. Altra premessa è che la nuova disposizione del secondo comam della'rt. 118 riguarda anche i i giudizi esecutivi, sia individuali che collettivi, in qaunto la fase esecutiva consente la realizzazione del credito non spontaneo.
                  Orbene, l'introduzione della chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizi attivi, siano essi cognitori che esecutivi e siano questi individuali o collettivi, viene incontro anche alle esigenze sottese alle domande. Ossia in passato, a fronte della insinuazione di un fallimento al passivo di altro fallimento, il primo restava aperto fino all'esito del secondo, ovvero si chiedeva una attestazione al curatore sulle possibilità di soddisfo e, in caso negativo, si rinunciava al credito e si chiudeva il primo fallimento. Ora la legge consente di evitare sia il mantenimento del fallimento, sia la rinuncia al credito- peraltro non fattibile ove il curatore del secondo fallimento avesse dato indicazioni dubitative sull'esito- in quanto prevede la chiusura anticipata, con la conseguenza che il primo fallimento viene chiuso e se perviene qualcosa dalla insinuazione fatta si provvederà alla distribuzione in un secondo momento, come previsto dal nuovo secondo comma dell'art.118.
                  Questo non esclude che anche oggi, in presenza di una dichiarazione del curatore del secondo fallimento che nessun riparto può essere fatto ai creditori della categoria con cui è stato ammesso il primo fallimento, questo possa rinunciare al credito, evitando di ricorrere alla chiusura anticipata.
                  Zucchetti SG srl
                • Antonio Ricci

                  PESCARA
                  09/02/2018 12:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Buongiorno,
                  vorrei chiedere il Vs. parere in merito alla possibilità di chiusura anticipata in pendenza di giudizi. Il mio fallimento è senza attivo e l'unico attivo che potrei realizzare si riferisce a un credito che vanto nei confronti di altro fallimento nel quale sono stato ammesso in chirografo e nel quale il collega curatore mi riferisce che l'importo che orientativamente mi verrà liquidato (fra qualche anno) sarà di circa €. 2.000.
                  Considerato che questi € 2.000, dopo una presumibile chiusura anticipata del mio fallimento, andranno interamente rimborsati all'Erario che ha anticipato le spese del campione fallimentare e le spese per il mio compenso, ritengo che non si darà luogo ad un futuro riparto e rendiconto e pertanto anche a un successivo compenso al curatore. Nonostante l'orientamento negativo alla chiusura anticipata da parte di vari tribunali nei casi in cui il fallimento è a zero e l'unico credito recuperabile derivi da credito verso altro fallimento e anche per il fatto che non c'è un riparto di cui al punto 4 ex art. 118 L.F. (Milano), ritengo che nel mio caso:
                  1. credito recuperabile esiguo che verrò interamente restituito all'Erario;
                  2. assenza di successivo compenso al curatore post chiusura anticipata;
                  3. nessuna spesa da sostenere post chiusura anticipata;
                  4. nessuna predisposizione di riparto e rendiconto post chiusura anticipata,
                  ci siano ugualmente gli estremi per una chiusura anticipata.
                  In caso affermativo sarei orientato anche a chiedere la cancellazione dal registro imprese e alla chiusura della partita iva e codice fiscale in quanto il ricavato non è soggetto a iva né imponibile fiscalmente considerato che trattasi di rimborso all'erario.
                  La seconda soluzione potrebbe essere la richiesta di rinuncia al credito e successiva chiusura della procedura?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  09/02/2018 20:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Come lei ha ben intuito, il problema è se nella fattispecie come la sua, in cui chiude il fallimento ai sensi di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 118 l.f., sia applicabile la chiusura anticipata in vista del possibile recupero di un credito. Sappiamo che alcuni tribunale ammettono la chiusura anticipata anche in questo caso, nel mentre noi abbiamo già più volte espresso e motivato la nostra opinione negativa a fronte della chiara ed inequivoca dizione legislativa che prevede la chiusura anticipata solo nel caso di chiusura di cui al n. 3). Poichè il divieto della chiusura anticipata discende da una previsione normativa che limita l'applicazione della fattispecie alla sola ipotesi della chiusura ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 118, diventano irrilevanti le considerazione che lei svolge, che, per quanto giuste, si scontrano con il dettato legislativo.
                  Si informi quale orientamento segue il tribunale dove opera e, se segue questa seconda opzione, lei o tiene aperta la procedura fino al recupero del credito o rinuncia al credito, o meglio ancora, "restituisce" la disponibilità del credito al fallito ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter, in modo che il fallito, tornato in bonis, possa recuperarlo.
                  Zucchetti Sg srl
      • Lorena Galuzzi

        Urbino (PU)
        22/04/2020 16:08

        RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

        Buongiorno, mi ricollego a questa risposta ed in particolare all'inciso da voi riportato nella stessa: "(la norma non riguarda quindi le cause passive in cui il fallimento sia convenuto, come ad es. una opposizione allo stato passivo)". Nel mio caso, non si tratterebbe di vere e proprie cause pendenti, in quanto:
        1) Causa n. 1 – Trattavasi, in origine, di decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fallita ante fallimento contro un cliente che non aveva ottemperato al pagamento di quanto dovuto; a seguito di opposizione della controparte e domanda riconvenzionale per risarcimento danni, la società fallita ha infine avuto torto e la prosecuzione della causa è stata rinunciata dalla Curatela con autorizzazione del GD; tuttavia la Curatela è stata condannata al pagamento delle spese di lite della controparte, ma nessuno ha richiesto dette spese;
        2) Causa n. 2 – E' una causa di opposizione allo Stato Passivo (collegata alla precedente, in quanto trattasi dello stesso creditore escluso dal passivo per il medesimo credito) pendente in Cassazione "per saltum", con riferimento alla quale, sempre con le dovute autorizzazioni, la Curatela non si è costituita.
        Il problema è che, da dette cause, pur non potendo derivare alcun attivo (eventualmente, dalla causa in cassazione, deriverebbe la riammissione al passivo di un credito chirografario che non sarebbe mai pagato), potrebbero scaturire spese legali e quindi l'esigenza sarebbe quella di procedere ad un accantonamento che tenga conto delle stesse, effettuando comunque la chiusura della procedura con cause pendenti ex art. 118 c.3 L.F. Tuttavia il vostro inciso sopra riportato escluderebbe tale possibilità per il caso esposto? Potete suggerirmi strade alternative per procedere? Io ho pensato ad un riparto parziale senza chiusura ma saremmo ai limiti della Legge Pinto la chiusura sarebbe più che opportuna. La questione sarebbe abbastanza urgente e vi sarei molto grata di una sollecita risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/04/2020 20:37

          RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

          Crediamo di poter ricostruire la vicenda come segue:
          Causa 1- la società fallita aveva ottenuto, prima della dichiarazione di fallimento, un decreto ingiuntivo a carico di un suo debitore, il quale aveva proposto opposizione a decreto con la quale aveva anche svolto anche domanda riconvenzionale. A seguito del fallimento dell'ingiungente, probabilmente la domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibile o comunque l'opponente se ne è reso conto e vi ha rinunciato, per cui è rimasta in piedi la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, non soggetta al rito dell'accertamento del passivo perché era in discussione un credito azionato dal fallito e non un credito nei suoi confronti. La curatela, che presumibilmente si era costituita in quel giudizio dopo l'interruzione determinata dal fallimento dell'ingiungente, è rimasta soccombente ed è stata condannata al pagamento delle spese: poichpè manca una richiesta di rimborso di dette spese, la questione è come se non esistesse nel fallimento, che ha rinunciato all'impugnazione.
          Causa n. 2 Si tratta probabilmente della pretesa che l'ingiunto aveva azionato in via riconvenzionale nella causa di opposizione astato passivo e che, a seguito del fallimento dell'opposta ha proposto con insinuazione al passivo. Qui è stato escluso e da qui la causa pendente di opposizione.
          In questa situazione il problema che si pone non è la chiusura anticipata del fallimento ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.fall, perché si tratta, come lei ha giustamente rilevato di una causa passiva per la procedura, ma, in primo luogo, se si può chiudere definitivamente il fallimento.
          Sulla possibilità di chiudere il fallimento in pendenza di cause di opposizione non vi sono dubbi, né il curatore è tenuto a predisporre accantonamenti in quanto i creditori opponenti non hanno diritto di partecipare ai riparti fin quando il loro credito non è ammesso a meno che non ricorra, nei riparti parziali una delle ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 113 o nel riparto finale una delle situazioni descritte nell'art. 117. E qui ricorre anche la valutazione del curatore in relazione alla situazione concreta e circa i probabili esiti della causa pendente e circa l'attivo distribuibile, per cui una maggiore cautela si ha quando si pensa che l'opponente possa risultare vittorioso e, in ragione della sua collocazione possa partecipare al riparto, nel mentre quando quel creditore, anche se ammesso, nulla riceverebbe dal fallimento, la chiusura può essere fatta molto più a cuor leggero.
          problema diverso, ma a lei quale curatore non interessa è la sorte del giudizio pendente di opposizione una volta chiuso il fallimento. Sicuramente esso va interrotto per la perdita della capacità processuale del curatore a seguito della chiusura del fallimento. In passato si riteneva che "il riacquisto della capacità processuale del fallito, conseguente alla chiusura (o alla revoca) del fallimento determina soltanto l'interruzione del processo nel quale sia parte il curatore fallimentare, onde il giudizio di opposizione allo stato passivo può essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al fine di giungere all'accertamento giudiziale sull'esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l'ammissione al passivo(ex multis, Cass. 29/5/2013, n. 13337 Cass. 15934/2007, 1514/1998, 8331/1994, 3052/1983, 3478/1969). Più di recente, si è detto che la sopravvenuta revoca o chiusura del fallimento, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all'accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo (Cass. 09/08/2017, n.19752)
          Zucchetti SG srl
      • Lorena Galuzzi

        Urbino (PU)
        22/04/2020 19:38

        RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

        Buongiorno, mi ricollego a questa risposta ed in particolare all'inciso da voi riportato nella stessa: "(la norma non riguarda quindi le cause passive in cui il fallimento sia convenuto, come ad es. una opposizione allo stato passivo)". Nel mio caso, non si tratterebbe di vere e proprie cause pendenti, in quanto:
        1) Causa n. 1 – Trattavasi, in origine, di decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fallita ante fallimento contro un cliente che non aveva ottemperato al pagamento di quanto dovuto; a seguito di opposizione della controparte e domanda riconvenzionale per risarcimento danni, la società fallita ha infine avuto torto e la prosecuzione della causa è stata rinunciata dalla Curatela con autorizzazione del GD; tuttavia la Curatela è stata condannata al pagamento delle spese di lite della controparte, ma nessuno ha richiesto dette spese;
        2) Causa n. 2 – E' una causa di opposizione allo Stato Passivo (collegata alla precedente, in quanto trattasi dello stesso creditore escluso dal passivo per il medesimo credito) pendente in Cassazione "per saltum", con riferimento alla quale, sempre con le dovute autorizzazioni, la Curatela non si è costituita.
        Il problema è che, da dette cause, pur non potendo derivare alcun attivo (eventualmente, dalla causa in cassazione, deriverebbe la riammissione al passivo di un credito chirografario che non sarebbe mai pagato), potrebbero scaturire spese legali e quindi l'esigenza sarebbe quella di procedere ad un accantonamento che tenga conto delle stesse, effettuando comunque la chiusura della procedura con cause pendenti ex art. 118 c.3 L.F. Tuttavia il vostro inciso sopra riportato escluderebbe tale possibilità per il caso esposto? Potete suggerirmi strade alternative per procedere? Io ho pensato ad un riparto parziale senza chiusura ma saremmo ai limiti della Legge Pinto la chiusura sarebbe più che opportuna. La questione sarebbe abbastanza urgente e vi sarei molto grata di una sollecita risposta.
    • Marco Paolo Mazzotta

      Lecce
      06/12/2017 17:43

      RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

      Buonasera
      il caso è questo: In un fallimento è stata compiuta la liquidazione dell'attivo ed è rimasto pendente solo un giudizio relativo un'opposizione allo stato passivo ex art. 101 L.F.che riguarda due creditori ipotecari; nel giudizio di primo grado il Tribunale ha dato ragione al creditore che si sarebbe surrogato all'ipotecario di 1° grado, la Corte d'Appello invece ha ribaltato la sentenza in favore dell'ipotecario di 2° grado; ora la causa pende innanzi alla Corte di Cassazione. Ho dei dubbi sulla circostanza che il fallimento possa chiudersi ai sensi dell'art. 118 comma 2 L.F. tenendo presente che questo giudizio è inerente l'ammissione o meno di un creditore nello stato passivo.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/12/2017 20:23

        RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

        Solo la pendenza di giudizi attivi consente la chiusura anticipata del fallimento a norma del secondo comma dell'art. 118, che non riguarda, quindi, i giudizi passivi che, per l'esclusività della verifica, sono quelli di impugnazione dello stato passivo e, in particolare di opposizione allo stesso.
        Questa soluzione è confortata dal testo dell'art. 118 che parla di legittimazione del curatore ai sensi dell'art. 43 e fa chiaramente riferimento ai soli casi di potenziale incremento dell'attivo e non a quelli di modifica del passivo.
        Peraltro non vi era bisogno di prevedere la chiusura anticipata anche in presenza di cause passive perché questo era un principio già acquisito.
        Invero, l'art. 117 prevede, al secondo comma, i casi in cui il fallimento può essere chiuso benchè non sia ancora passata in giudicato il provvedimento ammissivo del credito o non si sia ancora verificata la condizione che aveva determinato l'ammissione al passivo con riserva, disponendo, in attesa, che "la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori". Da tanto la giurisprudenza ha sempre dedotto la possibilità di procedere al riparto finale e, pertanto, alla chiusura del fallimento, senza dover effettuare alcun accantonamento in favore del creditore opponente al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 117, per cui può, più in generale, dirsi consolidato il principio secondo cui la pendenza di impugnazioni ex art. 98 l. fall. avverso i provvedimenti di accertamento del passivo non impedisce la ripartizione finale dell'attivo e, quindi, la chiusura della procedura, neanche nelle ipotesi in cui dette impugnazioni danno titolo ad accantonamenti nei riparti parziali a norma dell'art. 113, dato che tali accantonamenti, con il riparto finale, vanno distribuiti, come espressamente dispone l'art. 117; nei soli casi previsti dall'art. 117, legati alla necessità di dover attendere il verificarsi o meno di un evento o alla esistenza di un titolo favorevole al creditore ma non ancora passato in giudicato, il riparto finale e, quindi la chiusura del fallimento, richiedono l'accantonamento attraverso il deposito di cui parla l'art. 117.
        Ovviamente la chiusura in pendenza di opposizioni allo stato passivo è completamente diversa da quella di cui al secondo comma dell'art. 118 perché, mentre le cause attive interessano il fallimento, tanto che queste continuano senza interruzione con parte il curatore e le liquidità derivate dai giudizi pendenti vanno distribuite tra i creditori, l'accertamento del passivo, una volta chiusa la procedura, diventa un rapporto diretto tra creditore e debitore ex fallito, che ha riacquistato la sua piena capacità processuale che il curatore, con la chiusura del fallimento ha perso, tanto che questi giudizi vanno interrotti e vanno riassunti, o iniziati ex novo, nei confronti dell'ex fallito ormai tornato in bonis.
        Questo in linea di diritto, poi entra sempre in ballo la diligenza e la discrezionalità del curatore nel valutare l'opportunità del riparto finale e della chiusura del fallimento in pendenza di una opposizione allo satto passivo che potrebbe modificare la distribuzione.
        Zucchetti SG Srl

        • Gaia Mantovani

          Prato
          10/01/2018 13:28

          RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

          Buongiorno,
          mi inserisco nella discussione con particolare riferimento proprio all'ultimo intervento e alla relativa risposta di Zucchetti, per sapere se il tema della chiusura del fallimento in pendenza di giudizio potrebbe applicarsi anche al mio caso.
          Sono il curatore di un fallimento in cui da qualche mese sono terminate le attività di liquidazione dell'attivo. Potrei procedere con la redazione del rendiconto e del riparto finale, ma ad oggi non ho proceduto per presenza da un anno di una lite passiva pendente. Da considerare che l'attivo è sufficiente soltanto al pagamento delle spese in prededuzione e al privilegio del dipendente, che ancora non ha riscosso in quanto non si è richiesto l'accesso al Fondo di garanzia INPS per presenza di attivo fallimentare da ripartire. Nulla per i chirografari.
          Il caso è particolare in quanto si tratta di una causa civile in cui la parte convenuta ha richiesto al Giudice di pace di citare in causa la Curatela come terzo, anche se il giudizio riguarda fatti accaduti molti anni prima dell'apertura della procedura. La Curatela si è dovuta pertanto costituire in giudizio, tramite il legale nominato, richiedendo che fosse dichiarata dal giudice l'improcedibilità della citazione. Tuttavia, a causa di scioperi e rinvii d'ufficio, l'udienza è stata già rinviata tre volte.
          Dato che la parte che ha fatto la citazione, laddove risultasse soccombente nella causa e non venisse riconosciuta l'improcedibilità della citazione come terzo della Curatela, ha già richiesto la condanna della Curatela per ogni conseguenza economica che potrebbe derivarle (quindi intenderebbero far valere il loro credito eventuale insinuandosi al passivo) pongo le due seguenti domande:
          1) l'eventuale credito che la parte che ha citato la Curatela vorrebbe far valere nel passivo fallimentare, che rango avrebbe? io lo riterrei chirografario e non di certo in prededuzione anche se sorto dopo l'apertura della procedura
          2) laddove ci dovessero essere ulteriori allungamenti delle tempistiche prima di addivenire aduna sentenza del Giudice di Pace, è possibile per la Curatela procedere con la chiusura del fallimento con questo giudizio pendente? a me risulterebbe di no, almeno fintanto che non c'è una prima sentenza che dichiari la Curatela estranea alla lite oppure soccombente, per sapere di conseguenza come comportarsi.
          Attendo un Vostro gentile riscontro per avere un confronto sul tema, dato che è la prima volta che mi capita di affrontarlo.
          Grazie

          • Zucchetti SG

            Vicenza
            10/01/2018 18:54

            RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

            Sussistono più ragioni per chiudere definitivamente la procedura fallimentare, dopo, ovviamente il riparto finale.
            In primo luogo, la fattispecie rappresentata non rientra tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 118 dato che, come giustamente lei sottolinea si tratta di una causa passiva. Si tratta, inoltre, di una causa passiva introdotta avanti ad un giudice ordinario e quindi improcedibile; probabilmente il convenuto nella causa civile ha chiamato in causa la curatela per essere manlevata dalle pretese attoree e per solidarietà o altro che non sappiamo, ma se, come pensiamo, si tratta di pretese rivolte verso la curatela, queste non possono che essere fatte valere nel fallimento. infine , ammesso che il giudice di pace accogliesse la domanda di condanna della curatela, questa, a parte la impugnabilità, riguarderebbe comunque un credito anteriore al fallimento e se lei dice che con l'attivo disponibile riesce a pagare soltanto i dipendenti in parte, è evidente come l'eventuale credito del chiamante in causa non interferisce col riparto fallimentare.
            Noi quindi, svolte le attivit+ necessarie, chiuderemmo il fallimento e il chiamante, se vuole continuare la causa la riassumerà nei confronti del fallito.
            Zucchetti Sg srl
            • Gaia Mantovani

              Prato
              11/01/2018 08:16

              RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

              Vi ringrazio per la Vostra risposta.
              In conclusione, se ho ben capito, quindi Voi ipotizzereste già la chiusura del fallimento (avendo fatto il rendiconto e tutti gli adempimenti necessari) senza attendere nè la dichiarazione di improcedibilità della nostra citazione da parte del Giudice di Pace nè la sentenza definitiva della causa. In sostanza la Curatela si ritirerebbe dal giudizio, facendosi liquidare la parcella del legale nominato e procedendo poi al riparto.
              Oppure intendere dire che si potrebbe procedere al riparto finale lasciando in essere il giudizio pendente, poichè l'eventuale credito della parte convenuta che ci ha chiamato in causa scaturito da una sentenza di condanna non interferirebbe col riparto? in tal caso tuttavia, correggetemi se sbaglio, dovrei accantonare le somme necessarie a pagare in prededuzione la parcella del legale nominato (il cui costo non sarebbe ancora defintivo in quanto la causa rimarrebbe in corso) e con le restanti disponibilità procedere al riparto finale delle altre prededuzioni ed del dipendente che ha il privilegio di rango più elevato rispetto ad ogni altro credito concorsuale.
              Mi scuso per l'insistenza, ma ci tengo a comprendere bene il tema affrontato e la vostra puntuale risposta.
              Grazie
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                11/01/2018 19:44

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                La nostra opinione- ed ovviamente si tratta di una opinione- è quella da lei riassunta nel primo periodo. Non vediamo la necessità di utilizzare la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 118 perché il giudizio pendente- che dovrebbe peraltro sfociare in una dichiarazione di improcedibilità- comuqnue attiene ad un creito di un terzo ferso il fallimento e non ad un credito del fallimento o del fallito verso un terzo, cui la norma cita fa riferimento. Abbiamo fatto riferimento alla posizione chirografaria del presunto credito del terzo al solo scopo di sottolineare come, quand'anche non fosse dichiarata la improcedibilità e quand'anche la curatela fosse condannata al pagamento di una somma , questo credito, essendo concorsuale e chirografario, non interferirebbe con il riparto finale (e quindi con la chiusura del fallimentio) visto che con detto riparto sui soddisfano a stento i dipendenti.
                Zucchetti SG srl
                • Fabrizio Colombo

                  Sassoferrato (AN)
                  06/06/2018 12:17

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  buon giorno il mio caso è questo:
                  la liquidazione dell'attivo è terminata, risulta però pendente in Cassazione un ricorso depositato da Direzione Territorile del Lavoro contro una sentenza favorevole alla curatela con la quale la corte di Appello ha condannato il ricorrente al pagamento alla curatela stessa delle spese legali e che il ricorrente ha puntualmente versato alla procedura,il sottoscritto Curatore ha deciso di non presentare controricorso. In sede di chiusura rirerrei opportuno stanziare un fondo da utilizzare nel caso in cui l'esito del ricorso fosse sfavorevole alla Curatela e la stessa fosse condannata a restituire le spese legali riscosse a seguito della sentenza favorevole emessa dalla Corte di appello, siete d'accordo?
                  Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/06/2018 20:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

                  Certamente si. Lei, cioè, intende chiudere il fallimento nonostante la pendenza del giudizio in Cassazione e la nuova parte del secondo comma dell'art. 118 che prevede la chiusura anticipata stabilisce espressamente che "Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117".
                  Zucchetti SG srl
    • Riccardo Mengozzi

      Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
      22/10/2018 08:52

      RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

      Secondo l'art. 118, 2° comma, l.f., l'attività futura degli organi fallimentari può riguardare soltanto la distribuzione del ricavato delle controversi e dei residui accantonamenti.
      Come si concilia tale possibilità con l'eventuale lesione del diritto ex art. 70, 2° comma, spettante al creditore revocato (cioè al convenuto in revocatoria pendente alla chiusura della procedura e che, successivamente, abbia eseguito la restituzione di quanto ricevuto)?
      Si chiede, cioè, se sia possibile l'esperimento di una insinuazione tardiva ex art. 70 dopo la chiusura del fallimento, posto che tale eventualità comporterebbe l'inserimento di un nuovo credito al passivo fallimentare, passivo divenuto definitivo prima della chiusura.
      In ultimo si chiede se, in pendenza di ricorso presentato dalla Curatela innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (impugnazione volta alla riduzione della pretesa erariale avanzata, che garantirebbe in caso di accoglimento un maggior attivo ripartibile) si possa applicare il disposto dell'art. 118, 2° comma?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/10/2018 20:29

        RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

        Il problema che lei pone con la prima domanda nasce da lontano e proprio le questioni da lei evidenziate dovrebbero spingere a dire, come noi abbiamo sostenuto in precedenti interventi, che la chiusura anticipata non è applicabile nel caso siano pendenti azioni della massa, in particolare azioni revocatorie. Cogliamo l'occasione per illustrare meglio questo concetto.
        Partiamo dalla lettera del nuovo secondo comma dell'art. 118, il quale, nel disporre che la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi, precisa che rispetto a questi "il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43". Tale ultima disposizione attribuisce, come è noto, al curatore la legittimazione attiva e passiva "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento", per cui la chiusura anticipata potrebbe intervenire solo in pendenza di giudizi proseguiti o iniziati ex novo per la tutela di diritti già presenti nel patrimonio del debitore prima del fallimento e non anche per l'esercizio delle azioni di massa.
        Si è cercato di superare questa limitazione con vari argomenti che non possimao qui riportare, ma sostanzialmente riconducibili alla considerazione che non vi è ragione di distinguere tra azioni direttamente tratte dal patrimonio del fallito ed esercitate dal curatore in forza della sua legittimazione sostitutiva ex art. 43 l. fall. ed azioni di pertinenza della massa, promosse dal curatore nell'esercizio di una legittimazione propria oppure anche sostitutiva, ma non del fallito, bensì dei creditori. Argomentazione che equivale a leggere la frase che il curatore "può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43", come se fosse priva dell'ultima parte che richiama l'art. 43, ossia a dare una lettura abrogante del nuovo secondo comma dell'art. 118 nella parte de qua.
        Per arrivare a tanto bisognerebbe dire che manca una spiegazione logica per cui la pendenza di azioni risalenti al fallito consentirebbero la chiusura anticipata del fallimento e la pendenza di azioni di massa sarebbe di ostacolo alla chiusura del fallimento, per cui il richiamo dell'art. 43 contenuto nell'art. 118 sarebbe frutto di un errore, seppur grossolano. Ma così non è perché soltanto nel periodo in esame si trova, ad esempio che il curatore "può mantenere la legittimazione…", ove è errata la facoltà data al curatore di poter mantenere la legittimazione, dato che questi può scegliere se chiudere il fallimento in pendenza dei alcuni giudizi o no, ma se opta per la chiusura egli non può, ma mantiene la legittimazione processuale ai sensi dell'articolo 43; egualmente impreciso è il verbo mantenere una legittimazione processuale che al curatore viene invece attribuito a seguito del fallimento.
        Tuttavia, al di là di queste considerazioni di carattere lessicali, a noi sembra che ci sia un motivo che spieghi l'esclusione delle azioni di massa, in particolare di quelle revocatorie, dalla chiusura anticipata, per cui il riferimento all'art. 43 non è affatto frutto di un errore, ma è stato voluto dal legislatore; e tale motivo sta nella differenza tra un'azione recuperatoria e un'azione revocatoria.
        Prendiamo ad esempio, le due ipotesi più semplici, quella in cui il curatore abbia agito per il recupero di un credito trovato nel fallimento e quella in cui abbia agito per revocare un pagamento effettuato dal fallito.
        Nel primo caso, l'attività giudiziaria si esaurisce con la vittoria o la soccombenza della curatela, con la relativa distribuzione delle liquidità ricavate e pagamento delle spese di causa, per le quali, proprio in considerazione di una soccombenza, l'art. 118 ha previsto che debbano essere effettuati opportuni accantonamenti, ove si voglia chiudere il fallimento in pendenza del relativo giudizio.
        Nel caso dell'azione revocatoria del pagamento il convento in giudizio, ove soccombente ha diritto, a norma del secondo comma dell'art. 70, di partecipare al passivo per il credito risultante dalla avvenuta restituzione di quanto aveva ricevuto, e, posto che è pacifico che tale partecipazione richiede apposita domanda di insinuazione da vagliare secondo le ordinarie regole dell'accertamento del passivo, non si vede come questo creditore, una volta chiuso il fallimento, possa partecipare al concorso fallimentare o come possa, in altro modo, ricuperare il suo credito, dato che non è ipotizzabile una azione diretta del terzo revocato nei confronti dei creditori soddisfatti, in tutto o in parte, nel fallimento.
        Poiché azione revocatoria, restituzione al fallimento della somma il cui pagamento è stato revocato e partecipazione del soccombente nel fallimento per il credito residuato (sia esso l'originario credito che rivive che un nuovo credito, poco importa ai fini in esame) sono tra loro collegate, per conciliare la chiusura anticipata del fallimento con la tutela del terzo convenuto in revocatoria, bisogna ammette che alla distribuzione del ricavato dalla revocatoria partecipi anche il creditore revocato per il credito da restituzione, anche perché, se così non fosse, si potrebbe arrivare all'assurdo di soddisfare, con il ricavato dalla revocatoria, tutti i creditori e restituire all'ex fallito l'eventuale surplus, penalizzando fortemente il terzo revocato che, eventualmente, dovrebbe rifarsi nei confronti del fallito tornato in bonis.
        Poiché non vediamo come si possa, a fallimento chiuso e senza più la presenza del tribunale fallimentare, riuscire ad organizzare una forma di insinuazione perché la fattispecie della chiusura anticipata presuppone che sia stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo (termine ultimo per la presentazione della domanda ultra tardiva ex art. 101, ult. comma), né una qualche forma di verifica del credito del terzo revocato (senza partecipazione di altri creditori, senza possibilità di impugnazione, ecc.), non rimane che escludere l'estensione della sfera di applicazione del secondo comma dell'art. 118 alle azioni revocatorie, non potendosi lasciare il terzo soccombente privo di tutela; il che è una ragione sufficiente a giustificare perché il legislatore abbia parlato di legittimazione processuale ai sensi dell'art. 43 e perché noi condividiamo l'interpretazione restrittiva della norma di cui al secondo comma dell'art. 118.
        Per concludere sulla sua domanda, riteniamo che, se, non condividendo le ragioni sopra esposte, è stata scelta la strada di chiudere il fallimento in pendenza di una azione revocatoria, crediamo che non esista la possibilità per il creditore revocato di insinuare il suo credito da restituzione al passivo del fallimento ormai chiuso.
        Per quanto riguarda la seconda domanda, nel dibattito che precede abbiamo più volte detto che il secondo comma dell'art. 118 permette la chiusura anticipata del fallimento solo in pendenza di giudizi attivi per il fallimento, tant'è che, una volta chiuso il fallimento, la norma dice che sono oggetto di riparto "le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti", per cui secondo la norma l'attività futura degli organi fallimentari sopravvissuti alla chiusura può riguardare soltanto la distribuzione del ricavato dalle controversie pendenti e dai residui relativi accantonamenti. Va quindi, esclusa, in linea generale, la chiusura anticipata del fallimento ex art. 118 comma 2 in pendenza dei giudizi passivi di cui all'art. 98, e, in particolare, di quelli di opposizione allo stato perché tanto è escluso dall'art. 118 che fa chiaramente riferimento ai soli casi di potenziale incremento dell'attivo e non a quelli di modifica del passivo.
        Nel suo caso, tuttavia, si tratta di un accertamento avanti al giudice tributario che consente l'ammissione al passivo con riserva del credito in contestazione, a norma dell'art. 96 l.fall. Orbene l'art. 117, prevede, al secondo comma, i casi in cui il fallimento può essere chiuso benchè non sia ancora passata in giudicato il provvedimento ammissivo del credito o non si sia ancora verificata la condizione che aveva determinato l'ammissione al passivo con riserva, disponendo, in attesa, che "la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori". Ossia in questi casi, ove le pendenze sono costituiti da giudizi tributari e il credito è stato nel frattempo ammesso con riserva, il fallimento può essere chiuso definitivamente, e non in via anticipata ai sensi del secondo comma della'rt. 118, purchè, come dice la norma di cui all'art. 117, la somma accantonata sia depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, all'esito del giudizio, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
        Ci scusiamo per la lunghezza della risposta.

        Zucchetti SG srl
        • Luca Gaiotti

          CONEGLIANO (TV)
          13/09/2021 16:06

          RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

          Chiedo una cortesia,
          secondo voi la norma sulla chiusura della procedura in pendenza di giudizi pùò essere applicata anche ad una liquidazione del patrimonio (crisi da sovraindebitamento)?
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            13/09/2021 19:43

            RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

            Riteniamo proprio di no, sia perché la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 118 l. fall. ha carattere eccezionale e non è richiamata dalla legge n. 3 del 2012, sia perché questa, seppur in modo scarno tratta della chiusura in due norme. quella di cui all'ult. comma dell'art. 14 quinquies, secondo la quale "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda" e quella di cui all'art. 14-novies, co. 5, che dispone che "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
            Da queste norme, e in particolare da quest'ultima, si capisce che la chiusurasegue all'accertamento della completa esecuzione del programma e comunque non prima di quattro anni. Si discute se sia possibile la chiusura prima di tale periodo ove si verifichi una delle ipotesi di chiusura previste dalla primo comma della legge fallimentare, ma certamente non è configurabile in questo contesto una chiusura anticipata in pendenza di controversie.
            Zucchetti SG srl
    • Raffaella Santinelli

      SAN SEVERINO MARCHE (MC)
      02/06/2022 12:35

      RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

      Vi vorrei sottoporre la questione che riguarda un mio caso specifico in cui ho tre contenziosi aperti: n.2 recuperi di crediti ammessi rispettivamente nello stato passivo di un altro fallimento ed in un concordato, inoltre ho anche una causa di opposizione allo stato passivo che ora pende in cassazione, in cui il Fallimento è costituito (per completezza segnalo che l'attivo presente non consentirà di arrivare in alcun modo al pagamento del credito contestato -chirografario-, oggetto dell'opposizione e l'unico problema potrebbe riguardare le spese di causa).
      L'art. 118 L.F. si potrebbe applicare nel solo caso relativo ai primi due contenziosi, mentre alla causa, pendente in cassazione, di opposizione allo stato passivo sarebbe applicabile l'art. 117 L.F. ossia una chiusura (ordinaria) con opportuni accantonamenti.
      - Mi chiedo, come e se si possano applicare le due fattispecie (ex art. 118 L.F. e art. 117 L.F.). Potrei procedere alla chiusura anticipata ex art. 118 L.F. prevedendo anche uno specifico accantonamento per le spese di causa relative all'opposizione allo stato passivo?
      - Sulla base della pronuncia della Cass. n.19752 del 09.08.2017 (in cui si prevede che la sopravvenuta revoca o chiusura della procedura concorsuale rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo per la sua natura endofallimentare, restando esclusa ai sensi dell'art. 120 L.F. l'efficacia ulltrafallimentare del provvedimento con il quale è stato ammesso), mi chiedo che cosa accade alla causa di opposizione nel caso di chiusura con giudizi pendenti ex art. 118 L.F..?
      - Analogamente, che cosa accade alla causa di opposizione nel caso di chiusura ordinaria con accantonamenti ex art. 117 L.F.? ipotesi che potrei percorrere nel caso in cui valutassi la eventualità di rinunciare alla due insinuazioni.
      Ringraziando anticipatamente per il vs sempre prezioso contributo, invio cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        03/06/2022 17:19

        RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

        In primo luogo escludiamo la possibilità di una chiusura anticipata ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l. fall. con accantonamento a garanzia dell'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo perché la chiusura anticipata ha lo scopo di chiudere il fallimento in attesa della definizione delle cause attive della procedura e, quindi di un eventuale successivo riparto suppletivo, e non certo in attesa delle posizioni passive.
        Nel caso la presenza della pendenza della causa di opposizione impedisce la chiusura anticipata, per cui, ove non si voglia attendere la definizione di detta posizione, può ragionarsi solo in ottica di una chiusura definitiva del fallimento, rinunciando, come da lei prospettato, alle pretese creditore.
        In questa ottica è illuminante proprio la sentenza da lei citata n.19752 del 09.08.2017, che ha esaminato per la prima volta gli effetti della revoca (ma nulla cambia, a questo fine, in caso di chiusura) del fallimento sul giudizio di opposizione allo stato passivo pendente in cassazione alla luce della legge fallimentare dopo la riforma degli anni 2006/2007. Questa, a detta della Corte, "ha inteso strutturare il giudizio di opposizione allo stato passivo come un procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare, inteso ad accertare il credito ai soli fini dell'ammissione al passivo, come chiaramente evincibile alla stregua dell'espressa disposizione di cui all'art. 96, u.c., legge fall., che dispone che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 legge fall. "producono effetti soltanto ai fini del concorso", così rendendo palese l'inscindibile collegamento tra il procedimento fallimentare e l'accertamento del passivo che ivi si compie" e come confermato dal "disposto di cui all'art. 120, u.c., legge fall., che prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 c.p.c.".
        Da tanto correttamente la Corte ricava il convincimento dello stretto ed ineludibile rapporto tra il giudizio di opposizione al passivo e la procedura fallimentare, sì da dover concludere non per l'interruzione del processo (peraltro non dichiarabile nel giudizio in cassazione) e riassunzione, bensì per l'improcedibilità del primo a ragione della revoca (come della chiusura) del fallimento, passata in giudicato; con la conseguenza che il creditore, che intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovrà munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo.
        Ulteriore conseguenza è che non va effettuato neanche l'accantonamento, anche perché non ricorre una ipotesi che giustifichi l'accantonamento ai sensi dell'art. 117 l. fall., ove il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza è riferito o alla ipotesi di ammissione con riserva di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 96 o all'ipotesi in cui siano stati effettuati accantonamenti nei riparti parziali ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 113. Anche ove si sia verificato quest'ultimo caso, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e la necessità di creazione di un nuovo titolo nei confronti dell'ex fallito non giustificano il deposito, comunque prudenzialmente è preferibile effettuarlo.
        Zucchetti Sg srl
    • Raffaella Santinelli

      SAN SEVERINO MARCHE (MC)
      02/06/2022 13:21

      RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

      Integro la mia domanda segnalando che il Fallimento riguarda una società di capitali.
      Rinnovando i miei più cordiali saluti, resto in attesa della vs risposta.
      • Raffaella Santinelli

        SAN SEVERINO MARCHE (MC)
        03/06/2022 18:23

        RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

        Supponiamo che ci si stia muovendo nell'ipotesi di rinuncia ai crediti (cause attive) e si intenda percorrere la via della chiusura definitiva in presenza di un giudizio di opposizione al passivo.
        Innanzitutto, non mi è ben chiaro il senso dell'ultimo periodo della Sua risposta, quando si dice "la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e la necessità di creazione di un nuovo titolo nei confronti dell'ex fallito non giustificano il deposito, comunque prudenzialmente è preferibile effettuarlo". In altre parole, in sede di chiusura, il curatore in base a quale norma dovrà effettuare un accantonamento?
        Inoltre, a seguito della chiusura del fallimento e, conseguentemente, della dichiarata improcedibilità del giudizio di opposizione in cassazione, il creditore come può procedere per il recupero del suo credito vantato (insinuato e non ammesso) nei confronti della fallita società di capitali? Visto che Lei fa riferimento ad un'azione nei confronti "del debitore tornato in bonis" (persona fisica).
        Cordialmente saluto.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/06/2022 08:19

          RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

          La chiusura del fallimento e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di opposizione allo stato passivo comportano, secondo la giurisprudenza che abbiamo richiamato nella precedente risposta, che il creditore possa e debba agire per l'eventuale recupero del suo credito nei confronti del fallito tornato in bonis. Nel caso il fallito, come nel suo caso, sia una società di capitali, che viene cancellata dal registro imprese a seguito della chiusura ai
          sensi del n 3 o n. 4 comma primo art. 118 l. fall, varrà il principio secondo cui, in caso di cancellazione della società di capitali e successiva estinzione, i crediti e beni residuati si traferiscono in capo agli ex soci, tra i quali si istaura un regime di contitolarità o di comunione indivisa sugli stessi e i debiti permangono ma i creditori non possono più agire nei confronti della società, che ormai si è estinta, ma possono invece agire nei confronti degli ex soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione o a seguito della chiusura del fallimento. Sealla chiusura del fallimento nulla residua per i soci, il creditore in questione npon potrà rivalersi contro nessuno.
          Per questo motivo noi avevamo detto nella precedente risposta che, a stretto rigore, nel caso in questione non dovrebbe essere effettuato alcun accantonamento /deposito alla chiusura del fallimento a favore del creditore non ammesso e in pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo, ma avevamo aggiunto che prudenzialmente è opportuno effettuare egualmente l'accantonamento /deposito in quanto si potrebbe interpretare diversamente il secondo comma dell'art. 117 l. fall. ritenendo che il deposito vada effettuato in presenza di un provvedimento non è ancora passato in giudicato (quale potrebbe essere la decisione del tribunale che eventualmente avesse riconosciuto il credito) anche in caso di dichiarazione di improcedibilità, oppure si potrebbe , anche se a nostro avviso è da escludere, ipotizzare una azione di responsabilità nei confronti del curatore per non aver sufficientemente tutelato il creditore per l'eventualità che il suo credito sia accertato. Si tratta di ipotesi tutte, a nostro avviso improponibili, ma potrebbero verificarsi, da cui il nostro suggerimento prudenziale.
          Zucchetti SG srl
    • Marco Crifò

      Verdellino (BG)
      08/09/2022 09:46

      RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

      Il tribunale ha dichiarato chiusa una procedura fallimentare in pendenza di un giudizio ex art. 118 comma 2 L.F., essendo pendente l'incasso di un credito verso una procedura di concordato preventivo. Il concordato preventivo ha eseguito il riparto. Il provvedimento di chiusura del Tribunale dispone che il curatore, nel caso incassi nuove somme, provveda a nuovo riparto in conformità allo stato passivo, previa richiesta di compenso supplementare e rendiconto.
      Il giudice delegato, con funzioni limitate, dovrà fissare un'udienza per l'approvazione del rendiconto? Ciò al fine di capire se depositando il rendiconto devo chiedere che sia fissata un'udienza per l'approvazione.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/09/2022 18:36

        RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

        L'art. 118 l. fall. nulla dice a proposito de del rendiconto, a differenza dell'art. 234 del nuovo codice che, in questi casi, richiede un rendiconto e un riparto supplementari e dell'art. 137 che prevede una integrazione del compenso. Nel suo caso il tribunale ha correttamente regolamentato questi aspetti applicando le nuove norme alla procedura in corso.
        In questo meccanismo il richiamo alla presentazione di un conto gestione, in mancanza di ulteriori specificazioni, non può che essere regolamentato dall'art. 116 l. fall. che è l'unica norma regola tale operazione, tanto più che poi deve seguire la liquidazione di un compenso integrativo e un riparto in base alle risultanze dello stato passivo, con una successione che rievoca le previsioni che precedono la chiusura definitiva del fallimento.
        Zucchetti SG srl
        • Roberto Marcianesi

          Cuggiono (MI)
          03/11/2022 14:36

          RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

          Buongiorno,
          mi collego alla discussione per richiedere chiarimenti in ordine a quanto di seguito indicato.
          Un fallimento (una sas con cui è stato dichiarato anche il fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile), subentrato in una procedura esecutiva con pignoramento presso terzi, conclusasi con provvedimento di improseguibilità della procedura e assegnazione somme (ab origine) al fallimento, può essere chiuso anticipatamente ai sensi del 2 comma dell'art. 118?
          In caso positivo, le somme avocate al fallimento e corrispondenti ad 1/5 dello stipendio del socio illimitatamente responsabile, che il fallimento sta nel frattempo incassando, fino a quando dovranno essere incassate? E' il G.D. a stabilire detto termine? In caso contrario si correrebbe il rischio di andare avanti all'infinito!
          Vi ringrazio sin d'ora per il bellissimo servizio che offrite e per il riscontro che vorrete fornirmi.
          Cordialmente
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            03/11/2022 18:12

            RE: RE: RE: RE: chiusura procedura in pendenza di giudizi

            Da quanto abbiamo capito, pensiamo di poter ricostruire la vicenda come segue: A, socio di una sas, e dipendente presso terzi, è creditore verso il datore di lavoro B delle retribuzioni che via via maturano ed è debitore verso C per una determinata somma, per cui C effettua un pignoramento presso terzi (presso B) per far sì che parte della retribuzione dovuta ad A sia a lui versata ad estinzione del suo credito verso A; quest'ultimo fallisce a seguito del fallimento della sas di cui è socio illimitatamente responsabile.
            Se le cose stanno così, il fallimento non è subentrato nell'esecuzione, ma semplicemente l'esecuzione promossa da C è diventata improseguibile per il divieto di cui all'art. 51 l. fall. e A, che ha continuato il lavoro presso B, ha percepito l'intera retribuzione; tuttavia essendo A fallito, sarà stato applicato l'art. 46 l. fall. e il giudice delegato avrà determinato che la quota di un quinto del suo stipendio va acquisito alla procedura e il resto rimane nella sua disponibilità per il mantenimento suo e della sua famiglia.
            Questo discorso chiarificatore è stato fatto per precisare che se ricorre una delle ipotesi di chiusura del fallimento di cui al primo comma dell'art. 118, il fallimento va chiuso, non in via anticipata ai sensi del secondo comma dell'art. 118, ma in via definitiva, con cessazione della acquisizione da parte del fallimento del quinto della retribuzione, come avviene in ogni fallimento in cui parte della retribuzione del fallito venga assegnata all'attivo fallimentare, dal momento che il relativo provvedimento implicitamente presuppone che tale contribuzione all'attivo opera finchè è aperto il fallimento.
            Zucchetti SG srl