Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Modifica Rendiconto Finale già approvato dal G.D.

  • Ivano Cangini

    Montecalvo in Foglia (PU)
    28/07/2021 09:12

    Modifica Rendiconto Finale già approvato dal G.D.

    Gentilissimi, esponendo di seguito la situazione, la presente è per richiedere il vostro parere in merito alla modifica di un Rendiconto Finale approvato dal G.D..
    In data 24/05/2021, il sottoscritto Curatore, provvedeva al deposito in Cancelleria del Rendiconto Finale del fallimento.
    In data 30/06/2021, il G.D. a seguito dell'udienza di approvazione del Rendiconto, non essendoci state opposizioni da parte dei creditori, APPROVA il Rendiconto Finale, chiedendo al Curatore di depositare la propria notula per le competenze.
    Che ieri 26/07/2021, l'Avvocato incaricato dalla procedura, accortosi di non aver emesso la relativa fattura per le proprie competenze relative all'attività di recupero crediti, ha emesso la relativa Pro-Forma.
    Ci si chiede se, nonostante non ci fossero state osservazioni da parte dei creditori, è possibile sottoporre al G.D. la modifica del Rendiconto Finale integrandolo con la Pro-Forma dell'Avvocato, così da chiedere la relativa autorizzazione al pagamento dello stesso (pagamento che penso possa essere in prededuzione rispetto al riparto finale).
    Ringraziando e rimanendo in attesa di un riscontro, cordialmente saluto.

    Dott. Ivano Cangini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/07/2021 18:59

      RE: Modifica Rendiconto Finale già approvato dal G.D.

      Il compenso del legale della procedura va pagato in predededuzione e, se non sorgono contestazioni, per il pagamento deve chiedere l'autorizzazione al giudice delegato o al comitato dei creditori (art. 111 bis, co. 3, l. fall.), visto che si tratta di definire una posizione in capo alla procedura che può essere fino all'esaurimento del riparto finale 8ap'plicando alle prededuzioni lo stesso criterio dei crediti supertardivi)
      Altro problema è se il pagamento di tale credito richieda una modifica del conto gestione già approvato. A nostro avviso no in quanto si tratta di una spesa effettuata successivamente all'approvazione del conto e della quale va dato atto nel prospetto delle somme disponibili che accompagna il progetto di ripartizione finale, per cui comunque i creditori ne vengono edotti e possono proporre eventuale reclamo.
      Se, al contrario, si vuole essere estremamente rigorosi e, allora non basta la modifica del conto gestione da parte del giudice delegato, ma bisognerebbe rifare la procedura di cui all'art. 116 l. fall., non essendo prevista da tale norma. nè da altre, la correzione del conto.
      La scelta dell'una o dell'altra strada da seguire dipende anche dall'importanza dell'esborso e dall'incidenza sulla ripartizione degli altri creditori, nel senso che se il pagamento del legale non produce rilevanti conseguenze sulla soddisfazione degli altri creditori, è preferibile la prima, se, invece, tale esborso, in relazione al resto dell'attivo disponibile, stravolge le aspettative che i creditori avevano avuto dalla presentazione del rendiconto, allora è preferibile seguire la seconda.
      Zucchetti SG srl