Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

SOMMA IN PENDENZA DI GIUDIZIO - ART 113 L.F.

  • Gaetano Terrin

    Padova
    29/07/2019 16:53

    SOMMA IN PENDENZA DI GIUDIZIO - ART 113 L.F.

    Buongiorno,
    la società alfa in concordato preventivo, a seguito di vittoria in primo grado in una causa civile avente ad oggetto l'erogazione di un contributo, non corrisposto da parte del registro imprese, per un progetto effettivamente svolto, ha incassato circa 80.000,00, di cui euro 60.000,00 (oltre interessi) per il contributo (diritto sorto ante procedura) e il restante per il rimborso delle spese di lite, la parte soccombente ha impugnato la sentenza ed oggi il contenzioso è pendente.

    Posto quanto stabilito dall'art. 113 Lf e che queste somme non possono essere utilizzate dalla procedura, "operativamente" come liquidatore devo presentare un'istanza al GD per chiedere con che modalità trattenere tali somme? Per la vostra esperienza, il Gd che provvedimento potrebbe emettere?

    grazie per la preziosa collaborazione
    GT
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/07/2019 19:17

      RE: SOMMA IN PENDENZA DI GIUDIZIO - ART 113 L.F.

      Alfa è stata ammessa a concordato liquidatorio, che è stato omologato, visto che lei parla di liquidatore e, per la verità, l'art. 182 l.f. non richiama l'art. 113, tuttavia, è norma di generale prudenza che il liquidatore concordatario, così come il curatore, non distribuisca le somme ricevute dal debitore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. Che via seguire? più volte abbiamo detto che né l'art. 182 né altri dispongono in ordine ai riparti in sede di esecuzione concordataria, per cui diventa rilevante quanto sul punto stabilito dal tribunale nel decreto di omologazione; in mancanza abbiamo sempre consigliato di seguire le disposizioni dettate per il fallimento, tra le quali rientra l'art. 113, in quanto le più complete e garantiste.
      In mancanza, quindi di diverse indicazioni, seguendo la disposizione di cui all'art. 113, le somme in questione vanno "trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato", per cui deve rivolgersi al giudice delegato chiedendo di stabilire le modalità del deposito della somma incassata in via non definitiva. Il giudice deciderà come meglio crede; poichè l'accantonamento in questione completamente diverso da quello generico di cui al primo comma dell'art. 113 in quanto specificatamente vincolato nell'interesse del solvens su titolo provvisoriamente esecutivo, dovrebbe essere disposta l'apertura di un libretto apposito vincolato all'esito della causa o con altra forma, ma questo è un dato relativo perchè l'importante è che la somma in questione non venga distribuita in modo che in caso di soccombenza possa essere restituita a chi l'ha versata.
      Zucchetti SG srl