Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA FALLIMENTO CON CAUSE PENDENTI

  • Lara Tordi

    Forlì (FC)
    09/03/2021 19:32

    CHIUSURA FALLIMENTO CON CAUSE PENDENTI

    Vorrei sottoporre il seguente quesito.
    S.P.A. dichiarata fallita nell'anno 2014 e fallimento chiuso per ripartizione dell'attivo nell'anno 2019.
    La chiusura è avvenuta con cause pendenti e quindi la società risulta ancora formalmente iscritta al registro imprese.
    Nell'anno in corso un creditore deposita una nuova istanza di fallimento facendo valere un credito dell'anno 2014 e quindi antecedente al fallimento ma mai insinuato al passivo.
    Con l'istanza non chiede la riapertura del fallimento, tant'è che il curatore non ha ricevuto alcuna notifica, ma una nuova dichiarazione di fallimento sostenendo che l'attuale permanere dell'iscrizione alla camera di commercio contestuale alla chiusura del fallimento determini una sorta di ritorno in bonis.
    Ritenete ciò sia possibile?
    Mi dovrei costituire per il legale rappresentante/socio e ne sto valutando la convenienza. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2021 19:24

      RE: CHIUSURA FALLIMENTO CON CAUSE PENDENTI

      La chiusura anticipata del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l.fall. produce gli stessi effetti della chiusura senza pendenza di giudizi in corso di cui all'art. 120, con l'unica differenza che rimangono in carica il giudice delegato e il curatore, ma al solo fine, come precisa il quinto comma dell'art. 120, di seguire i giudizi ed effettuare l'eventuale riparto supplementare degli accantonamenti residui e del ricavato dai processi.
      Nulla esclude, quindi, che il fallito tornato in bonis (a seguito della chiusura anticipata o definitiva del fallimento) inizi una nuova attività e che, se diventa insolvente, possa essere dichiarato fallito, ma appunto, è necessario, per dichiarare il fallimento dell'ex fallito, come di chiunque altro, che egli sia imprenditore, sia insolvente e sia sopra le soglie di fallibilità
      Nela caso da lei esposto nulla di tutto questo esiste. Per chiudere il fallimento in via anticipata, vuol dire che la procedura è stata chiusura ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 118, che, a sua volta, se fosse stato dichiarata la chiusura definitiva, avrebbe comportato la cancellazione della società dal registro delle imprese; la mancata cancellazione fa sì che la società ancora esista, in attesa della definizione delle pendenze, ma certamente non svolge alcuna attività né dispone di beni, per cui il creditore in questione certamente non può chiederne il fallimento; al più avrebbe potuto chiederne la riapertura se nel patrimonio dell'ex fallito fossero pervenute attività in misura tale da rendere utile il provvedimento (art. 121 co. 1), ma tra queste attività non vanno considerati gli eventuali introiti dai giudizi pendenti all'atto della chiusura anticipata perché, come precisa il secondo comma dell'art. 118, "In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento", giacchè queste "sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119".
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        12/05/2021 16:42

        RE: RE: CHIUSURA FALLIMENTO CON CAUSE PENDENTI

        Gent.mi
        il fallimento della società srl è stato chiuso e la società cancellata dal registro delle imprese come da Ordinanza del GD .
        la società rimane proprietaria di beni immobili, a chi dovranno essere indirizzata le azioni esecutive eventualmente proposte dai creditori, se la società non esiste ?le stesse saranno ineficcacie e nulle?
        grazie
        spp
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/05/2021 20:16

          RE: RE: RE: CHIUSURA FALLIMENTO CON CAUSE PENDENTI

          Abbiamo più volte ricordato in questo Forum che le Sezioni Unite della Cassazione con tre contestuali sentenze del 2013, (Cass. sez. un. n. 6070- 6071 e 6072 del 2013) hanno precisato che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte..". Per la verità, le Sezioni Unite, fanno riferimento all'ipotesi di cancellazione volontaria della società, ma i principi richiamati possono ben valere anche nel caso di cancellazione della società a seguito della chiusura del fallimento, per cui , venendo specificamente alla sua domanda, le eventuali azioni dovranno essere rivolte nei confronti dei soci.
          Zucchetti SG srl
          • Silvia Pecora Polese

            Salerno
            12/05/2021 20:55

            RE: RE: RE: RE: CHIUSURA FALLIMENTO CON CAUSE PENDENTI

            Vi ringrazio per la risposta, ma non mi sono chiari degli aspetti
            come può avviene ciò per i soci di società srl?
            inoltre come fanno i beni a confluire nel patrimonio personale dei soci per poi essere aggrediti?
            grazie
            spp
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/05/2021 20:00

              RE: RE: RE: RE: RE: CHIUSURA FALLIMENTO CON CAUSE PENDENTI

              Noi abbiamo richiamato la massima di tre sentenza identiche e contestuali delle Sezioni Unite della Cassazione del 2013, che sono intervenute pre dirimere un contrasto su una materia molto complessa e per capirne gli sviluppi è necessario leggere la chiara e articolata motivazione che è difficile anche sintetizzare. In sostanza la Corte ha in primo luogo trattato dei debiti in capo alla società estinta giungendo alla conclusione che deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, per cui "è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica".
              Dopo di che la Corte ha affrontato il più complesso tema della sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro e, nel silenzio della legge in proposto, ha esaminato le varie possibili soluzioni, e alla fine ha concluso come segue: "Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione".
              Infine la Corte ha affrontato il tema processuale ed ha risolto anche questo facendo ricorso ai principi successori per cui, se è pendente una causa, questa, con la estinzione della società, si interrompe e può essere riassunta da o contro i soci successori.
              Se vuol saperne di più, la invitiamo a leggere una delle tre sentenze citate
              Zucchetti SG srl