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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
chiusura procedura fallimentare
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Valentina Leo
Forlì (FC)15/06/2018 17:04chiusura procedura fallimentare
Buonasera,
sono curatrice di una sas nella quale oltre ad essere fallita la società è fallito anche il socio illimitatamente responsabile per la quale mi trovo a dover presentare istanza di chiusura del fallimento per avvenuta ripartizione finale dell'attivo. Mi trovo ora di fronte a due dubbi:
- nell'istanza di chiusura devo chiedere sia la chiusura del fallimento a carico della società e la conseguente cancellazione della società dal Registro delle imprese e la chiusura del fallimento a carico del socio illimitatamente responsabile o, al contrario la chiusura del fallimento a carico della sas determina già la chiusura del fallimento a carico del socio illimitatamente responsabile?
- il conto corrente fallimentare va estinto prima o dopo la cancellazione della società dal registro imprese?
Nel ringraziarVi porgo cordiali saluti.
Valentina Leo-
Zucchetti SG
Vicenza16/06/2018 11:12RE: chiusura procedura fallimentare
Il secondo comma dell'art. 118 l.f. stabilisce che "Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale". Da questa norma si deduce che il curatore quando chiude un fallimento societario per una delle ipotesi di cui ai nn. 3) e 4) del primo comma deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese; inoltre, la norma chiarisce quando la chiusura del fallimento di una società di persona determina l'automatica chiusura anche del fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Questo effetto si determina quando il fallimento della società viene chiuso ai sensi dei nn.1) e 2) del primo comma perché in questi casi sono stati soddisfatti tutti i creditori sociali, sicchè non ha più ragione di permanere il fallimento dei soci, aperto proprio come conseguenza del fallmento sociale, anche se permangono creditori personali del socio.
Essendo questa la normativa, lei deve valutare primariamente per quale motivo ha chiuso il fallimento della sas, se per una delle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2), è la legge stessa che prevede l'automatica chiusura del fallimento del socio; se ha chiuso il fallimento della sas per per una delle ipotesi di cui ai nn. 3) e 4) del primo comma dell'art. 118, il fallimento del socio accomandatario rimane aperto fino all'esaurimento delle attività; quando ciò avvine, come nel suo caso con la liquidazione dell'intero attivo, chiude- sia contestualmente che in momento diverso da quello sociale- anche il fallimento del socio.
In ogni caso, al di là dell'iter sopra espsoto, se chiede la chiusura del fallimento del socio anche nella prima ipotesi prospettata, non sbaglia, seppur la chiusura dovrebbe essere automatica; anzi è preferibile chiederla per evitare che per una disattenzione continui a restare aperto il fallimento del socio.
Il libretto bancario, come ogni rapporto con la banca, va chiuso al completamento dei riparti e del pagamento del suo compenso, ossia prima dell'istanza di chiusura.
Zucchetti SG SRL
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