Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

sospensione termini per COVID-19 - art. 101 L. Fall.

  • Andrea Cislaghi

    Varese
    07/09/2020 08:50

    sospensione termini per COVID-19 - art. 101 L. Fall.

    Buongiorno,
    il termine di dodici mesi previsto dall'art. 101 L. Fall., entro il quale è possibile presentare domande di ammissione al passivo della procedura, è stato coinvolto dalle sospensioni previste dal D.L. 23/2020?
    Grazie mille per il prezioso contributo.
    Andrea Cislaghi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/09/2020 20:00

      RE: sospensione termini per COVID-19 - art. 101 L. Fall.

      Riteniamo proprio di si in quanto l'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 dispone, al secondo comma, che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020- poi prorogato all'11 maggio- è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali", tranne alcuni analiticamente indicati, tra i quali non rientra i procedimenti fallimentari, salvo che non sia dichiarata l'urgenza per alcuni atti. Questa sospensione, come quella estiva del mese di agosto, si riversa necessariamente sui termini processuali per la presentazione delle domande tardive, per cui, nel calcolo dell'anno a decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo deve non deve calcolare i 63 giorni di sospensione legale o della parte di essi compresi nel periodo decorrente dalla esecutività del passivo.
      Zucchetti SG srl
      • Danila De Santis

        Salerno
        10/11/2020 20:14

        RE: RE: sospensione termini per COVID-19 - art. 101 L. Fall.

        deve o non deve?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/11/2020 19:51

          RE: RE: RE: sospensione termini per COVID-19 - art. 101 L. Fall.

          E' chiaro che non deve, come emerge dal contesto dell'intera risposta e in particolare dall'ultimo periodo (quello interessato dal refuso), che deve, pertanto, leggersi nel seguente modo: "Questa sospensione, come quella estiva del mese di agosto, si riversa necessariamente sui termini processuali per la presentazione delle domande tardive, per cui, nel calcolo dell'anno a decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo non deve calcolare i 63 giorni di sospensione legale o della parte di essi compresi nel periodo decorrente dalla esecutività del passivo". E' evidente che se il "non deve" diventa "deve", la frase diventa contraddittoria e priva di senso.
          Zucchetti SG srl