Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento snc

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    14/01/2019 14:44

    Chiusura fallimento snc

    L'articolo 118 u.c. L.F., se ho ben compreso, prevede che in caso di fallimento della società con soci illimitatamente responsabili, la chiusura del fallimento della stessa produce la chiusura dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili solo nelle ipotesi previste dall'art. 118 c. 1 nn. 1) e 2).
    Nel mio caso, quindi, (compimento della ripartizione finale dell'attivo, ex art. 118 c. 1, n. 3), la chiusura del fallimento della sas non determinerebbe la chiusura del fallimento dell'unico socio accomandatario (non imprenditore).
    Che fine fa questo fallimento ?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2019 19:51

      RE: Chiusura fallimento snc

      E' esatto che la chiusura del fallimento di una società appartenente ad una di quelle elencate nell'art. 147 (tra cui la sas) sas comporta la chiusura anche del fallimento dei soci illimitatamente responsabili nei soli casi in cui la chiusura avvenga ai sensi del n. 1 o del n.2 del primo comma dell'art. 118. Ciò perché, presupponendo la chiusura per questi motivi che non vi siano più creditori da soddisfare e considerando che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili è stato dichiarato per ripercussione per consentire la partecipazione dei loro patrimoni alla soddisfazione dei creditori sociali, diventa superfluo mantenere aperti fallimenti personali in mancanza di debiti sociali da soddisfare; i creditori personali dei soci riprendono la loro libertà di agire nei confronti dei loro debitori tornati in bonis. La chiusura del fallimento sociale per i motivi di cui al n. 3 e 4, invece, presuppone che i crediti sociali non siano stati soddisfatti integralmente o in parte, per cui chiuso il fallimento della società perché non vi è più nulla da liquidare, rimangono aperti i fallimenti personali, a meno che le condizioni degli stessi non giustifichino anche la loro chiusura.
      Di modo che, nel suo caso, chiuso il fallimento della sas ai sensi del n. 3 8° 4) dell'art. 118, co 1, l.fall. continua a rimanere aperto il fallimento del socio accomandatario se la procedura è utile per i creditori, ossia se vi è un attivo da liquidare per la soddisfazione dei creditori, sociali (non soddisfatti con le disponibilità della società) e personali. Se non vi è questa possibilità si può procedere alla chiusura anche del fallimento dell'accomandatario, che interviene, quindi, non quale effetto automatico della chiusura del fallimento sociale, ma per autonomo provvedimento dettato dalla ricorrenza di una delle condizioni di chiusura ai sensi del primo comma dell'art. 118.
      Zucchetti SG srl
      • Aniello Dell'Aversano

        NAPOLI
        05/02/2019 18:55

        RE: RE: Chiusura fallimento snc

        salve a tutti,

        nel caso di chiusura di fallimento di una sas in seguito al decreto emesso si richiedono le seguenti info:
        - in caso di ammissione di domande tardive , mai discusse (se il decreto va inoltrato ai creditori insinuatosi)?,
        -il decreto va inoltrato anche ai creditori insinuatosi alle domande tempestive in quanto il loro credito fu ammesso ma non soddisfatto per carenza di attivo;
        -al fine della chiusura , la comunicazione alla cciaa della cancellazione e al cassetto fiscale per la partita iva è sufficiente oppure dovrei fare altro.

        cordiali saluti

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/02/2019 18:42

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento snc

          Quali siano i destinatari della comunicazione o notifica del decreto di chiusura è questione di non agevole soluzione per un contrasto normativo e mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici.
          Invero, l'art. 119 non prevede espressamente la notifica al fallito o ai creditori del decreto di chiusura del fallimento, ma attraverso la previsione del terzo comma dell'art. 119- che consente avverso il decreto di chiusura (o di rigetto della chiusura) del fallimento il reclamo a norma dell'art. 26- si desume che il provvedimento di chiusura o di rigetto debba essere comunicato nella sua integrità, oltre che al fallito, a chiunque vi abbia interesse, tra cui dovrebbero essere compresi i creditori, a meno che non siano stati pagati integralmente, nel qual caso non vediamo quale interesse ad impugnare il decreto di chiusura potrebbero avere.
          E' anche vero però che il primo comma dell'art. 119 l.f. stabilisce che "La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17", sicchè è il cancelliere che deve provvedere alla comunicazione al registro delle imprese e alle altre comunicazioni indicate dal primo comma dell'art. 17, adattato alla fattispecie della chiusura. Una conferma di tanto viene, a nostro parere, dal terzo comma dell'art. 119 quando fissa la decorrenza per il ricorso in cassazione "nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'art. 17 per ogni altro interessato", da cui si ricava d aun lato che a fare le comunicazioni non è il curatore- che ne è il destinatario- ma la cancelleria, e, dall'altro, che un obbligo di comunicazione, a carico di chiunque sia, potrebbe riguardare il fallito e il comitato dei creditori, non certo i creditori, per i quali il termine decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese. E questa sembra essere la posizione della Cassazione che, dovendo stabilire la decorrenza del termine per proporre la domanda risarcitoria per la irragionevole durata della procedura fallimentare, ha statuito che "allorchè la decisione che conclude il processo presupposto sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica con il decorso del c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e del periodo di sospensione feriale dei termini e, nella procedura fallimentare, come detto, con il decorso del termine di cui alla L. Fall., art. 26 (nel testo vigente)". (Cass. 21/01/2015), n. 1091; Cass. n. 1775 del 2012).
          In questa situazione di incertezza, considerato che ormai le comunicazioni si fanno via Pec, potrebbe essere opportuno comunicare il provvedimento di chiusura anche ai creditori ammessi al passivo e non soddisfatti integralmente. Non è invece da considerare il creditore tardivo la cui domanda non sia stata neanche esaminata, perché questi non è tra i c5reditori ammessi al pasivo; anche in questo caso, tuttavia, onde evitare che l'interessato continui a chiedere che fine ha fatto al sua domanda, potrebbe essere utile comunicare anche alui la avvenuta chiusura del fallimento.
          Per la parte fiscale trasmettiamo la sua domanda alla nostra sezione specializzata.
          Zucchetti Sg srl
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          11/02/2019 11:04

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento snc

          A norma dell'art. 118, II comma, l.fall., dovrà essere chiesta la cancellazione dal registro delle Imprese.

          Gli adempimenti fiscali sono svariati:
          - chiusura della partita IVA (se non già effettuata)
          - presentazione della dichiarazione dei redditi della società e del reddito d'impresa del socio o dei soci accomandatari, relative al periodo fallimentare
          - trasmissione ai soci della certificazione relativa alla loro quota di tale reddito, e al socio ovvero ai soci accomandatari della dichiarazione del reddito d'impresa sempre di tale periodo, per l'inclusione nelle dichiarazioni annuali che essi presenteranno
          - trasmissione (se necessaria) delle Certificazioni Uniche e del Mod. 770 sia per l'anno precedente, se ancora non scaduti i termini, sia per l'anno nel quale si chiude la procedura
          - presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, se ancora non scaduti i termini, nonché di quella per l'anno nel quale si chiude la procedura
      • Cinzia Cioni

        PRATO
        28/09/2023 17:26

        RE: RE: Chiusura fallimento snc

        Buonasera con la presente sono a esporre il seguente caso:
        fallimento società di persone e del socio illimitatamente responsabile. La società vanta un credito nei confronti del socio iscritto in contabilità. Il fallimento del socio è vuoto e pertanto alcuna somma è stata recuperata né a favore dei creditori personali né tanto meno di quelli sociali.
        In vista della chiusura dei due fallimenti a vostro avviso è possibile cedere il credito restitutorio della società vs il socio (da quest'ultimo riconosciuto) o è necessario che il cessionario si procuri un titolo (che la curatela non ha alcun interesse ad ottenere per il semplice motivo che con la sentenza di fallimento si determinato lo spossessamento automatico del fallito)?
        Ringrazio anticipatamente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/09/2023 17:51

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento snc

          Certo, il credito può essere ceduto se trova chi è disposto ad acquistarlo. Il cessionario poise vorrà agire nei confronti del socio debitore dovrà fornirsi di un titolo, a meno che il socio non ottenga l'esdebitazione (difficile nelle condizioni descritte), nel qual caso il credito diventa inesigibile.
          Zucchetti SG srl
    • Vanessa Fedeli

      FERMO
      21/01/2024 18:18

      RE: Chiusura fallimento snc

      Chiuso il fallimento della sas e del socio accomandatario da oltre un anno (non ha chiesto esdebitazione), è possibile per quest'ultimo accedere ad una delle procedure da sovraindebitamento per gli stessi debiti non soddisfatti nel fallimento?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/01/2024 18:52

        RE: RE: Chiusura fallimento snc

        Riteniamo di si, ade eccezione della ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto il socio che risponde dei debiti societari non può essere considerato consumatore. Può accedere, quindi al concordato minore in quanto non essendo imprenditore e non essendo stato cancellato dal registro delle imprese non assoggettato al limite di cuoi all'ult. comma dell'art. 33, e alla liquidazione controllata.
        Zucchetti Sg srl