Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

ABBANDONO DEI BENI

  • Giuseppe Labricciosa

    PESCARA
    03/07/2020 16:10

    ABBANDONO DEI BENI

    Buonasera, in una procedura di fallimento, il CTU individua un immobile ad uso abitativo di prorietà del fallito , successivamente viene verificato che tale bene è stato asseganto(circa 4 anni prima della sentenza dichiarativa di fallimento) al coniuge in sede di separazione consensuale con assegenazione di beni, trascritto in conservatoria.
    Tale bene risulta ancora in capo al fallito poiche in sede di separazione è stato indicato un sub errato, di proprietà di terzi.
    L'assegnatario dell'immobile ha ottenuto dal Tribunale competente la rettifica del Sub errato , con effetto retroattivo.
    Tale dispositivo di rettifica non è stato trascritto in conservatoria e il Curatore è possesso di una copia del dispositivo.
    Nel frattempo il Curatore trascriveva la sentenza di fallimento, anche sul sub assegnato intestato al fallito ma, di fatto, di proprietà dell'assegnatario.
    Tale immobile è da considerare acquisito al fallimento oppure prevale la trascrizione di asseganzione avvenuto nel 2014(pur errato nell'indicazione del sub e, successivamente, rettificato dal Tribunale), rispetto alla trascrizione del fallimento avvenuto nel 2018?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/07/2020 18:53

      RE: ABBANDONO DEI BENI

      Va premesso che il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di separazione (o di divorzio), non determina un trasferimento della proprietà in favore del coniuge beneficiario (a meno che non sia stato effettuato proprio un trasferimento di proprietà con il verbale di separazione consensuale omologata), ma consiste nell'attribuzione di un diritto di godimento, ritenuto dai più, personale e non reale e comunque limitato nel tempo, in quanto lo stesso è subordinato all'esistenza di figli minorenni o comunque maggiorenni ma non indipendenti sul piano economico, sicchè quando viene meno questa condizione viene meno quel diritto di godimento e la sorte del bene è determinata dai diritti, reali o personali, esistenti sul bene stesso.
      Questo significa, in primo luogo, che se l'immobile risulta ancora in capo al fallito non è perchè in sede di separazione è stato indicato un sub errato, di proprietà di terzi, ma perché il fallito è il proprietario e l'assegnazione della casa coniugale non determina il trasferimento della proprietà all'assegnatario, salvo che sia intervenuto un accordo del genere, cui però lei non accenna neanche. Orbene, se l'immobile sede della casa coniugale assegnata alla moglie in sede di separazione è intestato al marito fallito, il bene va comunque appreso all'attivo fallimentare, fermo restando quel diritto di godimento, se trascritto prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che l'art. 155 quater c.c. prevede che il provvedimento di assegnazione (come quello di revoca) è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c..
      Pertanto, ove non trascritto prima della dichiarazione di fallimento del marito, il fallimento può vendere coattivamente l'immobile come libero; ove trascritto, può egualmente vendere l'immobile, ma con il diritto di godimento sullo stesso esistente (come nel caso di vendita di immobile locato) e non come libero, fermo restando che anche il terzo acquirente può contestare il venir meno delle condizioni che giustificavano l'assegnazione in un ordinario giudizio.
      In questo quadro va inserita la questione da lei proposta. Noi abbiamo capito che il provvedimento di omologa del verbale di separazione che contiene l'assegnazione della casa coniugale alla moglie è stato trascritto nel 2014, ma contiene un sub errato, che l'errore è stato rettificato, ma il provvedimento di rettifica non è stato ancora trascritto, nel mentre è stata trascritta nel 2018 la sentenza dichiarativa di fallimento.
      La rettifica dell'errore si sostanzia in un accertamento dello stesso che ha effetto retroattivo, per cui, a nostro avviso, la originaria trascrizione del provvedimento assorbe anche la rettifica, specie se questa riguarda un dato catastale marginale, essendo chiara la volontà identificatrice delle parti di attribuire il godimento alla moglie di quella che era la casa coniugale, il che fa ritenere che valga la trascrizione iniziale, anche se il provvedimento correttivo viene trascritto dopo la trascrizione delkla sentenza di fallimento.
      Zucchetti SG srl