Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Comunicazioni ai creditori irreperibili

  • Daniele Grava

    Ponte nelle Alpi (BL)
    31/05/2021 10:48

    Comunicazioni ai creditori irreperibili

    Buongiorno,

    ai sensi dell'art. 31bis, quando è omessa l'indicazione dell'indirizzo pec, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

    Operativamente come si applica tale norma? Nel senso, a memoria, credo che tutti gli atti del curatore e del GD passino per il deposito in cancelleria attraverso il PCT. E' necessario, a vostro parere, che per ogni atto del GD dove sia disposta la comunicazione ai creditori, il curatore in sostanza proceda a ridepositare lo stesso atto con i riferimenti dei creditori irreperibili? Oppure, una volta che l'atto è depositato in pct, si considera comunicato a tutti quei creditori che non hanno fornito l'indirizzo pec?

    Esempio: relazione 33 comma 5: la relazione viene depositata dal curatore in PCT, il comitato dei creditori ha 15 giorni per eventuali osservazioni, scaduti i quali la relazione viene comunicata a tutti i creditori.
    Per i creditori irreperibili ai sensi dell'art. 31bis si dovrebbe depositare di nuovo la stessa relazione in PCT?
    O ancora, decreto di chiusura del fallimento: il curatore dovrebbe depositare in pct lo stesso decreto con indicazione che trattasi di notifica ai creditori irreperibili, oppure già il primo deposito da parte del Tribunale vale in tal senso?

    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/06/2021 18:08

      RE: Comunicazioni ai creditori irreperibili

      L'espressione normativa di cui all'art. 31bis l. fall., mutuata dal c.p.c., nasce in un contesto di deposito cartaceo con comunicazione eseguita mediante biglietto di cancelleria affidato all'ufficiale giudiziario ex art. 45 disp. att. c.p.c., e da questa origine discendono i dubbi che lei si pone.
      A nostro avviso, essendo ormai gli atti della procedura telematici nativi, il loro deposito nel pct equivale anche alla comunicazione mediante deposito in cancelleria, nel senso che quando la comunicazione deve avvenire mediante "deposito in cancelleria", essa si ha per eseguita nel momento stesso in cui l'atto viene, appunto, depositato in cancelleria. Del resto, ad argomentare diversamente si dovrebbe ritenere che, depositato telematicamente un atto, se la sua comunicazione dovesse eseguirsi mediante deposito in cancelleria, occorrerebbe procedere semplicemente ad un nuovo deposito dello stesso atto, che nulla aggiungerebbe, in punto di tutela dei diritti, al destinatario.
      Tanto, chiaramente, vale per gli atti che comunque vanno depositati in cancelleria, come l'esempio da lei fatto dei rapporti di cui all'art. 33, nel mentre quando si tratta di comunicazioni, che non presuppongono il contestuale deposito in cancelleria di un atto, è necessario il deposito personalizzato.
      Zucchetti Sg srl
      • Stefano Baroncelli

        Agliana (PT)
        23/09/2022 19:32

        RE: RE: Comunicazioni ai creditori irreperibili

        Salve, sono interessato al quesito ed alla risposta fornita, che però non ho compreso: nella pratica il "deposito in cancelleria" delle comunicazioni ai creditori irreperibili come deve essere effettuato? Mediante il deposito in pct dell'atto comunicato ai creditori irreperibili con indicati, in allegato, i nominativi dei creditori ai quali non è stato possibile reperire l'atto stesso oppure devono essere eseguiti singoli depositi nominativi (uno per ogni creditore irreperibile?) in pct?. Cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/09/2022 15:40

          RE: RE: RE: Comunicazioni ai creditori irreperibili

          Come abbiamo detto nella risposta che precede, quando si tratta di atto che per legge va depositato in cancelleria e comunicato ai creditori (ad esempio progetto stato passivo), il deposito telematico dello stesso in cancelleria equivale anche a comunicazi9one ai creditori che non hanno fornito la Pec o ricorrono le altre condizioni di cui al secondo comma dell'art. 31-bis l. fall. Quando non ricorre questa ipotesi 8ad esempio i pagamenti a seguito di riparto) il deposito in cancelleria deve essere personalizzato.
          Zucchetti SG srl