Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

pagamento parcella avvocato a seguito di approvazione conto gestione e riparto

  • Barbara Puccianti

    LATINA
    22/07/2019 18:22

    pagamento parcella avvocato a seguito di approvazione conto gestione e riparto

    Buonasera,
    gestisco una procedura vecchio rito per la quale in una prima fase era stata intrapresa la chiusura in pendenza di giudizi ex art 118 c. 2 L.F. (esisteva infatti una procedura esecutiva con debitore ammesso alla conversione che permetteva l'applicazione della norma).
    A seguito dell'approvazione del conto della gestione ci si è resi conto che la procedura aveva abbastanza liquidità per procedere direttamente con la chiusura a seguito di integrale pagamento dei creditori e pertanto è stata abbandonata la fattispecie di cui art. 118 c. 2 ed è stato approvato nuovamente il conto della gestione. Ad oggi risulta anche approvato il piano di riparto ed effettuati i pagamenti con addirittura una somma residua da restituire alla società.
    Nelle more di queste ulteriori attività, che chiaramente hanno allungato l'iter, la procedura esecutiva continuava e l'avvocato che segue il fallimento ha rappresentato la procedura in più udienze rispetto a quelle che aveva preventivato e che si era fatto liquidare in fase di chiusura ex art 118 L.F. ed ora quindi richiede il riconoscimento di un ulteriore compenso (una cifra che la curatela ha nella sua disponibilità).
    Data la fase in cui si trova la procedura francamente non so come comportarmi, personalmente sarei d'accordo con l'avvocato ma mi chiedo se esiste la possibilità di pagare un compenso anche dopo che il conto della gestione (ed anche il piano di riparto) siano stati approvati ..
    Grazie mille per il Vostro aiuto!!
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/07/2019 20:45

      RE: pagamento parcella avvocato a seguito di approvazione conto gestione e riparto

      Dichiarato esecutivo il riparto finale, le attività la procedura è sostanzialmente terminata e si deve procedere soltanto alla chiusura né potrebbero insinuarsi creditori in via ultra tardiva; però fin quando non interviene il decreto di chiusura il fallimento è aperto e gli organi dello stesso esistono ancora, per cui se sopravviene una ulteriore richiesta di pagamento di un credito in prededuzione che non viene contestato, e vi sono le disponibilità, non vediamo ragione perchè, previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato (meglio quest'ultima) ai sensi del secondo comma dell'art. 111 l.f., non si debba provvedere al pagamento.
      Zucchetti SG srl