Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Riapertura del fallimento della SNC e dei soci

  • Andrea Amuleti

    Milano
    23/12/2022 15:55

    Riapertura del fallimento della SNC e dei soci

    Buonasera,
    a seguito della rinvenuta somma di denaro (riscatto polizza assicurativa intestata alla SNC) è stato emesso il decreto di riapertura del fallimento della società nonché dei due soci.
    Ora, la procedura riaperta si svolge come quella già chiusa: infatti, salvo quanto diversamente stabilito dalle specifiche disposizioni degli artt. 121- 123 l. fall. per tutte le operazioni fallimentari «si seguono le norme stabilite nei capi precedenti».
    Mentre non ho nessun dubbio in merito alla formazione dello stato passivo, ho delle perplessità sulla formazione dell'attivo da ripartire.
    La massa attiva è costituita da tutti i beni che si trovano nel patrimonio del fallito al momento della riapertura ( art. 42 l. fall.) [conf. G.U. Tedeschi (8) 91], oltre a quelli messi a disposizione dai terzi "garanti", in caso di offerta di «garanzie» di pagamento della percentuale minima del dieci per cento.
    Mentre ovviamente la società ha come attivo solo il riscatto della polizza, i due soci nel frattempo hanno acquistato beni immobili e disponibilità liquide. Essendosi riaperto anche il fallimento anche dei due soci chiedo come devo comportarmi rispetto ai loro beni presenti alla data della riapertura dei fallimenti.
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/12/2022 10:33

      RE: Riapertura del fallimento della SNC e dei soci

      Va premesso che la riapertura del fallimento "costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell'unitarietà, della procedura originaria, atteso che la riapertura prescinde dall'accertamento dell'attuale sussistenza dei presupposti del fallimento, senza che in proposito rilevi la dimensione temporale stabilita dall'art. 10 l.fall." (Cass. 13/09/2017, n. 21219), per cui la fase della riapertura, anche se intervenuta dopo il 15 luglio 2022, è regolata dalla legge che era applicabile ratione temporis all'originario fallimento, e, quindi, nel caso, dalla legge fallimentare, alla quale lei giustamente fa riferimento (Cass. . 05/04/2013, n.8427, con riferimento alla riforma dl 2006).
      In forza dello stesso principio la riapertura del fallimento della snc determina la riapertura anche dei fallimenti personali dei soci e, poiché a norma del sesto comma dell'art. 121 per le operazioni diverse da quelle elencate nella norma, "si seguono le norme stabilite nei capi precedenti", trovano applicazione, quanto all'attivo tutte quelle dettate per il fallimento; di conseguenza va inventariato l'attivo della società che ha determinato la riapertura del fallimento e quello di cui i soci dispongono attualmente, posto che i creditori vecchi e nuovi concorrono "alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione" (art. 122, co. 1).
      Zucchetti SG srl