Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

ART. 116 LF – COMUNICAZIONE RENDICONTO AI CREDITORI

  • Marco Fini

    Taglio di Po (RO)
    13/07/2020 12:07

    ART. 116 LF – COMUNICAZIONE RENDICONTO AI CREDITORI

    Buongiorno,
    ho presentato il rendiconto e il Giudice mi ha risposto di provvedere alle comunicazioni come da art. 116 ("…,ai creditori ammessi al passivo,…").
    Ora il fallimento della srl che sto seguendo è privo di attivo, pertanto ai sensi dell'art. 102 LF è stato disposto con decreto di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo. Il decreto in questione è stato comunicato ai creditori che avevano presentato domanda di ammissione al passivo. Al momento non ho notizia di opposizioni.
    Poiché l'art. 116 (e così ripete l'ordine del giudice) recita di comunicare l'avvenuto deposito e la fissazione dell'udienza ai creditori ammessi al passivo, non avendo avuto luogo il procedimento di accertamento del passivo, ritengo non ci siano creditori ammessi al passivo ai quali fare la comunicazione. E' corretta la mia deduzione? Oppure devo comunque fare la comunicazione del rendiconto a quei creditori che avevano presentato domanda di ammissione al passivo? O mi sfugge qualcos'altro?
    Ringrazio anticipatamente della gentile attenzione e disponibilità.
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/07/2020 20:23

      RE: ART. 116 LF – COMUNICAZIONE RENDICONTO AI CREDITORI

      Corretta la sua deduzione. I creditori ammessi al passivo sono quelli che risultano dallo stato passivo, che quindi, in quanto divenuti creditori concorrenti, hanno interesse a controllare come il curatore ha gestito il patrimonio fallimentare, che è lo scopo del procedimento di rendiconto. Non essendo stata tenuta l'udienza di verifica ai sensi dell'art. 102 l.f., non vi sono creditori ammessi al passivo, né creditori non ammessi che hanno proposto opposizione, che è altra categoria di creditori, cui l'art. 116 richiede sia fatta comunicazione. Rimangono gli eventuali creditori in prededuzione non soddisfatti e, naturalmente, il fallito, ai quali deve fare la comunicazione dell'udienza perché così dispone l'art. 116 co. 3, l. fall., anche se costoro non sono espressamente indicati nel provvedimento del giudice.
      Zucchetti SG srl