Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura fallimento e riparto finale in assenza di attivo ma con insinuazione del creditore procedente ex art. n. 41 TUB...

  • Sabrina Condemi

    Reggio Calabria (RC)
    11/05/2021 15:12

    chiusura fallimento e riparto finale in assenza di attivo ma con insinuazione del creditore procedente ex art. n. 41 TUB per attribuzione definitiva somme ricavate dalla vendita coattiva del compendio immobiliare

    Sono curatore di una società di persone fallita nel 2015 dopo che la stessa società subiva un'esecuzione immobiliare promossa da un creditore fondiario ( e proseguita ex art 41 TUB). Il bene immobile è stato alienato in sede di esecuzione e le somme ( non sufficienti a soddisfare l'entità del credito fondiario) sono state assegnate in via provvisoria in sede esecutiva. La procedura esecutiva è terminata ed oggi mi trovo a dover chiudere il fallimento in assenza di ulteriore attivo (in quanto quello ricavato nel corso della procedura fallimentare dall'alienazione di beni mobili afferenti al patrimonio attivo della fallita è stato del tutto assorbito dal compenso liquidato al curatore e da altre spese in prededuzione). Mi chiedevo quindi se l'iter corretto è quello di redigere comunque un piano di riparto per assegnare in via definitiva le somme ricavate dalla vendita esecutiva al creditore procedente (che correttamente si insinuava al fallimento), calcolare la prededuzione (compenso ed altre spese affrontate come il pg dei servizi Zucchetti etc,) e dichiarare quindi che non ci sono ulteriori somme da distribuire prima di procedere alla chiusura del fallimento.
    Infine per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese cosa devo fare in questo particolare contesto?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/05/2021 20:04

      RE: chiusura fallimento e riparto finale in assenza di attivo ma con insinuazione del creditore procedente ex art. n. 41 TUB per attribuzione definitiva somme ricavate dalla vendita coattiva del compendio immobiliare

      Se, come lei dice, il creditore fondiario si è regolarmente insinuato, lei dovrebbe fare inizialmente finta che lo stesso non sia stato già pagato provvisoriamente, nel senso che deve distribuire le prededuzioni (spese speciali e generali) sull'attivo compreso l'immobile esecutato e appurare se il creditore fondiario ha diritto ad ulteriore attribuzioni, secondo la graduatoria, o se deve restituire qualcosa per far fronte a crediti prioritari sull'ipoteca.
      Se, come pare di capire, tutte le spese sono state già pagate, non vi sono altre prededuzioni e non vi è altro attivo da ripartire, diventa superfluo predisporre un riparto con cui non si ripartisce nulla in quanto al momento del conto gestione già potranno risultare le entrate, le uscite e le eventuali disponibilità ancora da ripartire, oppure dare atto che non vi è attivo da distribuire per cui non si provvederà alla presentazione del riparto finale, e che, liquidato il compenso, si procederà alla chiusura del fallimento.
      In questo caso la chiusura avverrà ai sensi del n. 3, co 1, dell'art. 118, e, una volta chiuso, chiede alla camera di commercio la cancellazione della società dal registro delle imprese.
      Zucchetti SG srl