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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Inventario negativo nella L.G.
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Alessandro Bruno Barbalace
Monza (MB)08/03/2023 12:26Inventario negativo nella L.G.
Buongiorno
in caso di inventario "negativo" nella liquidazione giudiziale per assenza di beni, da recenti convegni apprendo sia buona prassi continuare, nel solco della precedente prassi fallimentare, di redigere ugualmente un verbale di assenza beni.
Mi chiedo però, stante l'assenza del Cancelliere nelle L.G., come sia meglio redigere tale documento: lo predispongo e firmo come curatore, salvo poi depositarlo a PCT, oppure lo faccio comunque controfirmare dal legale rappresentante e poi lo deposito a PCT?
Grazie
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/03/2023 19:51RE: Inventario negativo nella L.G.
Se il legale rappresentante della società ammessa alla liquidazione giudiziale è disponibili, è preferibile che lo firmi anche lui in modo che non sorgano contestazioni in futuro; in mancanza basta la sottoscrizione del curatore che comunque agisce nella veste di pubblico ufficiale (art. 127 ccii). Poi il deposito a PCT.
Zucchetti SG srl-
Margherita Carré
VERZUOLO (CN)27/03/2023 12:54RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Buongiorno,
nel caso in cui il debitore ( ditta individuale) risulti irreperibile e la sede della sua impresa fosse la residenza che ha variato, come posso accedervi per fare eventualmente un inventario?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/03/2023 17:55RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Per accedere alla sede dell'impresa, sia essa situata autonomamente dalla propria residenza sia con questa coincidente, deve conoscere l'indirizzo, fin quando non riesce ad individuarlo, non può accedere alla tale sede e non può redigere l'inventario. Intanto incominci a vedere dove è stata notificata la convocazione del debitore per l'apertura della liquidazione giudiziale, poi tenga conto che, a parte le informazioni che, a norma dell'art. 42 ccii, dovrebbero pervenire alla cancellaria o da questa essere richieste all'INPS, Agenzia Entrate e Registro Imprese, l'art. 49 prevede che con la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale, oltre a nominare il giudice delegato e curatore e disporre altre incombenze , con la lett. f) del comma 3 autorizza, espressamente il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ:
1) ad accedere a titolo gratuito alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere a titolo gratuito alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Sono tutte fonti che può sfruttare sia per individuare la sede dell'impresa, sia per avere notizie utili alla ricostruzione dei rapporti tenuti dal debitore e per la formazione dello stato passivo.
Zucchetti SG srl-
Margherita Carré
VERZUOLO (CN)28/03/2023 10:10RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Grazie,
in realtà io conosco anche il nuovo indirizzo e ho già provveduto a effettuare le ricerche suggerite, ma il mio quesito riguarda come posso effettuare l'accesso presso un domicilio privato senza avere l'assenso del debitore che non sono mai riuscita a contattare . Per l'apposizione dei sigilli posso richiedere l'assistenza della forza pubblica ai sensi art. 193 CCII? Ma se a tale indirizzo non trovo comunque nessuno, come devo comportarmi ai fini della redazione dell'inventario? (Preciso che ho già provveduto alla segnalazione al PM per mancata consegna delle scritture). Inoltre posso ancora chiedere al GD che convochi il debitore come era previsto nell'art. 49 L.F.?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/03/2023 20:41RE: RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Se il domicilio di cui parla risulta essere anche la sede dell'impresa, lei ha tutti i poteri per accedervi come se si trattasse un locale commerciale o industriale, con le dovute accortezze se nei locali in questione abita l'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale e la sua famiglia. Può quindi avvalersi della forza pubblica, come previsto dall'art. 193 ccii, che può essere richiesta nei casi previsti dall'art. 513 c.p.c., ossia, allontanamento di persone che disturbano; necessità di aprire porte, ripostigli, recipienti; vincere la resistenza opposta dal fallito e da terzi; in questo contesto può servirsi di un fabbro.
Zucchetti SG srl-
Gennaro Di Lorenzo
BRESCIA24/07/2025 15:29RE: RE: RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Buongiorno,
in una L.G. di SRL ho il seguente caso:
- sede sociale inesistente, all'indirizzo risulta una civile abitazione di soggetti che nulla hanno a che vedere con la società;
- Amministratore Unico risultante domiciliato in Romania, convocato con raccomandata per l'audizione, la raccomandata risulta consegnata ma non si è presentato.
In sintesi:
- non ho sede;
- non ho alcun bene;
- non ho il Legale rappresentante che mi faccia dichiarazioni.
A questo punto ho pensato di fare l'inventario negativo, che ovviamente si sviluppa in poche righe dove do atto di quanto sopra.
Cosa ne dite?
grazie.
GDL-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/07/2025 19:06RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Abbiamo già risposto a sua identica domanda appostata mercoledì, se non andiamo errati.
Zucchetti SG srl -
Gennaro Di Lorenzo
BRESCIA25/07/2025 19:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Sì grazie!
Per mero errore ho postato doppo
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Cristina Treccani
BRESCIA21/07/2026 11:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Gentilissimi,
ritenete che all'esito dell'inventario negativo debba essere predisposto anche il Programma di Liquidazione negativo?
Grazie
CT -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/07/2026 12:52RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Inventario negativo nella L.G.
Proprio ieri abbiamo risposto ad una domanda simile (evidentemente le procedure c.d. vuote proliferano) ed abbiamo detto che anche nel caso in cui in una liquidazione giudiziale non vi siano beni da inventariare e da liquidare il programma va egualmente redatto, non solo perché l'art. 213 CCII, quando parla di predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, si riferisce a qualsiasi inventario, sia esso positivo che negativo, ma perché nel programma vanno indicati oltre ai beni inventariati e ai criteri e modalità della liquidazione, quelli della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo nonché le azioni giudiziali di qualunque natura, il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio, ecc. Inoltre il programma di liquidazione va trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione, per cui un programma deve esistere, avere un contenuto, che può riprendere quello indicato dall'art. 213 CCII o, in mancanza di beni, un contenuto coerente con la situazione patrimoniale rinvenuta della procedura, in modo che il giudice e il comitato ne possano prendere atto., anche ai fini del futuro sviluppo della procedura.
Zucchetti SG srl
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