Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Concordato fallimentare

  • Gianni Ciotti

    ANCONA
    12/09/2022 09:26

    Concordato fallimentare

    Buongiorno,
    la proposta di concordato fallimentare di una società fallita nel gennaio 2020, deve essere presentata secondo le disposizioni del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 oppure secondo il dettato del nuovo codice della crisi d'impresa.
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/09/2022 18:09

      RE: Concordato fallimentare

      A nostro avviso- e non solo (si veda dirittodellacrisi.it "Primo contributo al dibattito sulle principali questioni di diritto intertemporale sollevate dall'entrata in vigore del CCII" 10.8.2022) si applica la disciplina della legge fallimentare, perché il ricorso per concordato fallimentare pur aprendo una procedura autonoma, si inserisce nel fallimento in corso quale uno dei modi di chiusura del fallimento. Inoltre, in caso di mancata omologazione o risoluzione del concordato, si riapre la procedura fallimentare, che non può non seguire le regole in base alle quali è stata dichiarata ed ha diritto a continuare secondo il disposto dell'art. 390 CCII
      Zucchetti Sg srl
      • Gianni Ciotti

        ANCONA
        13/09/2022 10:05

        RE: RE: Concordato fallimentare

        Buongiorno,
        mentre vi ringrazio per la pronta risposta sul quesito proposto vorrei proporre uno spunto di riflessione:
        L'art. 390 del CCII ci dice che:
        1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
        2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
        Se l'interpretazione -corretta del comma 2 è che: " …….. le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto…….." , dato che alla data del 15 luglio 2022 -data di entrata in vigore del CCII - , non era stata presentata alcuna proposta di C.F., non dovrebbe rientrare fra le procedure che in tale ipotesi, "sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"?
        Poiché i valori di riferimento sono particolarmente rilevanti, mi farebbe piacere conoscere il Vs. parere.
        Cordiali Saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/09/2022 16:20

          RE: RE: RE: Concordato fallimentare

          Le problematiche destate dalla norma da lei richiamata che regola la disciplina transitoria sono molte e le soluzioni offerte non possono essere, al momento, supportate da precedenti giurisprudenziali. Noi abbiamo espresso la nostra opinione proprio partendo dal secondo comma dell'art. 390 CCII quando abbiamo precisato che "il concordato fallimentare, pur aprendo pur aprendo una procedura autonoma, si inserisce nel fallimento in corso quale uno dei modi di chiusura del fallimento" Ossia, il concordato fallimentare, in quanto procedura autonoma, dovrebbe essere regolato dalla lege vigente al momento della presentazione della domanda in forza del secondo comma dell'art. 390 CCII e, quindi nel suo caso, dal nuovo codice della crisi, tuttavia poiché il concordato si inserisce in una procedura già aperta anteriormente al 15 luglio 2022 costituendone una delle modalità di chiusura, ci sembrava, e ci sembra, che la finalità e strumentalità del concordato fallimentare rispetto al fallimento in cui interviene fosse prevalente sulla struttura autonoma della procedura stessa.
          Sappiamo bene che dal primo comma dell'art. 390, secondo il quale le proposte di concordato fallimentare "depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", si potrebbe dedurre che le proposte di concordato fallimentare presentate dopo il 15 luglio sono soggette alla nuova legge, tuttavia facciamo fatica ad aderire a tale interpretazione perché, come detto nella precedente risposta, in caso di mancata omologazione o di risoluzione del concordato fallimentare, si riapre il fallimento, con il risultato che in un fallimento regolato dalla legge fallimentare si apra una fase concordataria regolata dal nuovo codice, con la possibilità di ritornare alla vecchia nel caso la soluzione concordataria non vada in porto.
          Ripetiamo, queste sono le nostre considerazioni, ma non escludiamo che si possano imporre altre interpretazioni.
          Zucchetti SG srl