Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Autorizzazioni contenute in sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    04/11/2024 12:42

    Autorizzazioni contenute in sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale

    Egregi,
    Le sentenze estese di apertura della L.G. autorizzano ora il Curatore ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Chiedo cosa si intenda con questa locuzione visto che un debitore della L.G. (soggetto che si riteneva dovesse quattrini alla L.G.) ha comunicato che non avrebbe fornito alcuna scheda contabile (avendo tuttavia ricevuto la sentenza di apertura della L.G. in forma estesa) non essendo tenuto, a suo dire, a fornire alcunché. Tale eccezione è stata condivisa dal G.D.
    Ringrazio.
    Saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2024 19:59

      RE: Autorizzazioni contenute in sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale

      La norma di cui al n.5 della lett. f) del comma 3 dell'art. 49, per la quale il tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, autorizza il curatore, tra l'altro, "ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice" presenta più di qualche carenza. Al di là, infatti del poco spiegabile richiamo degli articoli 155-quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c., la norma non precisa chi sono i destinattari della prescrizione riportata. E' da escludere che siano terzi gestori di banche dati perché nelle lettere precedenti quando ha fatto riferimento a queste la norma ha indicato il destinatario, come l'anagrafe tributaria, banche, ecc.; è da escludere che sia il debitore ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale essendo questi già tenuto a consegnare l'intera documentazione contabile al curatore (comma 3 lett. c), e quando non adempie a tale obbligo oppure, pur adempiendovi, le scritture sono incomplete o inattendibili, il curatore può chiedere, a norma dell'art. 130, comma 2, di "accedere a banche dati , ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione".
      Se ne deduce, posto che il curatore può acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti, che i destinatari della richiesta sono appunto i fornitori, ossia i creditori, e i clienti, ossia i debitori, che hanno avuto rapporti con l'impresa in liquidazione giudiziale (questo è il significato della locuzione impresa debitrice che si trova nella norma richiamata).
      A nostro avviso, pertanto il "cliente" invitato a fornire la scheda contabile del rapporto intercorso con l'impresa in liquidazione non poteva rifiutarsi. Il fatto è, e questa è altra carenza, che la norma è priva di una espressa sanzione in caso di inadempimento del terzo né prevede un rimedio coattivo, non rientrando nei poteri del giudice delegato l'emissione di un provvedimento di acquisizione forzosa (cfr. art. 123).
      Potrebbe pensarsi ad un provvedimento di urgenza di consegna della scheda da chiedersi al giudice ordinario, ma è da valutare se ne vale la pena..
      Ovviamente il comportamento del terzo può essere oggetto della relazione del curatore trasmessa al PM, il quale, nell'ottica di ipotesi di fatturazioni per operazioni inesistenti o altre ipotesi di reato, potrebbe ordinare l'acquisizione della scheda in questione. .
      Zucchetti SG srl