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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Incapienza di attivo - ordine di riparto
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Alessandro Culot
GORIZIA18/07/2026 09:40Incapienza di attivo - ordine di riparto
Spett.le FORUM,
nella liquidazione giudiziale, visto l'art. 222 CCII, co. 3 e 4, in ipotesi di accertata insufficienza dell'attivo distribuibile, la distribuzione deve avvenire con un piano di riparto, nel caso di specie il riparto finale della massa mobiliare della società e della massa mobiliare e immobiliare del socio.
I crediti prededucibili da pagare nel riparto finale sono:
1) compenso liquidato al curatore;
2) compenso liquidato al professionista nominato stimatore dell'immobile;
3) rimborso spese anticipate dall'IVG per la pubblicità legale della vendita giudiziale immobiliare.
Visto l'ordine assegnato dalla legge, appare che:
1) va pagato al 100%, 2) al 100% (peraltro professionista con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc), e 3) parzialmente con il residuo (credito chirografario).
I dubbi sorgono per il pagamento parziale di 3) per rimborso costi di pubblicità legale, credito chirografario o in concorso proporzionale con 2)?
Vi ringrazio della risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/07/2026 18:25RE: Incapienza di attivo - ordine di riparto
A nostro avviso la voce sub 3 rientra tra le spese di giustizia, indispensabili per la vendita, per cui vanno poste sullo stesso piano della voce sub 1. Prima vanno quindi pagate queste due voci (e se l'attivo non è sufficiente le stesse concorrono in proporzione) e il residuo va attributo alla voce sub 2 che, come giustamente lei dice (nell'ambito della graduazione tra le prededuzioni) gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
Zucchetti SG srl-
Alessandro Culot
GORIZIA20/07/2026 12:24RE: RE: Incapienza di attivo - ordine di riparto
Vi ringrazio, tuttavia potreste indicarmi secondo quale norma il creditore sub 3, IVG (istituto vendite giudiziarie) per il rimborso delle spese della pubblicità legale sul PVP e sul quotidiano hanno tale preferenza, addirittura sullo stesso piano del compenso al curatore (1) non essendo assistite dalla preferenza ex art. 2770 cc (non sono spese per atti conservativi e di espropriazione nell'interesse comune dei creditori) e prima del compenso al professionista stimatore (2), che comunque ha un privilegio di natura sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 cc e art. 2751 bis. n. 2.
Vi ringrazio della risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/07/2026 18:51RE: RE: RE: Incapienza di attivo - ordine di riparto
Una volta stabilito che la spesa del curatore, come quella per la pubblicità delle vendite rientrano tra le prededuzioni (e questo lo prescrive la legge), nel momento in cui si effettua una graduazione all'interno delle stesse per l'insufficienza dell'attivo a soddisfarle tutte, si tratta di interpretare il significato e, principalmente, la funzione della spesa di cui si discute. Orbene sotto il profilo strumentale la spesa per il compenso del curatore e quella per la pubblicità per la vendita sono allo stesso livello in quanto entrambe sono indispensabili allo svolgimento della procedura e ,quindi, entrambe rientrano tra i costi della procedura. Ai costi della procedura va attribuito il privilegio che viene prima di ogni altro, di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. in quanto si tratta di spese necessarie all'esecuzione collettiva e di utilità per i creditori, secondo una interpretazione estensiva di tali norme, che la giurisprudenza ha fatto a proposito, ad esempio, della istanza di fallimento. Se si nega questo criterio interpretativo, neanche il compenso del curatore e neanche le spese prenotate a debito o anticipate dallo Stato sarebbero da considerare costi della procedura.
Zucchetti SG srl
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