Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Domicilio digitale ex art. 126 c.2 CCII

  • Monica Pazzini

    Milano
    17/10/2022 20:48

    Domicilio digitale ex art. 126 c.2 CCII

    Buonasera,
    non avendo ancora ricevuto dopo la nomina la comunicazione del domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, c. 2 CCII ero in procinto di sollecitare la Cancelleria.
    A scanso di equivoci, per domicilio digitale ai sensi dell'art. 126 c.2 CCII non si intende la PEC che il curatore attiva (per capirci quella su FallcoMail) ma deve essere rilasciata dalla Ministero della Giustizia. Ma per quale utilizzo? Inoltre tale PEC deve essere iscritta in CCIAA?
    Ringrazio per la collaborazione.
    Cordialmente,
    MP
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/10/2022 20:22

      RE: Domicilio digitale ex art. 126 c.2 CCII

      Il domicilio digitale di cui al secondo comma dell'art. 126 CCII corrisponde l'indirizzo PEC che il curatore in passato sceglieva e comunicava al Registro Imprese e ai creditori con l'avviso di cui all'art. 92 l. fall.. Ora, a norma dell'art.199 CCII, con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale della procedura dal Ministero e, al momento dell'accettazione, al curatore vengono comunicate d'ufficio le credenziali di accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero. Non dovrebbe essere necessaria una ulteriore comunicazione al Registro Imprese, che dovrebbe registrare in automatico tale domicilio, ma per prudenza è opportuno fare la comunicazione in modo che i creditori, anche quelli che non hanno ricevuto la comunicazione ex art. 201 CCII possano conoscere l'indirizzo cui trasmettere le domande.
      In attesa che il sistema ministeriale entri a regime, sono possibili disfunzioni, cui noi cerchiamo di fare fronte con vari strumenti per aiutare i curatori nel loro compito, che potranno spiegarle meglio gli addetti all'assistenza.
      Zucchetti SG srl
      • Pierluigi Bissa

        Riccione (RN)
        11/12/2022 18:36

        RE: RE: Domicilio digitale ex art. 126 c.2 CCII

        Buona sera,
        Appena ricevuta la nomina -non avendo ricevuto alcun parametro- ho attivato la Pec della procedura, come ho sempre fatto per le procedure fallimentari. Ho sbagliato? Non dovrò usare la pec da me creata per il prosieguo della procedura?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/12/2022 11:36

          RE: RE: RE: Domicilio digitale ex art. 126 c.2 CCII

          L'art. 126, co. 2, CCII, stabilisce che "Intervenuta l'accettazione (del curatore) l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia". Al momento questo meccanismo esiste solo sulla carta e non è ancora operativo, per cui i curatori delle nuove liquidazioni giudiziali continueranno ad attivare la Pec del fallimento come in passato e a utilizzarla per le comunicazioni. E' operativo, invece l'art. 10 per cui i curatori devono attivare il domicilio digitale per i soggetti in tale norma indicati.
          Zucchetti SG srl