Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Procedura esecutiva immobiliare creditore fondiario e spese

  • ANNA LISA LEMBO

    PIETRAMONTECORVINO (FG)
    20/03/2015 19:35

    Procedura esecutiva immobiliare creditore fondiario e spese


    Salve , ho da sottoporvi il seguente quesito:
    presso il Tribunale X, pende Procedura Esecutiva Immobiliare promossa dal creditore fondiario Banca Y in forza di contratto di mutuo fondiario (R.g.Es 2011)
    Oggetto della procedura esecutiva immobiliare sono due immobili acquisiti all' attivo fallimentare (Fallimento del 2012).
    La curatela è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare ex Art. 41 2° comma T.U.B.
    A seguito intervento nella P.ESEC. IMM. la Banca Y deposita domanda di ammissione al passivo relativamente al suddetto credito su mutuo fondiario.
    La curatela, avendo acquisiti gli immobili all'attivo fallimentare ed avendo nominato il tecnico per la perizia, deposita presso il Tribunale X l'elaborato peritale del tecnico incaricato della procedura fallimentare. La suddetta perizia non viene accettata e pertanto viene nominato,dal G.E. il custode giudiziario, il proprio ctu ed il notaio delegato alla vendita.
    Ad oggi, la Banca Y, invia alla scrivente, a mezzo pec, domanda di ammissione al passivo per le spese di pubblicità chiedendo la prededuzione ex art. 41 TUB, oltre interessi ex art.2855.
    A mio avviso la domanda non può essere accolta per i seguenti motivi.
    1.La domanda è ultratardiva (esecutività stato passivo del 12.12.2012)
    2.Tali spese sono da considerarsi altresì privilegiati (privilegio immobiliare 1 grado)
    3.Tali spese e le altre che matureranno per l'espletamento della procedura esecutiva verranno liquidate sul ricavato della vendita dell'immobile e a seguito piano di riparto, ove il creditore procedente depositerà la precisazione del proprio credito comprensive delle spese suddette, senza che vi sia il deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare.
    4.Il fallimento percepirà le somme residue dal ricavato della vendita dedotto l'importo del credito spettante al creditore procedente (Banca Y) oltre le spese anticipate dallo stesso per la procedura esecutiva.

    Chiedo Vs parere in merito.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/03/2015 20:31

      RE: Procedura esecutiva immobiliare creditore fondiario e spese

      1) La ultra tardività della domanda non è causa di inaccoglimento, ma comporta soltanto un previo giudizio di ammissibilità teso a stabilire che il ritardo non sia imputabile al richiedente; superato questo vaglio, la domanda va esaminata nel merito e accolta o respinta come se fosse stata presentata tempestivamente. Se le spese di cui la banca chiede il rimborso sono state effettuate dopo il decorso del termine per la presentazione delle domande tempestive e tardive, sarà agevole par la banca dimostrare che il ritardo non è a lei imputabile, non potendo certo formulare l'insinuazione per spese non ancora sostenute.
      2) 3) e 4) E' vero che le spese dell'esecuzione vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione e, in quella sede vanno considerate privilegiate ai sensi dell'art. 2770 c.c. e, sempre in quella sede il fallimento oltre a percepire il residuo dopo la soddisfazione della banca potrebbe far valere anche crediti prioritari su quello ipotecario. Tutto ciò è vero, ma le attribuzioni fatte in sede esecutiva sono di carattere provvisorio perché i conti finali e definitivi si fanno nel fallimento; e per questo l'art. 52, ult. comma, l.fall. prevede ora espressamente che anche i creditori, come quelli fondiari, che sono esentati dal divieto di cui all'art. 51, devono insinuarsi al passivo fallimentare. In sede fallimentare, quindi, la banca può far valere quello che è il suo intero credito che potrebbe azionare nel fallimento- comprese le spese sostenute per l'esecuzione, che in questa sede, in quanto fatte in pendenza del fallimento, godono della prededuzione-, per poi confrontare tale credito, con quanto alla stessa attribuito in sede esecutiva; se la banca ha ricevuta dall'esecuzione meno di quanto avrebbe diritto ad avere nel fallimento, per il residuo creedito partecipa al concorso come chirografario, essendo stato il bene gravato a sua garanzia liquidato e distribuito il ricavato; se, invece la banca dall'esecuzione ha percepito più di quanto le spetterebbe in base all'ammissione al passivo fallimentare, deve restituire la differenza.
      Zucchetti SG srl