Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Istanza di Fallimento proposta da Curatore.

  • Alessio Stella

    Arezzo
    30/06/2020 09:30

    Istanza di Fallimento proposta da Curatore.

    Nel caso in cui il curatore debba proporre istanza di fallimento nei confronti di un debitore della procedura concorsuale, l'istanza, previa autorizzazione del giudice, può essere proposta direttamente dal curatore oppure è necessario la nomina di un legale?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/06/2020 19:09

      RE: Istanza di Fallimento proposta da Curatore.

      Va premesso che il fatto che, come nella specie, il ricorso per la dichiarazione di fallimento di un debitore sia proposto da un curatore fallimentare nulla cambia rispetto alle ordinarie regole, per cui, posta la necessità dell'autorizzazione del giudice all'esercizio dell'azione, come lei giustamente ha indicato, per il resto valgono le norme ordinarie, come se l'istanza fosse proposta da un qualsiasi creditore.
      Orbene, prima della riforma del 2006/2007 era pacifico che il ricorso non dovesse essere necessariamente sottoscritto da un difensore, in quanto l'istanza era considerata più che altro come una segnalazione, una sollecitazione al giudice di esercitare quei compiti che poteva svolgere anche d'ufficio. Successivamente questa tesi, sebbene abbia incontrato ancora qualche favore sulla considerazione che il procedimento si svolge ancora col rito camerale che non richiede l'obbligo del patrocinio legale, può ritenersi superata dalla nuova impostazione data riforma al procedimento per dichiarazione di fallimento e, principalmente, con l'eliminazione del fallimento d'ufficio.
      Eliminato, infatti, il fallimento di ufficio, l'iniziativa del creditore costituisce esercizio di azione di parte, tanto che i principi introdotti dalla riforma nella disciplina del procedimento per la dichiarazione di fallimento (la quale, oltre ad abrogare l'iniziativa d'ufficio, ha dettagliatamente procedimentalizzato la fase prefallimentare ex articolo 15, l.f ) sono quelli propri della cognizione contenziosa, con la conseguenza che le modalità di redazione della domanda sono rapportate alle previsioni dell'art. 125 c.p.c., e con applicazione dell'art. 82 cpc, co. 3, per il quale, salva diversa disposizione di legge, le parti, avanti al tribunale devono stare in giudizio con l'assistenza di un difensore.
      Peraltro lo stesso art. 15 richiede una serie di attività, quali richieste di copie, notifiche, articolazione di prove, ecc., che sono tipiche del difensore; l'art. 22 ha istituzionalizzato la pronuncia sulle spese del difensore e sulla responsabilità processuale ex articolo 96 c.p.c. (Trib. Terni, 22 marzo 2012; Trib. Mantova, 27 gennaio 2011).
      Riteniamo, pertanto, necessaria l'assistenza tecnica di un difensore.
      Zucchetti SG srl