Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

art.9 bis LF

  • Carla Chiola

    PESCARA
    23/09/2020 19:30

    art.9 bis LF

    Buonasera.
    Sottopongo alla vostra attenzione una questione che si è verificata ad un collega di studio.
    A seguito di accoglimento del reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento, il Tribunale di Ascoli Piceno è stato dichiarato incompetente ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Pescara dichiarato competente che, entro 20 giorni dal ricevimento , ha disposto la prosecuzione della procedura nominando il Giudice Delegato ed il Curatore.
    Tutto parrebbe conforme a quanto stabilito dall'art.9 bis L.F..
    Se non che, predisposta la pratica COM.UNICA, il registro delle imprese ha annotato la nomina del Curatore disposta dal Tribunale di Pescara, ma non ha annotato la cessazione del curatore nominato dal Tribunale di Ascoli Piceno.
    L' ufficio, in maniera irremovibile, assume di non avervi potuto provvedere in quanto non vi è un provvedimento formale, comunicato dalla Cancelleria del Tribunale di Pescara, nel quale figura la cessazione/revoca del primo curatore.
    Ci terrei ad avere una vostra opinione circa la fondatezza del contegno tenuto dal registro delle imprese.
    Ringrazio per il prezioso consueto contributo


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/09/2020 19:20

      RE: art.9 bis LF

      L'art. 9bis l. fall. dispone che il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, che dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti al tribunale competente, il quale - se non ha richiesto il regolamento di competenza – "dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore" (commi 1 e 2).
      E' chiaro che la declaratoria di incompetenza da parte del giudice del reclamo non determina di per sé anche la revoca del fallimento, sia perché, come dice la norma, la procedura prosegue avanti al nuovo tribunale individuato come competente, sia perché, come prevede il quarto comma dell'art. 9bis, se il debitore dichiarato fallito ha esposto nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento altre censure, attinenti al procedimento o al merito, la Corte d'appello, salvo che il tribunale territorialmente competente non sia fuori del suo distretto, non può limitare il suo esame alla questione di competenza, ma deve esaminare la fondatezza degli altri motivi, dall'esame dei quali, soltanto, potrebbe discendere la revoca del fallimento (cfr. Cass. 19/07/2012, n.12557, in motivazione). Quando, invece, come nel caso, il foro competente per lo svolgimento della procedura concorsuale (Pescara, fa parte del distretto della Corte d'appello de L'Aquila) è fuori del distretto della corte d'appello avanti alla quale è stato proposto il reclamo (Ancona, nel cui distretto si trova Ascoli Piceno) l'art. 9 bis, comma 4 prevede che la corte d'appello limiti il suo esame alla questione di competenza, e l'appello debba essere riassunto davanti alla corte d'appello nel cui distretto è compreso il tribunale competente per il fallimento.
      Nel caso mancano questi provvedimenti, per cui è da ritenere che la corte di Ancona abbia deciso soltanto sulla competenza, individuando come competente il tribunale di Pescara, per cui il fallimento dichiarato dal tribunale incompetente di Ascoli non è stato formalmente revocato.
      Ci siamo soffermati su queste indicazioni perché evidentemente a questi principi si rifà il responsabile dell'registro delle imprese quando assume che "non vi è un provvedimento formale, comunicato dalla Cancelleria del Tribunale di Pescara, nel quale figura la cessazione/revoca del primo curatore". Ha ragione nel dire che manca un provvedimento formale del genere, ma non condividiamo il suo rifiuto. E' evidente che una comunicazione del genere manchi perché, appunto. non è stata pronunciata la revoca del fallimento dichiarato dal tribunale di Ascoli, che avrebbe determinato la cessazione del curatore nominato da quel tribunale dalla sua carica; tuttavia, con un piccolo sforzo di fantasia, si capisce che la dichiarazione di incompetenza e, principalmente, la prosecuzione della procedura avanti al tribunale di Pescara, con la nomina di un nuovo giudice e un nuovo curatore, ha implicitamente determinato la decadenza degli stessi organi nominati con la sentenza dichiarativa emessa dal tribunale di Ascoli.
      Zucchetti SG srl