Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

causa in essere - cassazione

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    06/09/2021 19:06

    causa in essere - cassazione

    Spett.le Zucchetti. Al momento del fallimento di una ditta individuale é ancora in corso un contenzioso di legittimità in Cassazione. Il giudizio dinnanzi la suprema corte é fissato tra due mesi. Dalle mie ricerche ho potuto verificare che, in base a diverse sentenze di cassazione,, il curatore non puo intervenire nella causa che continua in capo al fallito persona fisica (legittimato, in questo caso, a rimanere parte in causa). In questo caso la curatela può limitarsi a notiziare il G.D. della causa in corso? oppure é tenuto a svolgere qualche altro adempimento?. Chiedo un vostro parere. Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2021 09:41

      RE: causa in essere - cassazione

      Effettivamente è pacifico che l'art. 43 l.fall., nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso (cfr. da ult. Cass. 08/06/2021, n.15928), per cui non può il processo in cassazione essere dichiarato interrotto per effetto del fallimento di una delle parti e riassunto o proseguito dal curatore. Né questi può esplicare un intervento in tale processo in quanto è altrettanto pacifico la inammissibilità nel giudizio di Cassazione dell'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito (cfr. Cass. 07/08/2018, n.20565).
      Tuttavia, se l'oggetto del giudizio, riguarda materia soggetta alla esclusività dell'accertamento del passivo in quanto riguarda pretese di terzo sul patrimonio del fallito, la Corte deve dichiarare, anche d'ufficio, la inammissibilità o improseguibilità del processo (Cfr. Cass. 04/10/2018, n.24156 che appunto ribadisce l'applicazione del principio anche nei giudizi di legittimità), e il (presunto) creditore, a seconda dell'esito dei giudizio di appello, può insinuarsi sulla base di questa sentenza non passata in giudicato e potrebbe essere ammesso al passivo con riserva.
      Stante questa situazione, è consigliabile che lei si informi sull'oggetto del giudizio; se ricorre l'ipotesi da ultimo prospettata è opportuno contattare il legale del fallito perché faccia presente l'intervenuto fallimento, non ai fini dell'interruzione, ma per la dichiarazione di improseguibilità derivante dall'applicazione dell'art. 52 l. fall.; se, invece riguarda altre materie non deve fare nulla (può informare il giudice delegato nella relazione o nei rapporti periodici) se non tenersi informato sull'esito del giudizio.
      Zucchetti SG srl
      • Antonio Fusella

        Torrevecchia Teatina (CH)
        30/09/2021 09:01

        RE: RE: causa in essere - cassazione

        Grazie per la risposta, non mi é chiaro il punto dell'ammissione con riserva. A tal fine vorrei fare un esempio per vedere se ho capito bene. A e B sono in causa per via di un (presunto) credito del primo nei confronti del secondo, in primo grado vince B (presunto debitore) per cui il Giudice dice che il credito non esiste, A propone appello e in secondo grado vince e quindi la sentenza, riformando in toto la sentenza di primo grado, conferma che egli é creditore nei confronti di B per 100 euro, viene altresì apposta la formula di esecutività alla sentenza. A questo punto B propone ricorso in cassazione contro la sentenza di secondo grado. Durante la causa di cassazione B viene dichiarato fallito e viene nominato un curatore fallimentare.
        A questo punto il curatore non può riassumere la causa in cassazione (perché essa non si interrompe per via del fallimento) e non può nemmeno costituirsi nella stessa perché non é ammessa la costituzione di parti non presenti nei giudizi di merito. La Corte di Cassazione però può dichiarare d'ufficio (non potendo essere avvisata dal curatore) la causa improcedibile per l'intervenuto fallimento (ma non é detto che lo faccia).
        Prima che venga emessa la dichiarazione di improcedibilità da parte della Corte di Cassazione (o in alternativa la sentenza di cassazione, qualora l'improcedibilità non venisse dichiarata), A (cioé il creditore) presenta istanza di insinuazione tempestiva nel fallimento per il credito di 100 €. A questo punto il curatore propone l'ammissione del credito essendoci un titolo esecutivo valido (la sentenza di secondo grado con formula esecutiva, emessa molto prima della data di fallimento). Ma l'ammissione, in questo caso, deve essere fatta con Riserva della dichiarazione di improcedibilità da parte della Suprema Corte di Cassazione (cioé in attesa che quest'ultima dichiari l'improcedibilità del giudizio di legittimità), ovvero della sentenza della Cassazione stessa (qualora non dichiarasse l'improcedibilità)? Cioé, per chiarire meglio, la "riserva" dell'ammissione allo stato passivo é legata a quello che deciderà la Cassazione?. A questo dubbio si legano altri due dubbi e cioé, nella risposta viene detto che il curatore può e dovrebbe chiedere al legale del fallito (A) di far presente l'intervenuto fallimento, ma come può quest'ultimo avvisare il Giudice di Cassazione se con il fallimento decade il mandato del legale a difendere "A" davanti alla stessa? (Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 2020, n. 23355).
        Secondo dubbio, che succede se la cassazione non dichiarasse l'improcedibilità ma arrivasse a cassare la sentenza di secondo grado? in questo caso il GD non potrebbe sciogliere la riserva dato che la causa verrebbe rinviata ad una nuova corte d'appello (peraltro sarebbe anche da capire come dovrebbe comportarsi il curatore in quel caso, il nuovo secondo grado si interromperebbe sul nascere e il curatore potrebbe riassumerlo entro tre mesi?). Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/09/2021 18:39

          RE: RE: RE: causa in essere - cassazione

          Il credito va ammesso con riserva dell'esito del giudizio di cassazione. In tal modo qualunque sia la decisione della Corte, la stessa si riverbera sullo stato passivo. Tanto è abbastanza chiaro se la Corte emette una decisione nel merito, sia esso di accoglimento , di accoglimento puro e semplice o con rinvio, sia di rigetto; se invece dichiara la improcedibilità, si apre qualche problema. Afferma infatti Cass. n.24156 del 2018, richiamata nella precedente risposta, che "L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes".
          Si potrebbe dire a questo punto che, bloccato il ricorso in cassazione acquista efficacia di giudicato la sentenza della Corte d'appello (la provvisoria esecutività di questa è irrilevante nel fallimento perché tale clausola consente di portare la sentenza ad esecuzione che però è vietata dall'art. 51 l. fall.), per cui il credito di A, ammesso con riserva, va ammesso in via pura e semplice; è anche vero, però che la improcedibilità è stata dichiarata perché il diritto di A va accertato avanti al giudice delegato, per cui A dovrebbe far presente l'intervenuto provvedimento della Cassazione ed il giudice dovrebbe procedere all'esame nel merito della originaria domanda ammessa con riserva.
          Non ci risultano precedenti specifici, per cui stiamo noi cercando di ricostruire il sistema, con tutti i dubbi. A nostro avviso è preferibile la prima soluzione, perché la seconda – cui sembra propendere il precedente citato- rimetterebbe in modo innaturale la causa, che già era arrivata al terzo grado di giudizio, avanti al giudice di primo grado, con possibilità di impugnare lo stato passivo e arrivare nuovamente in cassazione, che creerebbe un alterazione del sistema più grave della perdita di un grado di giudizio, che l'obiezione cui va incontro l'altra soluzione.
          Quanto a come fare la comunicazione dell'intervenuto fallimento, come abbiamo detto e come dice anche il passo che abbiamo riportato la Corte può decidere anche d'ufficio, per cui l'iniziativa della parte va qualificata come una segnaòlazione.
          Zucchetti SG srl