Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

possibile incompatibilità nomina curatore

  • Vittorio Coscarella

    Catanzaro
    05/10/2017 18:25

    possibile incompatibilità nomina curatore

    Buonasera, sono curatore di una srl fallita che circa due anni fa ha vinto un giudizio civile proposto nei confronti di un'altra srl, giudizio concluso con sentenza favorevole alla curatela con riconoscimento di un credito di oltre 100.000,00 euro.
    Oggi la società convenuta in giudizio è stata dichiarata fallita e il GD (lo setesso del primo fallimento) mi ha nominato curatore.
    Orbene, rilevato che la prima curatela è creditrice della seconda curatela in forza della sopra citata sentenza, ho delle perplessità circa l'accettazione della nomina, attesa una presunta incompatibilità.
    Vorrei un parere. GRazie
    Cordialmente
    Vittorio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/10/2017 20:16

      RE: possibile incompatibilità nomina curatore

      Il fatto di avere, quale curatore di un fallimento Alfa, agito nei confronti della società Beta ottenendo una sentenza favorevole al fallimento attoreo, non ci sembra che precluda la sua nomina a curatore anche del fallimento di Beta, se detta causa è stata definita con sentenza ormai passata in giudicato.
      E ciò anche nel caso in cui proprio questa condanna abbia contribuito a determinare il fallimento di Beta perché il divieto di cui al secondo comma dell'art. 28 riferito a "chi ha concorso al dissesto dell'impresa" deve intendersi indirizzato a coloro che hanno contribuito, con la loro gestione, direttamente o indirettamente, all'insolvenza dell'impreso e non ad un creditore che abbia esercitato un suo diritto e, tanto meno, ad un terzo che, per avere la gestione di un patrimonio altrui si è trovato ad avere la legittimazione processuale per agire.
      Escludiamo anche il conflitto di interessi in quanto, definita la causa, si tratta soltanto di procedere all'insinuazione, per effettuare la quale chiederà la nomina di un curatore speciale, a norma dell'art. 78 cpc. Il conflitto, invero, presuppone che il rischio che il curatore, in quanto portatore di un interesse patrimoniale proprio, contrastante con quelli della procedura da gestire, finisca per agire in pregiudizio della massa per fini personali, cosa che nel caso non sussiste, dato che lei ha solo agito quale curatore di altro fallimento in una vertenza giudiziaria ormai definita.
      Zucchetti SG srl