Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Soglie di fallibilità, ammontare dei debiti da considerare

  • Francesca Borri

    Poggibonsi (SI)
    29/11/2017 11:38

    Soglie di fallibilità, ammontare dei debiti da considerare

    Buongiorno,
    sono consulente di un'impresa edile in liquidazione che ha una lite in corso. I condomini di uno stabile hanno promosso una causa ordinaria di risarcimento danni non solo nei confronti dell'impresa mia assistita, ma anche nei confronti di tutti i tecnici impegnati nella realizzazione dell'opera, per vizi/difetti riscontrati nella realizzazione degli edifici . La causa è stata iscritta a ruolo, prima udienza prevista Aprile 2018. Nell'udienza preliminare il Giudice ha disposto d'ufficio una CTU che ha quantificato le necessarie opere di risanamento in circa 650.000,00 euro.
    Nell'ultimo bilancio approvato l'impresa, pur avendo adottato lo schema di cui all'art. 2435-ter c.c., aveva indicato in calce allo stato patrimoniale alla voce IMPEGNI E PASSIVITA' POTENZIALI l'esistenza della causa il cui valore non poteva essere quantificato perché all'epoca era stata solo introdotta.
    Visto l'esito della CTU, l'impresa è divenuta fallibile considerando i debiti condizionali riferiti alla causa in corso (Cass. 4 maggio 2011 n. 9760)? Poiché la controparte chiede una condanna in solido, il debito potenziale dev'essere considerato pro-quota tra tutti i soggetti convenuti o per il suo intero ammontare ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 1 LF?
    Grazie per la disponibilità e il tempo che vorrete dedicarmi
    Francesca Borri
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/11/2017 18:58

      RE: Soglie di fallibilità, ammontare dei debiti da considerare

      Sicuramente il credito per danni azionato dal Condominio nei confronti di più soggetti va considerato per intero con riferimento a ciascun potenziale debitore, posto che che si tratta di debito solidale, la cui caratteristica è data proprio dalla possibilità per il creditore di potersi rivolgersi per il pagamento dell'intero a ciascun debitore.
      Non ci sembra, invece applicabile alla fattispecie la sentenza della S. Corte n. 9760 del 4/5/2011, perché questa prende in considerazione ai fini dell'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c, legge fall., i debiti non scaduti,, visto che la stessa norma individua tale requisito quale indice dimensionale dell'impresa; chiarisce, inoltre che vanno considerati anche i debiti condizionati, come quelli derivanti dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore, nonché i debiti risultanti dallo stato passivo (quest'ultima questione costituiva peraltro l'oggetto principale del contendere). Nel caso da lei proposto il credito del condominio non è un credito scaduto o a scadere (quali sono i crediti certi da riscuotere ad una data ancora da venire) né condizionale, ma è un credito eventuale e potenziale in quanto fondato su una pretesa creditoria tutta da dimostrare e priva, al momento, del sostegno di un provvedimento, provvisorio o definitivo, di condanna da parte del giudice; ciò ovviamente qualora l'impresa in questione contesti il credito azionato, altrimenti il discorso fatto non sussiste.
      Zucchetti Sg srl