Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Estensione fallimento e revocatoria

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    08/11/2021 08:13

    Estensione fallimento e revocatoria

    Buongiorno,
    per fallimento di SNC stavo valutando di chiedere l'estensione del fallimento ad altra srl socia di fatto di tale SNC.
    Ebbene tale srl era stata peraltro acquirente circa 2 anni prima del fallimento della SNC dei beni aziendali della SNC la quale di fatto si spogliava di tali beni.
    Stavo valutando la revocatoria ordinaria per tale cessione ma mi sfuggono le conseguenze se poi chiedo anche l'estensione del fallimento. In altre parole se chiedo l'estensione è ancora necessario procedere con la revocatoria sopra descritta?
    Se la risposta è negativa però i creditori "particolari" della srl potrebbero beneficiare, insieme ai creditori della SNC stante quanto disposto dall'art 148 lf, della liquidazione dei beni originariamente della SNC poi ceduti alla srl in cui i presupposti di revocatoria ci sarebbero tutti.
    In altre parole in caso di mancato esercizio della revocatoria sopra descritta, nello stato passivo della srl ci sarebbero tutti i creditori della SNC e i creditori della srl ove i creditori della srl parteciperebbero anch'essi al riparto della liquidazione dei beni revocabili a favore della SNC.
    Quindi la revocatoria a favore della SNC resta corretta o mi sfugge qualcosa?
    Inoltre non è detto che il Tribunale decreti il fallimento della srl.
    Nel ringraziare porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/11/2021 19:47

      RE: Estensione fallimento e revocatoria

      Probabilmente lei dispone di altri elementi per qualificare la srl quale socia occulta della snc fallita in quanto il solo fatto di aver la prima acquistato l'azienda della seconda non è certo sufficiente per la estensione del fallimento.
      Ciò detto è pacifico che se viene dichiarato il fallimento della srl la revocatoria è inammissibile. Sul punto sono intervenute anche le Sezioni unite della Cassazione (Cass. sez. un. 24/06/2020, n.12476), le quali, muovendo dalla premessa che oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione, hanno definitivamente sancito che "ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdotta prima del fallimento dell'acquirente e del bene che ne costituisce oggetto, essa - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. Cristallizzazione) - non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché giustappunto si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente".
      Le conseguenze, ove ottenga la estensione del fallimento alla srl, sono esattamente quelle da lei indicate, ma le Sezioni unite hanno aggiunto che, data la inammissibilità dell'azione revocatoria perché non è consentito incidere sul patrimonio del fallimento dell'acquirente, tuttavia, " così come accade quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente (per essere stato da questi alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria), ai creditori dell'alienante deve essere riconosciuto il diritto nei confronti dell'acquirente all'esercizio dell'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale e, quindi, in caso di fallimento dell'acquirente, il diritto di insinuarsi al passivo per il controvalore del bene oggetto dell'atto di disposizione posto in essere a danno delle loro ragioni".
      Pertanto, se ottiene la dichiarazione di fallimento della srl, potrebbe, chiedendo la nomina di un curatore speciale, insinuare il credito per equivalente nel fallimento della srl, in modo da limitare il danno dei creditori della stessa. E' evidente però che la soddisfazione sarebbe minima perché il curatore della snc parteciperebbe al passivo del fallimento della socia srl, probabilmente in chirografo (questione da vedere), tra i quali distribuire il ricavato della vendita dei suoi beni, compresi quelli costituenti l'azienda acquistata.
      E' rimasta bell'ombra un altro indirizzo secondo cui è possibile proseguire l'azione iniziata prima del fallimento della parte convenuta dato che gli effetti restitutori conseguenti alla revoca retroagiscono alla data della domanda, per il generale principio che la durata del processo non deve recare danno a chi ha ragione (Cass. n. 10486/2011, ed altre precedenti); potrebbe, pertanto iniziare a promuovere la revocatoria e poi chiedere il fallimento, ma la possibilità della prosecuzione è criticata per più ragioni.
      Zucchetti SG srl