Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

CONVOCAZIONE LIQUIDATORE

  • Aniello Dell'Aversano

    NAPOLI
    06/12/2021 10:56

    CONVOCAZIONE LIQUIDATORE

    SPETT.LE FALLCO FORUM,

    VI SOTTOPONGO ALCUNI DUBBI SULL'ATIVITA' DI CURATELA SVOLTA:

    -PREMESSO CHE NON SONO STATE DEPOSITATE LE SCRITTURE OBBLIGATORIE IN TRIBUNALE DALLA FALLITA;
    -DI SEGUITO HO CONVOCATO IL LIQUIDATORE IN CARICA E ANCHE LE FIGURE PRECEDENTI CHE SI ERANO SUSSEGUITE I QUALI NON SI SONO MAI PRESENTATI AL COLLOQUIO PRESSO IL CURATORE CUI LE RACCOMANDATE INOLTRATE RECAVA "L'IMPOSSIBILITA' DI REPERIRE "(SU TALE PUNTO E' SUFFICIENTE AVER CONVOCATO IL LIQUIDATORE IN CARICA ? OPPURE ESTENDERE LA CONVOCAZIONE AGLI ALTRI SOGGETTI E' UN OBBLIGO?.

    -UN ALTRO PUNTO E' NONOSTANTE LA CARENZA DOCUMENTALE , SI RINVIENE DA VISURA CAMERALE CESSIONE DI COMPRAVENDITA TRA LA FALLITA E VARIE CESSIONARIE. ESPERITA' MEDIANTE UN LEGALE AZIONE REVOCATORIA SI CHIEDE SE VI ERA OBBLIGO DI CONVOCARE I SOGGETTI AMM.RI E/O LIQUIDATORI DELLA CESSIONARIA.
    CORDIALI SALUTI
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/12/2021 18:01

      RE: CONVOCAZIONE LIQUIDATORE

      A norma dell'art. 49 l. fall., se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori e sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
      Lei, pertanto correttamente si è rivolto al liquidatore quale legale rappresentante della società fallita; l'audizione dei precedenti amministratori può essere utile per ottenere un quadro più completo delle vicende societarie, anche ai fini della redazione della relazione ex art. 33 l. fall., il cui terzo comma, espressamente richiede che in caso di fallimento di società "la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Si tratta tuttavia di scelte del curatore affidate alla sua diligenza da proporzionare al caso concreto, e non di un obbligo.
      Per quanto riguarda la revocatoria intrapresa, questa è una iniziativa che compete al curatore, che deve essere autorizzata dal giudice delegato, e non è soggetta alla previa consultazione del legale rappresentante della società fallita; anche qui l'audizione di questi, come dei precedenti amministratori, può essere utile per meglio capire come si è svolta la vicenda, ma non obbligatoria.
      Zucchetti SG srl