Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Segnalazione prima del deposito Relazione 33 l.f.

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    29/10/2021 11:16

    Segnalazione prima del deposito Relazione 33 l.f.

    Buongiorno,
    per fallimento di Società, volevo Vostro cortese parere se secondo Voi è possibile, stante valutazioni di urgenza a tutela dei creditori, procedere con "segnalazione" alla Procura di fatti penalmente rilevanti a carico di amministratori e di terzi prima del deposito della Relazione 33 l.f.. E' possibile procedere in tal senso? Se sì devo preventivamente informare anche il GD? Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/10/2021 19:56

      RE: Segnalazione prima del deposito Relazione 33 l.f.

      Non solo è possibile, ma è doveroso, in caso di urgenza, presentare una relazione che affronti solo l'aspetto penalistico, visto, da un lato che, in caso di fallimento di società, "la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società" (art. 33, co, 3) e, dall'altro., che la relazione particolareggiata va presentata "entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento", per cui nulla esclude che possa essere presentata prima della scadenza dei 60 giorni, o che, prima di tale scadenza possa essere presentata uno stralcio relativo ad alcuni aspetti che si presentano di particolare urgenza, specie sotto l'aspetto penalistico (basti pensare che con la riforma del 2015 è stato aggiunto – tra gli altri- il comma quinto all'art. 165 per il quale "Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni").
      Quanto alle modalità, non essendo riprodotta nel fallimento una norma del genere di quella dell'art. 165 l. fall. e prevedendo l'art. 33 che la relazione va presentata al giudice delegato e che questi, giusto il disposto del comma quattro, "ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito" e che "copia della relazione, nel suo testo integrale, e' trasmessa al pubblico ministero", riteniamo che anche lo stralcio debba seguire lo stesso iter.
      Zucchetti SG srl