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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
procedura competitiva ex art 107 ss LF
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Raniero Mazzucato
Albignasego (PD)08/11/2020 14:03procedura competitiva ex art 107 ss LF
Pongo il seguente quesito :
A norma degli art. 571 comma 1 e 579 comma 1 c.p.c, chiunque è legittimato a partecipare alla vendita con e senza incanto ed a proporre offerta di acquisto, ad eccezione del debitore, da intendersi come colui che è assoggettato ad esecuzione forzata per il soddisfacimento di un debito proprio.
Mi è sorto un dubbio e vorrei il Vs parere, di conferma che i soci A e B possono partecipare all'asta competitiva .
Il caso:
Societa fallita SRL con soci A e B
A e B sono anche soci di una snc Z
Le societa con oggetto sociale diverso sono state costituite ante fallimento.
Ora la curatela della SRL fallita pone in vendita un immobile capannone artigianale.
Mi chiedo se la societa SNC - Z i cui soci sono gli stessi della srl fallita possono partecipare all'asta competitiva.-
Zucchetti SG
Vicenza09/11/2020 19:45RE: procedura competitiva ex art 107 ss LF
Come lei giustamente ricorda, a norma degli artt. 571, co.1 e 579 co. 1, cpc tutti sono legittimati a partecipare alla vendita senza e con incanto ed a proporre offerta di acquisto, ad eccezione del debitore esecutato, quindi, anche del fallito qualora vendita venga effettuata nel fallimento. Altre norme dispongono specifici divieti; ad esempio non possono acquistare beni o diritti del minore o dell'interdetto, a pena di annullamento degli atti compiuti, i genitori esercenti la potestà, i tutori o i protutori e, a norma dell'art. 1471 c.c., è nullo l'acquisto di beni venduti per loro ministero, fatto da amministratori di beni dello Stato o altri enti pubblici rispetto a beni affidati alla loro cura ovvero pubblici ufficiali, in cui vanno inclusi l'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento, il giudice dell'Esecuzione, il professionista delegato, il cancelliere e il custode; ecc., ma sono tutti casi non non interessano la fattispecie in esame ove va presa in considerazione la figura del debitore quale soggetto escluso, tenendo conto che i divieti alla partecipazione all'asta pubblica costituiscono l'eccezione alla regola generale della ammissione agli incanti a chiunque sia interessato, per cui esso non può essere applicato analogicamente ad altri soggetti.
Per debitore deve intendersi colui che è assoggettato ad esecuzione forzata o al fallimento e il divieto riguarda sia il caso in cui la partecipazione avviene in nome proprio sia se avviene per tramite di una interposta persona, che partecipa in nome proprio, rendendosi aggiudicatario e destinatario degli effetti del decreto di trasferimento, salvo retrocedere al debitore l'immobile acquistato. A di fuori di questi casi è ammesso a partecipare all'incanto anche il coniuge in comunione legale dei beni (salvo che sia provato l'accordo fittizio o reale con il debitore stesso), il figlio del debitore, purchè in vita, e quindi anche il socio di società di capitali per l'acquisto di un immobile pignorato in danno della società o acquisito all'attivo del fallimento della società, stante l'autonomia patrimoniale che caratterizza l'ente rispetto ai singoli soci.
Zucchetti Sg srl
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